N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 1993

                                N. 261
 Ordinanza  emessa  il  5  aprile  1993  dal  giudice  conciliatore di
 Codogno, nel procedimento civile vertente tra Palma Enrico e  Dragoni
 Mario
 Comuni e province - Istituzione, con decreto legislativo n. 251/1992,
    di  nuove  province  (tra  cui la provincia di Lodi) - Riscontrato
    eccesso dai limiti stabiliti dalla legge di  delega  n.  142/1990,
    per  la  espressione  del richiesto parere della regione Lombardia
    oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della  stessa
    legge  di  delega, e da parte della giunta anziche' del consiglio,
    nonche' per il recepimento,  quali  "iniziative"  dei  comuni,  di
    deliberazioni  dei  consigli  comunali  interessati,  anteriori di
    circa  dieci  anni  e  pertanto  inattuali   quanto   a   premesse
    demografiche,  sociali,  politiche  ed  economiche, nonche' per la
    istituzione   della   provincia   di   Lodi   anteriormente   alla
    delimitazione  territoriale  dell'area  metropolitana  di Milano e
    senza valutazione della compatibilita' con la stessa -  (Questione
    sollevata  in  giudizio  in  cui si controverte circa l'impegno di
    depositare certificati di credito del Tesoro in  una  banca  della
    provincia  di  Milano  assolto  con  il  deposito  in una banca di
    Codogno comune compreso nella nuova provincia di Lodi).
 (D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 251).
 (Cost., artt. 76 e 133; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 63, secondo
    comma; statuto della regione Lombardia 22 gennaio  1971,  n.  339,
    art. 6).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                        IL GIUDICE CONCILIATORE
    Successivamente  oggi 5 aprile 1993 alle ore 16, avanti al giudice
 conciliatore, a seguito di avviso  di  comparizione  notificato  alle
 parti  in data 25 marzo 1993, sono comparsi per Palma Enrico il dott.
 proc.  Massimiliano  Casarola  e  per  Dragoni  Mario  l'avv.   Piero
 Barcellesi.  Quest'ultimo  insiste come da verbale 14 luglio 1992, il
 dott. proc. Casarola si rimette.
    Dato atto decide come segue: il  convenuto  Mario  Dragoni  si  e'
 impegnato  ad  effettuare  la  consegna di certificati di credito del
 Tesoro per otto milioni, mettendoli a disposizione dell'attore  dott.
 Enrico Palma presso uno sportello bancario della provincia di Milano.
 Il dott. Palma afferma che l'obbligo non e' stato adempiuto perche' i
 titoli  sono  stati  depositati  presso  uno  sportello  bancario  di
 Codogno, in provincia di Lodi.
    Argomenta il Dragoni nella propria comparsa: "E' vero che  Codogno
 appartiere  alla  provincia di Lodi, di recente istituita, ma e' vero
 che anche la istituzione della provincia e' oggetto di contestazioni,
 non solo a livello politico, ma anche con riferimento alla stessa sua
 conformita' alla Costituzione repubblicana.
    Peraltro la causa non puo' essere decisa senza che  venga  risolto
 il  problema  di  costituzionalita',  essendo dovuta, o non dovuta la
 penale della quale e' discussione,  a  seconda  che  Codogno  sia  da
 considerare  nelle  (in  ipotesi validamente costituite) provincia di
 Lodi, od invece ancora nella provincia di Milano".
    Le  questioni  di  costituzionalita'  sollevate  dal Dragoni, come
 illustrato in un parere legale agli  atti,  sono  cosi'  sintetizzate
 nella rammentata comparsa di risposta del medesimo Dragoni:
      1)  dubbia  costituzionalita' dell'art. 63, secondo comma, della
 legge 8 giugno 1990, n.  142  (che  prevede  delega  legislativa  per
 "istituzione  di  nuove  province  (tra  l'altro  segnatamente  della
 provincia di Lodi) .. per .. le aree territoriali nelle  quali,  alla
 data  del  31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata formale iniziativa
 .."),  in  ragione  della  probabile  insuscettibilita'   di   delega
 legislativa  per  la  modificazione  delle circoscrizioni provinciali
 (violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  76  e  133   della
 Costituzione;
      2) probabile incostituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo
 1992,  n.  251,  anche  per  eccesso di delega rispetto agli artt. 63
 (secondo e terzo comma) e 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sotto
 i seguenti profili:
      2/1) espressione del parere della regione Lombardia, di  cui  al
 secondo  comma  dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, oltre
 il termine dei sei mesi dell'entrata in vigore della legge  medesima,
 quindi probabile violazione dell'art. 63, secondo comma;
      2/2)  espressione  del  predetto  parere  da  parte della giunta
 regionale della Lombardia, anziche' da parte del consiglio regionale,
 con verosimile inosservanza dell'art. 6 dello statuto  della  regione
 Lombardia approvato con legge 22 gennaio 1971, n. 339;
      2/3) recepimento, quali "iniziative" dei comuni, di cui all'art.
 133,  primo  comma,  della  Costituzione, con violazione probabile di
 tale norma,  di  deliberazioni  dei  consigli  comunali  interessati,
 anteriori  di  circa  10  anni, pertanto inattuali, quanto a premesse
 demografiche, sociali, politiche ed economiche, inoltre non correlate
 ai "criteri ed indirizzi" di cui all'art. 16,  secondo  comma,  della
 legge   8   giugno  1990,  n.  142,  e  pertinenti  comunque  un'area
 territoriale diversa di quella che e' stata costituita come provincia
 di Lodi dal decreto legislativo  6  marzo  1992,  n.  251  (probabile
 violazione anche dell'art. 16, secondo comma, citato);
      2/4)  istituzione  della  provincia  di  Lodi anteriormente alla
 delimitazione territoriale dell'area metropolitana di  Milano  ed  in
 ogni  modo  senza  valutazione della compatibilita' della istituzione
 della nuova provincia con la  predetta,  futura  area  metropolitana;
 probabile  violazione  del  secondo  comma dell'art 63 della legge di
 delega 8 giugno 1990, n. 142.
    Le questioni di costituzionalita'  sintetizzate  nei  termini  che
 precedono, non si appalesano infondate e sono d'altra parte rilevanti
 per la decisione della causa come sopra osservato.
                               P. Q. M.
    Il  decidente  giudice  conciliatore  di  Codogno  solleva  quindi
 questione di legittimita' costituzionale;
    Dispone la sospensione del presente procedimento  ed  ordina  alla
 segreteria  che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunciata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
             Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
    Pubblicata in data 20 aprile 1993.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 93C0575