MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 marzo 1993 

  Rideterminazione  dei  limiti di spesa per i pasti da consumare per
incarichi di missione per il personale dei Ministeri.
(GU n.125 del 31-5-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale  di  cui  all'art.  12  della  legge-quadro  sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90";
  Visto  l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica,
che consente, tra l'altro, di rimborsare al dipendente in missione la
spesa per uno o  due  pasti  giornalieri  entro  limiti  rivalutabili
annualmente  in  relazione  agli  aumenti intervenuti nel costo della
vita in base agli indici ISTAT;
  Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge  9  settembre  1992,  n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, che consente la rivalutazione dei  rimborsi  spese  connesse  al
trattamento   di   missione   nei   limiti   del   tasso  programmato
d'inflazione;
  Visto il decreto ministeriale  10  aprile  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 13 maggio 1992, con il
quale  si  e'  provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1  gennaio
1992, in L. 37.000 il limite massimo di  spesa  rimborsabile  per  il
primo pasto ed in lire 73.800 quello rimborsabile per i due pasti;
  Considerato  che  in sede di relazione previsionale e programmatica
il tasso di inflazione per l'anno 1992 e' stato fissato nel  4,5  per
cento,  inferiore  alla variazione percentuale degli indici del costo
della  vita  valevoli  per   la   determinazione   della   variazione
dell'indennita'   di   contingenza   nei   settori  dell'industria  e
commercio;
  Ritenuto che, in analogia a quanto  previsto  dall'art.  1,  ultimo
comma,   della   legge   26  luglio  1978,  n.  417,  per  le  misure
dell'indennita' di missione, sugli importi aumentati occorre  operare
l'arrotondamento per eccesso a L. 100;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1  gennaio 1993 i limiti di spesa per i pasti da
consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad  8
ore sono rideterminati come segue:
   da L. 37.000 a L. 38.700 per un pasto;
   da L. 73.800 a L. 77.200 per due pasti.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 12 marzo 1993
                                               Il Ministro del tesoro
                                                       BARUCCI
p. Il Ministro per la funzione pubblica
                  SACCONI
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 135