DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 170 

  Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge
6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per
la elezione del Senato della Repubblica.
(GU n.130 del 5-6-1993)
 
 Vigente al: 20-6-1993  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti  gli  atti,  trasmessi  in  data  26  maggio  1993  da  parte
dell'ufficio  centrale  per  il  referendum  presso   la   Corte   di
cassazione,  relativi alla proclamazione del risultato del referendum
indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  50  del  2
marzo  1993,  per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948,
n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica", e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In  esito  al  referendum  di  cui  in  premessa, nella legge 6
febbraio 1948, n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della
Repubblica",  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   sono
abrogate le seguenti disposizioni:
  Articolo 17,
   secondo  comma, limitatamente alle parole: "comunque non inferiore
al 65 per cento del loro totale";
  Articolo 18,
   primo comma,  limitatamente  alle  parole:  "alla  segreteria  del
Senato,   che   ne   rilascia   ricevuta,  qualora  sia  avvenuta  la
proclamazione del candidato e, nel caso contrario,";
  Articolo 19,
   primo comma, limitatamente alle parole: "o delle comunicazioni  di
avvenuta proclamazione";
   secondo   comma,  limitatamente  alle  parole:  "presentatisi  nei
collegi";
   terzo comma, limitatamente alla parola: "suddetti";
   ottavo   comma,   limitatamente   alla   parola:   "soltanto"    e
limitatamente  alle  parole:  "il  candidato che in detto collegio ha
ottenuto il maggior numero di voti validi, e".
  2. L'abrogazione di cui al comma  1  ha  effetto  a  decorrere  dal
giorno  successivo  a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 giugno 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: CONSO