N. 252 ORDINANZA 24 - 27 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico - Personale statale ultrasessantacinquenne invalido
 civile - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di  eta'
 - Questione gia' decisa (sentenze nn. 461/1989, 440 e 490 del 1991) -
 Discrezionalita'  legislativa - Razionalita' della deroga - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).
 
(GU n.23 del 2-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo  unico
 delle  norme  sul  trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e
 militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il  19  dicembre
 1991  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Calabria  sul
 ricorso proposto da Marte Domenico Antonio contro il Ministero  delle
 Finanze,  iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  49,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  31  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  procedimento  tra  Marte Domenico Antonio e il
 Ministero delle Finanze  diretto  ad  ottenere  il  trattenimento  in
 servizio   fino   al   settantesimo   anno   di  eta',  il  Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Calabria,  con  ordinanza  del   19
 dicembre  1991  (R.O.  n.  738  del  1992), ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, del  d.P.R.  29
 dicembre  1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il diritto al
 trattenimento in servizio fino  al  settantesimo  anno  di  eta'  del
 personale statale ultra-sessantacinquenne invalido civile che ha gia'
 beneficiato  della  elevazione  a  cinquantacinque  anni  del  limite
 massimo per l'accesso all'impiego in base alla legge n. 482 del  1968
 ma che ha gia' conseguito il diritto al minimo pensionistico;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per la disparita'  di
 trattamento  che  si verificherebbe tra coloro che di tale elevazione
 godono e coloro, invece, che sono collocati a riposo a sessantacinque
 anni pur avendo raggiunto il minimo  pensionabile  e  per  l'evidente
 mancato incremento del trattamento pensionistico;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che   ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  infondatezza  della
 questione;
    Considerato che la questione e' stata decisa (sentt. nn.  461  del
 1989,  440  e  490  del  1991)  nel senso che la regola e' quella del
 collocamento a riposo dei dipendenti  dello  Stato  a  sessantacinque
 anni ora elevato a sessantasette anni (decreto legislativo n. 503 del
 1992);
      che   la  deroga  a  tale  regola,  con  l'elevazione  dell'eta'
 pensionabile a settanta  anni,  rientra  nella  discrezionalita'  del
 legislatore,  di  fatto  esercitata per specifiche categorie, tra cui
 non rientrano gli invalidi civili e che detta deroga non puo'  essere
 estesa  ad  altre  categorie a seguito di un giudizio di legittimita'
 costituzionale, attesa la natura della norma di previsione;
      che,  peraltro,  la deroga e' pienamente conforme a Costituzione
 ed e' insindacabile in questa sede (sent. n. 440 del 1991);
      che i precedenti citati dal remittente (sentt. nn. 282 del  1991
 e  461  del 1989) si riferiscono all'ipotesi in cui il dipendente non
 ha raggiunto il minimo della pensione, il che non e' nella specie;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento  di
 quiescenza   dei  dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato),  in
 riferimento agli artt. 3 e 38,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 sollevata dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0563