Applicazione di un tariffario provvisorio per la concessione in uso di beni e per riprese fotografiche e cinetelevisive.(GU n.133 del 9-6-1993)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visti la legge 30 marzo 1965, n. 340 e il regolamento d'esecuzione approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1971, n. 1241; Visto l'art. 4, commi 5- bis e 5- ter, della legge 14 gennaio 1993, n. 4; Viste le disposizioni del Ministro, recepite nella circolare 24 febbraio 1993, n. 2427, dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - div. VI; Preso atto che, nelle more dell'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 gennaio 1993, n. 4, rimesso il 10 maggio 1993 al Consiglio di Stato per il parere prescritto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non e' applicabile una nuova disciplina organica sull'uso dei beni in consegna all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e che peraltro non e', allo stato, ancora approvato il tariffario concernente i diritti e corrispettivi per l'uso dei beni, essendo quest'ultimo subordinato all'efficacia dello stesso regolamento; Ritenuta comunque la necessita' di adottare misure provvisorie idonee a garantire, medio tempore, le esigenze dell'utenza; Considerato altresi' che il combinato disposto delle surrichiamate norme consente l'adozione di una disciplina interinale in funzione del trasferimento di attribuzioni tra l'Amministrazione del demanio e il Ministero consegnatario dei beni; Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1991 che dispone: a) per ogni ripresa fotografica di ciascun soggetto, fino al numero di dieci, il canone e' fissato in L. 35.000, con un minimo di L. 140.000 dovuto, in ogni caso, per sole tre riprese; b) per ogni ripresa di ciascun soggetto, successiva alle prime dieci, il canone e' fissato in L. 17.500; c) per ogni ripresa di ciascun soggetto, effettuata fuori dal normale orario di servizio, i canoni sopra fissati sono duplicati, con un minimo di L. 140.000 dovuto, in ogni caso, per una sola ripresa; Tenuto conto del tempo trascorso e della opportunita' di un primo adeguamento delle tariffe a quanto praticato in sede internazionale; Decreta: In via provvisoria e fino all'applicazione del tariffario: 1) per i diritti, corrispettivi ed oneri per l'uso dei beni si applicano le tariffe gia' adottate dagli allora competenti uffici finanziari e praticate in precedenti concessioni dello stesso bene per analoga causale aumentate della meta'; 2) per le riprese fotografiche e cinetelevisive si applica il tariffario previsto dal decreto ministeriale 12 agosto 1991 quadruplicato; 3) gli introiti devono essere versati dal soprintendente competente al rilascio della concessione, sul cap. 2583 - capo XXIX Entrate Tesoro, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero. Roma, 26 maggio 1993 Il Ministro: RONCHEY