MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 29 dicembre 1992 

  Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
province  autonome  delle  disponibilita'  del fondo per l'attuazione
della legge 14 agosto 1991,  n.  281  (legge  quadro  in  materia  di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo).
(GU n.125 del 31-5-1993)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Republica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, ed in particolare l'art.  8,
ai  sensi del quale occorre determinare i criteri per la ripartizione
delle disponibilita' del fondo per l'attuazione della stessa legge 14
agosto 1991, n. 281,  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
concerto con il Ministro del tesoro, sentata la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto  1988,  n.
400;
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1992;
                              Decreta:
  I criteri  per  la  ripartizione  delle  disponibilita'  del  fondo
istituito  dall'art.  8  della  legge  14 agosto 1991, n. 281, sono i
seguenti:
   il 42% della disponibilita' viene ripartito tra le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento e Bolzano in base al numero dei cani e
gatti;
   il 33% delle disponibilita' viene ripartito tra le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento e Bolzano in base al numero dei cani e
gatti randagi;
   il 25% delle disponibilita' viene ripartito tra le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  base  al numero degli
abitanti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1992
                                            Il Ministro della sanita'
                                                   DE LORENZO
p. Il Ministro del tesoro
        MALVESTIO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1993
Registro n. 4 Sanita', foglio n. 304