DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 171 

  Abrogazione  parziale,  a seguito di referendum popolare, del testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
(GU n.130 del 5-6-1993)
 
 Vigente al: 20-6-1993  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti  gli  atti,  trasmessi  in  data  26 maggio 1993 dall'ufficio
centrale per il referendum presso la Corte  di  cassazione,  relativi
alla  proclamazione  del risultato del referendum indetto con decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale
del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della sanita' e per gli
affari sociali;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente  della
Repubblica  25  febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma  1,  lettera  e),
punto  4;  l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2, limitatamente alle
parole: "di cui al comma 1"; l'art. 73, comma 1,  limitatamente  alle
parole:  "e  76";  l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in
dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai
criteri indicati al comma 1  dell'art.  78";  l'art.  75,  comma  12,
limitatamente  alle  parole: "rendendolo edotto delle conseguenze cui
puo' andare incontro. Se l'interessato non  si  presenta  innanzi  al
prefetto,  o  dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo
interrompe senza giustificato motivo, il  prefetto  ne  riferisce  al
procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti
ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di  cui all'art. 76. Allo
stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i  fatti
di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo."; l'art. 75, comma 13,
limitatamente alle parole: "e nell'art. 76";
l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere  b)  e  c);
l'art.  80,  comma  5;  l'art. 120, comma 5; l'art. 121, comma 1, del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  2. L'abrogazione di cui al comma  1  ha  effetto  a  decorrere  dal
giorno  successivo  a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 giugno 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
                                  CONTRI,  Ministro  per  gli  affari
                                  sociali
 Visto, il Guardasigilli: CONSO