MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

           Adempimenti a cura delle aziende farmaceutiche
        e relativi all'immissione in commercio di medicinali
(GU n.123 del 28-5-1993)

   Il  comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, stabilisce  che,  entro  il  30  giugno  1993,  ogni  impresa
farmaceutica autorizzata all'immissione in commercio di medicinali e'
tenuta  ad  inviare alla Direzione generale del Servizio farmaceutico
del Ministero  della  sanita'  un  elenco  dei  prodotti  di  cui  e'
titolare,  con  la  specificazione  della loro classificazione, quale
risulta in base alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6  dello
stesso   art.   13.  Il  richiamato  testo  legislativo  precisa  che
nell'elencazione  dovra',  altresi',  essere   indicata   l'eventuale
appartenenza dei prodotti alle tabelle previste dal testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e  che  all'elenco  deve  essere
allegato,   per   ciascun  medicinale,  un  esemplare  dell'etichetta
esterna,   del   foglio   illustrativo   e   del   riassunto    delle
caratteristiche  del  prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9, comma
5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
   I successivi commi 8  e  9  del  medesimo  art.  13  stabiliscono,
rispettivamente,  che  per  i medicinali di cui sono titolari imprese
farmaceutiche estere gli adempimenti sopra  indicati  sono  a  carico
delle  societa'  che  rappresentano  in  Italia le titolari estere o,
comunque, provvedono all'importazione dei prodotti, e che la  mancata
ottemperanza  agli  obblighi  predetti  comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa di L. 20.000.000.
   Il Ministero della  sanita',  nel  richiamare  l'attenzione  sulle
ricordate   disposizioni,  ritiene  opportuno  fornire  alle  imprese
farmaceutiche  le  istruzioni  seguenti,  per  assicurare  il   pieno
raggiungimento degli scopi a cui mirano le disposizioni stesse.
   1.  Nell'elenco previsto dal comma 7, da inviare alla Divisione IV
della Direzione  generale  del  Servizio  farmaceutico  (viale  della
Civilta'  Romana,  7 - 00144 Roma), la specificazione della classe di
appartenenza dovra' essere riportata per ciascuna forma  farmaceutica
e per ciascun dosaggio di ogni specialita' medicinale.
   2.  Nell'elenco dovranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le
seguenti espressioni:
    "medicinale  non  soggetto  a  prescrizione  medica   (art.   3)"
(espressione   da   non   usare  per  i  medicinali  da  banco  o  di
automedicazione);
    "medicinale da banco o di automedicazione (art. 3)";
    "medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4)";
    "medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per
volta (art. 5)";
    "medicinale vendibile  al  pubblico  su  prescrizione  di  centri
ospedalieri o di specialisti (art. 8)";
    "medicinale  utilizzabile  esclusivamente in ambiente ospedaliero
in ambiente ad esso assimilabile (art. 9)";
    "medicinale utilizzabile esclusivamente dallo  specialista  (art.
10)".
   Per  i  prodotti  sottoposti  alla  disciplina  sugli stupefacenti
dovra'  essere  indicata,  in  aggiunta  ad  una   delle   precedenti
espressioni,  la  tabella di appartenenza (con la formulazione:  "TAB
.. .. .. .. D.P.R. 309/1990").
   3.  La  classificazione  indicata  dovra' riflettere la situazione
giuridica in vigore al momento della  compilazione  dell'elenco.  Non
dovranno essere prese in considerazione, pertanto, modifiche proposte
dalle imprese ma non ancora approvate dal Ministero della sanita'.
   4.  Le  imprese  farmaceutiche  che,  oltre  ad essere titolari di
autorizzazioni all'immissione in commercio di specialita' medicinali,
rappresentano in Italia titolari estere, provvedendo all'importazione
delle specialita' medicinali  intestate  a  queste  ultime,  dovranno
suddividere   l'elenco  in  due  parti,  una  relativa  alle  proprie
specialita' medicinali, l'altra riguardante le specialita' registrate
a nome delle societa' estere.
   5. Per agevolare il lavoro dell'Ufficio si raccomanda  di  fornire
l'elenco,  oltreche'  a stampa, anche su disco per personal computer,
che utilizzi uno dei seguenti linguaggi:
    123 Lotus - Advance Write - Amipro - ASCII - DBase  -  DCA/FFT  -
DCA/RFT  -  DIF  -  Display  Write  -  EXXMail  -  Enable  -  Excel -
ExcelMemoMarket - Manuscript - Microsoft Word - Multi Mate - Navy DIF
- Office Writer - Paradox - Peach Text - Professional  Write  -  Rich
Text  Format  - Samna Word - Smart Ware - Super Calc - Symphony Docu-
ment - Windows Write - Word for Windows - Word Perfect - Word Star  -
Word Star 2000.
   Sia   dell'elenco  a  stampa,  sia  del  supporto  informatico  il
Ministero della sanita' richiede la trasmissione di due esemplari.
   6. Anche dell'etichetta esterna, del  foglio  illustrativo  e  del
riassunto  delle  caratteristiche del prodotto si richiede l'invio di
duplice copia, per esigenze organizzative.
   L'invio  del  riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto,
peraltro,  sara'  limitato  alle  specialita' medicinali per le quali
tale documento e' stato formalmente  approvato  dal  Ministero  della
sanita' ai sensi del decreto legislativo n. 178/1991.