N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1993

                                N. 269
 Ordinanza  emessa  il 28 gennaio 1993 dalla corte d'appello di Genova
 nel procedimento civile vertente tra Pozzo Emma, erede di Pozzo Maria
 Luisa, ed altri e il comune di Recco
 Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la
    realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri
    enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le
    aree  edificabili  in base alla media tra il valore dei terreni ed
    il reddito dominicale rivalutato, con  la  riduzione  dell'importo
    cosi'   determinato   del   quaranta   per   cento   -  Esclusione
    dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i  quali
    l'indennita'  predetta  sia  stata  accettata  dalle  parti  o sia
    divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata
    in giudicato alla data di entrata in vigore della norma  impugnata
    - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce
    giudizialmente   rispetto  a  quello  che  ricorre  alla  cessione
    volontaria del bene espropriato,  con  conseguente  incidenza  sul
    diritto   di  difesa  in  giudizio  -  Violazione  del  principio,
    affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba
    costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle
    sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto,
    sesto e settimo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
 iscritto  al  n.  1262/87 r.g. promosso da Pozzo Emma, erede di Pozzo
 Maria Luisa, Pozzo Carlo  Emanuele,  Pozzo  Silvia,  eredi  di  Pozzo
 Vittorio  Jose'  e  di Pozzo Luisa Angela, tutti eredi di Pozzo Luisa
 Angela, Piconi Maria, erede di Pozzo Vittorio Jose', rappresentati  e
 difesi
 dall'avv.  Andrea  Cichero e presso di lui domiciliati in Genova, via
 Orefici, 4/5, attori in opposizione, e nei confronti  del  comune  di
 Recco,  in  persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dal
 proc. avv. Carlo Bertini e presso di lui domiciliato in  Genova,  via
 I. D'Aste, 3/5, convenuto in opposizione;
    Letti gli atti;
    Udito il relatore;
    Premesso  che con atto di citazione notificato in data 20 novembre
 1987 Pozzo Emma, Pozzo Vittorio Jose', Pozzo Carlo Emanuele  e  Pozzo
 Silvia,  eredi  di  Pozzo  Luisa  Angela  hanno convenuto in giudizio
 davanti a questa corte di appello, il  comune  di  Recco,  proponendo
 opposizione  avverso  la  determinazione, effettuata dalla competente
 commissione provinciale in L. 56.754.000 della indennita' dovuta agli
 attori per l'espropriazione degli immobili di loro  proprieta',  siti
 in  territorio  del  comune di Recco e rappresentati dalla particella
 catastale n. 1110 del f. 6 c.t., con superficie di mq  304,  disposta
 con  provvedimento 6 luglio 1987 dalla commissione provinciale per la
 determinazione delle indennita' di espropri di Genova;
      che il comune di Recco si e' costituito in  giudizio  resistendo
 alla domanda degli attori e chiedendone la reiezione;
      che  nel  corso  del giudizio decedeva Pozzo Vittorio Jose' e il
 processo veniva proseguito relativamente alla posizione del predetto,
 dai di lui eredi Piconi Maria, Pozzo Carlo e Pozzo Silvia;
      che nel corso del giudizio e' stato disposta consulenza  tecnica
 estimativa,  volta  ad  accertare,  ove  risultasse  la  destinazione
 edificatoria dei  beni  espropriati,  in  base  al  criterio  di  cui
 all'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la differenza tra il
 giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto
 prezzo  della  parte  residua  dopo  l'occupazione  ovvero in caso di
 occupazione totale, il giusto prezzo dell'intero immobile  al  libero
 mercato alla data del decreto di esproprio;
      che  in seguito all'indagine esperita il c.t.u., ha accertato la
 destinazione  edificatoria  dell'entita'  immobiliare  oggetto  della
 espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 78.640.000;
      che  nell'intervallo  di tempo intercorrente tra la precisazione
 delle conclusioni e l'udienza collegiale e' entrato in vigore  l'art.
 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 3591, il cui contenuto normativo
 assume  la  rilevanza  dello jus superveniens ai fini della decisione
 della causa, e in ordine al quale  per  altre  sono  state  sollevate
 dagli attori in opposizione eccezioni di legittimita' costituzionale;
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 268/1993).
 93C0583