Autorizzazione all'istituto "Giannina Gaslini" di Genova al finanziamento del progetto di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico dell'istituto stesso.(GU n.124 del 29-5-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 1989, n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, comma secondo, sono stati definiti i criteri generali per la programmazione degli interventi anzidetti; Visto il primo comma, del gia' citato art. 20 della legge n. 67/1988, che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile risultante, per il finanziamento dei progetti di immediata realizzazione, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 5 dicembre 1991; Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le predette quote di mutuo in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ed e' stata, altresi', riservata la complessiva somma di lire 418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto superiore di sanita'; Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale ha previsto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanita', possano essere ammessi direttamente alla contrazione di mutui per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE; Visto l'art. 4, comma 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi, a decorrere dal 1994; Visto il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, che prevede, tra l'altro, l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la propria delibera in data 31 marzo 1992 con la quale e' stata approvata la ripartizione della quota di riserva per l'importo di lire 418,700 miliardi dei finanziamenti, a valere sull'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per l'Istituto superiore di sanita', per i policlinici universitari a gestione diretta e per gli istituti zooprofilattici sperimentali; Considerato che l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova ha presentato il progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico dell'istituto stesso, ed ha inoltrato la relativa richiesta di finanziamento; Considerato che il progetto ha ottenuto il vaglio di conformita' del Ministero della sanita'; Udita la relazione del segretario generale della progammazione economica relativa al parere espresso dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con particolare riguardo alla immediata realizzabilita' delle opere; Delibera: E' approvato ed ammesso al finanziamento, a valere sulla quota di riserva delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il seguente progetto: Ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico dell'istituto "Giannina Gaslini" per la cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza con sede in Genova. L'importo del mutuo a carico dello Stato ammonta a lire 14.630 milioni al netto della quota del 5% spettante all'istituto "Giannina Gaslini". Restano a carico dell'istituto "Giannina Gaslini" eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 47/1993 richiamato in premessa. Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procedera' alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 7 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA