N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1993
N. 269 Ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 dalla corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Pozzo Emma, erede di Pozzo Maria Luisa, ed altri e il comune di Recco Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, quinto, sesto e settimo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, terzo comma).(GU n.24 del 9-6-1993 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 1262/87 r.g. promosso da Pozzo Emma, erede di Pozzo Maria Luisa, Pozzo Carlo Emanuele, Pozzo Silvia, eredi di Pozzo Vittorio Jose' e di Pozzo Luisa Angela, tutti eredi di Pozzo Luisa Angela, Piconi Maria, erede di Pozzo Vittorio Jose', rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cichero e presso di lui domiciliati in Genova, via Orefici, 4/5, attori in opposizione, e nei confronti del comune di Recco, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dal proc. avv. Carlo Bertini e presso di lui domiciliato in Genova, via I. D'Aste, 3/5, convenuto in opposizione; Letti gli atti; Udito il relatore; Premesso che con atto di citazione notificato in data 20 novembre 1987 Pozzo Emma, Pozzo Vittorio Jose', Pozzo Carlo Emanuele e Pozzo Silvia, eredi di Pozzo Luisa Angela hanno convenuto in giudizio davanti a questa corte di appello, il comune di Recco, proponendo opposizione avverso la determinazione, effettuata dalla competente commissione provinciale in L. 56.754.000 della indennita' dovuta agli attori per l'espropriazione degli immobili di loro proprieta', siti in territorio del comune di Recco e rappresentati dalla particella catastale n. 1110 del f. 6 c.t., con superficie di mq 304, disposta con provvedimento 6 luglio 1987 dalla commissione provinciale per la determinazione delle indennita' di espropri di Genova; che il comune di Recco si e' costituito in giudizio resistendo alla domanda degli attori e chiedendone la reiezione; che nel corso del giudizio decedeva Pozzo Vittorio Jose' e il processo veniva proseguito relativamente alla posizione del predetto, dai di lui eredi Piconi Maria, Pozzo Carlo e Pozzo Silvia; che nel corso del giudizio e' stato disposta consulenza tecnica estimativa, volta ad accertare, ove risultasse la destinazione edificatoria dei beni espropriati, in base al criterio di cui all'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la differenza tra il giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione ovvero in caso di occupazione totale, il giusto prezzo dell'intero immobile al libero mercato alla data del decreto di esproprio; che in seguito all'indagine esperita il c.t.u., ha accertato la destinazione edificatoria dell'entita' immobiliare oggetto della espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 78.640.000; che nell'intervallo di tempo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale e' entrato in vigore l'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 3591, il cui contenuto normativo assume la rilevanza dello jus superveniens ai fini della decisione della causa, e in ordine al quale per altre sono state sollevate dagli attori in opposizione eccezioni di legittimita' costituzionale;
O S S E R V A Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 268/1993). 93C0583