N. 256 ORDINANZA 24 - 27 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Regione  Sicilia - Scarichi di impianti
 industriali - Materia disciplinata da legge statale - Tutela penale -
 Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 167/1993)
 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge regione Sicilia 1› febbraio 1991, n. 8, art. 3).
 
 (Cost., artt. 3, 25, 116 e 117).
(GU n.23 del 2-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 della Regione Sicilia 1› febbraio 1991, n. 8 (Interventi  per  l'Ente
 minerario  siciliano  per  la ripresa produttiva del settore dei sali
 alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992  dal  Pre-
 tore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento
 penale  a  carico  di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Enna - Sezione distaccata di Piazza
 Armerina, nel procedimento penale a  carico  di  Geraci  Giuseppe  ed
 altri,  con  ordinanza  del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3
 febbraio 1993 (R.O. n.  52  del  1993),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della legge della Regione
 Sicilia 1› febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento
 degli scarichi degli insediamenti di cui  all'art.  2,  primo  comma,
 della   stessa   legge  e  degli  impianti  di  potabilizzazione  ivi
 contemplati sino  all'attuazione  delle  opere  di  cui  allo  stesso
 articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3, 116, 117 e 25 della  Costituzione,  essendo  intervenuta  la
 norma  impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo
 uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale  e,  per  giunta,   in
 fattispecie penalmente repressa;
    Considerato  che  la stessa questione e' stata gia' dichiarata non
 fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati  dedotti  motivi
 nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione  Sicilia  1›
 febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la
 ripresa  produttiva  del  settore  dei sali alcalini), in riferimento
 agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore
 di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, con la ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0567