MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 maggio 1993 

  Applicazione di un tariffario provvisorio per la concessione in uso
di beni e per riprese fotografiche e cinetelevisive.
(GU n.133 del 9-6-1993)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visti  la legge 30 marzo 1965, n. 340 e il regolamento d'esecuzione
approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1971, n. 1241;
  Visto l'art. 4, commi 5- bis e 5- ter, della legge 14 gennaio 1993,
n. 4;
  Viste le disposizioni del Ministro,  recepite  nella  circolare  24
febbraio  1993, n. 2427, dell'Ufficio centrale per i beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici - div. VI;
  Preso atto che, nelle more dell'approvazione  del  regolamento  per
l'esecuzione  della legge 14 gennaio 1993, n. 4, rimesso il 10 maggio
1993 al  Consiglio  di  Stato  per  il  parere  prescritto  ai  sensi
dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, non e' applicabile
una  nuova  disciplina  organica  sull'uso  dei  beni   in   consegna
all'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali e che peraltro
non e', allo stato, ancora  approvato  il  tariffario  concernente  i
diritti  e  corrispettivi  per  l'uso  dei beni, essendo quest'ultimo
subordinato all'efficacia dello stesso regolamento;
  Ritenuta comunque la  necessita'  di  adottare  misure  provvisorie
idonee a garantire, medio tempore, le esigenze dell'utenza;
  Considerato  altresi' che il combinato disposto delle surrichiamate
norme consente l'adozione di una disciplina  interinale  in  funzione
del trasferimento di attribuzioni tra l'Amministrazione del demanio e
il Ministero consegnatario dei beni;
  Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1991 che dispone:
    a)  per  ogni  ripresa  fotografica  di ciascun soggetto, fino al
numero di dieci, il canone e' fissato in L. 35.000, con un minimo  di
L. 140.000 dovuto, in ogni caso, per sole tre riprese;
    b)  per  ogni  ripresa di ciascun soggetto, successiva alle prime
dieci, il canone e' fissato in L. 17.500;
    c) per ogni ripresa di ciascun  soggetto,  effettuata  fuori  dal
normale  orario  di  servizio, i canoni sopra fissati sono duplicati,
con un minimo di L. 140.000  dovuto,  in  ogni  caso,  per  una  sola
ripresa;
  Tenuto  conto  del tempo trascorso e della opportunita' di un primo
adeguamento delle tariffe a quanto praticato in sede internazionale;
                              Decreta:
  In via provvisoria e fino all'applicazione del tariffario:
   1) per i diritti, corrispettivi ed oneri per  l'uso  dei  beni  si
applicano  le  tariffe  gia'  adottate dagli allora competenti uffici
finanziari e praticate in precedenti concessioni  dello  stesso  bene
per analoga causale aumentate della meta';
   2)  per  le  riprese  fotografiche  e cinetelevisive si applica il
tariffario  previsto  dal  decreto  ministeriale   12   agosto   1991
quadruplicato;
   3)   gli   introiti   devono  essere  versati  dal  soprintendente
competente al rilascio della concessione, sul cap. 2583 -  capo  XXIX
Entrate  Tesoro,  per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione di questo Ministero.
    Roma, 26 maggio 1993
                                                 Il Ministro: RONCHEY