N. 260 SENTENZA 26 maggio - 1 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Radiotelecomunicazioni  - Provincia autonoma di Bolzano - Riforma del
 settore - Tutela delle minoranze linguistiche - Proporzionale  etnica
 -  Bilinguismo  -    Status  giuridico  di  dipendente  pubblico  del
 personale  -  Diritto  di   opzione   -   Violazione   dell'autonomia
 provinciale  in materia - Impossibilita' delle norme sull'autonomia a
 limitare  il  potere  del  Parlamento   nel   procedere   a   riforme
 organizzative nella pubblica amministrazione - Non fondatezza.
 
 (Legge 29 gennaio 1992, n. 58, artt. 1 e 4).
 
 (Stat. spec. Trentino-Alto Adige, artt. 89 e 100).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e  4  della
 legge  29  gennaio 1992, n. 58, recante: "Disposizioni per la riforma
 del settore delle  telecomunicazioni",  promosso  con  ricorso  della
 Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 6 marzo 1992, depositato
 in  cancelleria  il  10  successivo ed iscritto al n. 26 del registro
 ricorsi 1992;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  e  l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato in data  6  marzo  1992  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  ha  impugnato  gli  artt. 1 e 4 della legge 29
 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma del settore
 delle telecomunicazioni", per violazione degli artt. 89 e  100  dello
 statuto  speciale per il Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
 n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio  1976,
 n.  752 e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare
 all'art. 20 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327).
    Osserva la ricorrente che l'autonomia garantita alla Provincia in-
 clude fondamentalmente la tutela  delle  minoranze  linguistiche.  Ad
 essa,  in particolare, fanno capo gli istituti e i principi stabiliti
 dagli artt. 89 e 100 dello statuto speciale, cioe' la  "proporzionale
 etnica"  nell'organizzazione dei pubblici uffici e il bilinguismo nel
 pubblico impiego e nei servizi pubblici.
    Tali principi e istituti hanno trovato attuazione  e  integrazione
 in  vari  decreti  presidenziali successivi: in particolare d.P.R. 26
 luglio 1976, n. 752, e d.P.R. 19 ottobre  1977,  n.  846;  d.P.R.  31
 luglio  1978, nn. 570 e 571; d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; d.P.R. 10
 aprile 1984, n. 217; fino ai piu' recenti d.lgs. 28  settembre  1990,
 n.  284,  e  21  gennaio  1991,  n. 32. Nella Provincia di Bolzano e'
 prevista l'istituzione di ruoli locali  del  personale  civile  delle
 amministrazioni  dello  Stato (anche ad ordinamento autonomo) secondo
 le tabelle allegate ai decreti  contenenti  le  norme  di  attuazione
 dello Statuto. I relativi posti di lavoro sono riservati ai cittadini
 dei  tre gruppi linguistici in proporzione della loro consistenza (v.
 spec. artt. 89 dello statuto e 8 ss. del d.P.R.  n.  752  del  1976).
 Vige  inoltre  per questi posti il principio del bilinguismo, per cui
 la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e'  requisito
 essenziale  per l'assunzione (artt. 100 st. e 1 ss. del d.P.R. n. 752
 cit.).
    Con  i  principi  della  proporzionale  etnica e del bilinguismo -
 applicabili anche ai ruoli del  personale  dipendente  dal  Ministero
 delle   poste   e   delle   telecomunicazioni,  ivi  compreso  quello
 dell'Azienda di Stato per i servizi  telefonici,  come  espressamente
 previsto  dalle  disposizioni  di attuazione dello statuto speciale e
 dalle annesse tabelle - e' incompatibile, ad avviso della ricorrente,
 la normativa impugnata, che ha disposto la soppressione  della  detta
 Azienda  di Stato e l'affidamento in concessione dei relativi servizi
 e impianti, prevedendo il passaggio del  personale,  compreso  quello
 del   ruolo   locale  di  Bolzano,  alle  dipendenze  delle  societa'
 concessionarie,  con  conseguente  trasformazione  del  rapporto   di
 pubblico  impiego  in  rapporto  di  lavoro privato (art. 4, comma 4,
 della legge n.  58  del  1992).  E'  vero  che  l'art.  4,  comma  3,
 attribuisce  al personale il diritto di optare entro un certo termine
 per la permanenza nel pubblico impiego, ma al personale  optante  non
 sarebbe  assicurato  l'inserimento  in  nuovi  posti  di  altri ruoli
 locali. Anche il  personale  del  ruolo  locale  dell'Amministrazione
 delle  poste  e  telecomunicazioni,  di  cui  si  avvalga la societa'
 concessionaria ai sensi dell'art. 4, comma 2, sia  che  opti  per  la
 permanenza  nel  pubblico  impiego,  sia  che  invece  transiti  alle
 dipendenze delle concessionarie, sarebbe sottratto al ruolo locale di
 cui alla tabella n. 16 del d.P.R. n. 752 del 1976.
    Le norme dei decreti di attuazione dello statuto speciale, siccome
 espressione di una "competenza legislativa atipica" (sentenze nn. 224
 del 1990 e 483 del 1991), non possono essere validamente  abrogate  o
 derogate  dalla  legge  ordinaria.  E  non puo' dubitarsi che pure le
 "tabelle" allegate al d.P.R. n. 752  del  1976,  che  stabiliscono  i
 ruoli locali del personale, abbiano la medesima natura delle norme di
 attuazione dello statuto, e quindi possano essere modificate solo con
 la  speciale  procedura  prevista  dall'art.  107  dello  statuto. La
 Provincia ricorrente si appella alla sentenza n. 768/1988  di  questa
 Corte,  che  ha  dichiarato l'incostituzionalita' degli artt. 20 e 21
 della legge n. 210 del 1985 sull'Ente Ferrovie  dello  Stato,  "nella
 parte  in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa
 vigente  per  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in   materia   di
 proporzionale etnica e di parita' linguistica".
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 chiedendo il rigetto del ricorso.
    Premesso  che  la legge n. 58 del 1992 si adegua alla legislazione
 comunitaria, la quale - soprattutto al fine di realizzare  la  libera
 circolazione   dei   prodotti  e  dei  servizi  nel  mercato  interno
 comunitario  -  impone  liberalizzazioni  e   in   pratica   parziali
 privatizzazioni, l'interveniente osserva che la questione prospettata
 dalla  Provincia  di  Bolzano  non  riguarda l'art. 100 dello statuto
 speciale, relativo al "bilinguismo", ma unicamente  l'interpretazione
 dell'art.  89,  concernente le "amministrazioni statali aventi uffici
 nella provincia" e l'applicazione all'interno di  esse  del  criterio
 della  "proporzionale  etnica".  Questa  disposizione  statutaria non
 esige che i ruoli locali - che in realta' non  sono  ruoli  in  senso
 tecnico,  ma solo piante organiche locali - siano irrigiditi in norme
 aventi rango pari a quelle di attuazione dello statuto. L'art. 89  si
 limita  a  prevedere che tali ruoli sono determinati sulla base degli
 organici  degli  uffici,  stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
 Percio' le tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976  non  sono  per
 loro  natura  norme  di  attuazione e non possono diventare tali solo
 perche' "veicolate" da decreti legislativi emanati con  la  procedura
 dell'art.  107  dello statuto. Tutt'al piu' esse hanno forza di legge
 ordinaria statale. La sentenza n. 768/1988 (per attuare la  quale  e'
 stato  emanato  il d.lgs. 21 gennaio 1991, n. 32) non puo' costituire
 un utile precedente. La trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie
 dello  Stato  nell'omonimo  Ente  pubblico  non  ha  determinato   la
 fuoriuscita del personale dal settore pubblico.
    Rileva  infine  l'Avvocatura  che la normativa sulla proporzionale
 etnica, in quanto deroga al  principio  fondamentale  di  eguaglianza
 (art.  3  della  Costituzione)  e  per  certi versi anche ai principi
 costituzionali in tema di pubblica amministrazione  (artt.  97  e  98
 della  Costituzione), non puo' subire estensione oltre l'ambito degli
 enti pubblici, segnatamente territoriali (Stato, Provincia e comuni).
    3. - In prossimita' dell'udienza di discussione, entrambe le parti
 hanno integrato i rispettivi atti di costituzione con memorie  illus-
 trative.
                        Considerato in diritto
    1.   -   La   legge  29  gennaio  1992,  n.  58,  ha  disposto  la
 privatizzazione dei servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso  pubblico
 gestiti  dall'Azienda  di  Stato  per i servizi telefonici (di cui e'
 prevista la soppressione: art. 1,  comma  3)  e  dall'Amministrazione
 delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  (il cui campo di attivita'
 viene corrispondentemente ridotto). In un primo tempo i detti servizi
 sono affidati in concessione esclusiva  a  una  societa'  per  azioni
 appositamente  costituita  dall'IRI,  che ne e' l'azionista unico, la
 quale per la durata della concessione (non superiore a  un  anno)  si
 avvale  del personale dell'Amministrazione postale addetto ai servizi
 trasferiti alla societa' stessa,  nonche'  del  personale  dipendente
 dalla  cessata  Azienda  di  Stato  per i servizi telefonici (art. 4,
 comma 2).
    A questo personale l'art. 4, comma 3, attribuisce  il  diritto  di
 optare,  entro  un  certo  termine,  per  la  permanenza nel pubblico
 impiego secondo le procedure di mobilita' di cui al d.P.C.M. 5 agosto
 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Entro la data di
 scadenza della concessione il personale non optante perde  lo  status
 giuridico  di dipendente pubblico e passa alle dipendenze della detta
 societa' o di altre societa' concessionarie, che saranno in prosieguo
 determinate, a titolo di rapporto di lavoro privato.
    Tali disposizioni, contenute negli artt. 1 e 4 della  legge,  sono
 censurate  dalla  Provincia  autonoma  di Bolzano perche' emanate col
 semplice  procedimento  di  legge  ordinaria,  senza   osservare   il
 procedimento  speciale  previsto  dall'art.  107 dello statuto per il
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670),  anche  per  la
 parte  in  cui incidono sui principi della proporzionale etnica e del
 bilinguismo garantiti dagli artt. 89 e 100 dello statuto  medesimo  e
 dalle  relative  norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1976,
 n. 752.
