N. 256 ORDINANZA 24 - 27 maggio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente (tutela dell') - Regione Sicilia - Scarichi di impianti industriali - Materia disciplinata da legge statale - Tutela penale - Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 167/1993) - Manifesta infondatezza. (Legge regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8, art. 3). (Cost., artt. 3, 25, 116 e 117).(GU n.23 del 2-6-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pre- tore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in fattispecie penalmente repressa; Considerato che la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0567