MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 marzo 1993 

  Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da  consumare  per
incarichi di missione per il personale delle Forze armate e di quello
delle Forze di polizia.
(GU n.125 del 31-5-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,  convertito  dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente "Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale  1988-1990  nonche'  disposizioni  urgenti in materia di
pubblico impiego";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,  n.
147;
  Visti  l'art.  3  della legge n. 21/1991 e l'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra  l'altro,
di  rimborsare  ai  militari  delle  Forze armate, con esclusione dei
gradi di generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti  alle  Forze
di  polizia,  esclusi  i  dirigenti,  inviati  in  missione, la spesa
sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti  rivalutabili
annualmente  in  relazione  agli  aumenti intervenuti nel costo della
vita in base agli indici ISTAT;
  Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge  9  settembre  1992,  n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, che consente la rivalutazione dei  rimborsi  spese  connesse  al
trattamento   di   missione   nei   limiti   del   tasso  programmato
d'inflazione;
  Visto il decreto ministeriale  10  aprile  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 13 maggio 1992, con il
quale  si  e'  provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1  gennaio
1992, in L. 34.700 il limite massimo di  spesa  rimborsabile  per  il
primo pasto ed in L. 69.400 quello rimborsabile per i due pasti;
  Considerato  che  in sede di relazione previsionale e programmatica
il tasso di inflazione per l'anno 1992 e' stato fissato nel  4,5  per
cento,  inferiore  alla variazione percentuale degli indici del costo
della  vita  valevoli  per   la   determinazione   della   variazione
dell'indennita'   di   contingenza   nei   settori  dell'industria  e
commercio;
  Ritenuto che, in analogia a quanto  previsto  dall'art.  1,  ultimo
comma,   della   legge   26  luglio  1978,  n.  417,  per  le  misure
dell'indennita' di missione, occorre operare sugli importi  aumentati
l'arrotondamento per eccesso a L. 100;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1  gennaio 1993 i limiti di spesa per i pasti da
consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad  8
ore sono rideterminati come segue:
   da L. 34.700 a L. 36.300 per un pasto;
   da L. 69.400 a L. 72.600 per due pasti.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 12 marzo 1993
                                               Il Ministro del tesoro
                                                       BARUCCI
p. Il Ministro per la funzione pubblica
               SACCONI
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 134