    2. - La questione non e' fondata.
    La stessa Provincia ricorrente riconosce che le norme di autonomia
 da essa invocate non limitano il potere del Parlamento di procedere a
 riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso
 della privatizzazione di servizi pubblici. Data questa  premessa,  e'
 inevitabile  la  conseguenza che, ove una legge sottragga un pubblico
 servizio all'amministrazione diretta  o  indiretta  dello  Stato  per
 affidarlo in concessione a societa' private, l'organico del personale
 di  tali  societa',  la  cui liberta' di organizzazione del lavoro e'
 garantita dall'art. 41, primo comma,  della  Costituzione,  fuoriesce
 dall'ambito   normativo   dell'art.   89   dello   statuto  speciale,
 concernente esclusivamente i ruoli del personale degli uffici statali
 (nel senso ampio dell'art. 8 del d.P.R. n. 752 del 1976) in provincia
 di Bolzano.
    In ordine alla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici
 la detta conseguenza non implica  un  effetto  abrogativo  (in  senso
 tecnico)  della  tabella  n. 14 allegata al decreto, illegittimamente
 disposto senza l'osservanza della procedura  indicata  dall'art.  107
 dello  statuto.  Altro e' restringere il campo di applicazione di una
 norma con una legge  modificativa  della  fattispecie  normativa  che
 escluda una categoria di soggetti dalla cerchia dei destinatari (cio'
 che  nel  nostro  caso  non  accade),  e  altro  incidere  non  sulla
 fattispecie astratta, ma sulle condizioni fattuali di concretabilita'
 della medesima. Il secondo  caso  e'  estraneo  alla  previsione  del
 citato   art.   107.   La  legislazione  di  riforma  della  pubblica
 amministrazione  e'   vincolata   a   far   salve   le   attribuzioni
 dell'autonomia  provinciale  solo  nella misura in cui le nuove forme
 organizzative e gestionali  rientrino  nelle  rispettive  fattispecie
 normative.
    Pertanto  la  questione  dibattuta  dalle  parti  in  causa, se le
 tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976 siano fonti di diritto  di
 rango  pari  a  quello  delle  norme  di attuazione dello statuto, e'
 irrilevante ai fini del decidere. La legge n.  58  del  1992  non  ha
 abrogato  la  tabella  concernente  la cessata Azienda di Stato per i
 servizi telefonici, ma piuttosto ha rimosso il presupposto  di  fatto
 per  la sua applicazione: la tabella e' divenuta inapplicabile per la
 stessa ragione per cui alle societa' concessionarie del servizio,  in
 quanto persone giuridiche private, non e' applicabile l'art. 89 dello
 statuto.
    3.  - Infondata e' pure la doglianza relativa al comma 3 dell'art.
 4, che attribuisce  al  personale  addetto  ai  servizi  affidati  in
 concessione  alla  societa' di cui all'art. 1, comma 1, il diritto di
 opzione tra il mantenimento  dello  status  giuridico  di  dipendente
 pubblico  e  il  rapporto  di  lavoro  privato  alle dipendenze della
 societa' e delle  altre  concessionarie.  Secondo  la  ricorrente  il
 passaggio  del  personale optante ad altre amministrazioni avverrebbe
 "al di fuori dei ruoli locali ex art.  89  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige e art. 8 d.P.R. n. 752 del 1976", cioe' mediante
 la creazione di posti in soprannumero. Al contrario, come precisa  la
 disposizione in esame, i trasferimenti dei dipendenti optanti saranno
 attuati in conformita' delle procedure di mobilita' nell'ambito delle
 pubbliche amministrazioni utilizzando i posti di ruolo disponibili, e
 quindi,  per  quanto  attiene  alla  Provincia  di  Bolzano,  saranno
 effettuati  nelle  piante  organiche  locali  delle   amministrazioni
 statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e
 subordinatamente    al    possesso   da   parte   degli   interessati
 dell'attestato di conoscenza delle due lingue.
    4.   -   Manifestamente   insussistente   e',  infine,  l'asserita
 violazione dell'art. 100 dello statuto di autonomia, nel  cui  ambito
 normativo   sono   compresi,  a  differenza  dell'art.  89,  anche  i
 concessionari privati di pubblici  servizi  operanti  nel  territorio
 della Provincia. La legge denunciata non tocca questa norma, in forza
 della  quale  la societa' di cui all'art. 1 e le altre concessionarie
 sono soggette al principio  del  bilinguismo  secondo  la  disciplina
 degli artt. 1 ss. del d.P.R. n. 752 del 1976.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992,  n.  58  (Disposizioni
 per  la  riforma  del settore delle telecomunicazioni), sollevata, in
 riferimento agli artt. 89 e 100 del d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670
 (Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
 lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige),  dalla  Provincia
 autonoma di Bolzano col ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1› giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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