N. 269 SENTENZA 27 maggio - 4 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  -  Abusivismo  -   Trattamento   sanzionatorio   penale   -
 Autorizzazione  in  sanatoria  successivamente concessa - Valutazione
 dell'integrita' ambientale  quale  bene  unitario  -  Razionalita'  e
 giustificazione  della  punibilita'  anche  per  violazioni di minore
 entita' - Richiamo alla sentenza n.  122/1993 della Corte -  Auspicio
 di  un  intervento  del  legislatore  per  un  adeguato riesame della
 disciplina in materia - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1- sexies, aggiunto  dalla  legge
 di conversione 8 agosto 1985, n. 431).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   1-sexies
 aggiunto  al  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312 (Disposizioni
 urgenti  per  la  tutela  delle   zone   di   particolare   interesse
 ambientale),  dalla  legge  di  conversione  8  agosto  1985,  n. 431
 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela  delle  zone
 di  particolare  interesse ambientale.  Integrazioni dell'articolo 82
 del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),
 promosso con ordinanza emessa il 17 settembre  1992  dal  pretore  di
 Sondrio  - sezione distaccata di Morbegno - nel procedimento penale a
 carico di Giampaolo Pozzoli, iscritta al n. 49 del registro ordinanze
 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  21  aprile  1993  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ordinanza del 17 settembre 1992 il pretore di Sondrio -
 sezione  distaccata  di  Morbegno  -  ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1-sexies aggiunto al d.-l. 27
 giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.  431
 il  quale  punisce  ogni  violazione delle disposizioni contenute nel
 medesimo provvedimento con le sanzioni previste  dall'art.  20  della
 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    Tale  trattamento  punitivo  rivestirebbe  un  sicuro carattere di
 irragionevolezza, in violazione dell'art. 3 della  Costituzione,  per
 due ordini di ragioni.
    Anzitutto, il reato previsto dalla norma impugnata sussiste per il
 solo  fatto che siano stati compiuti interventi edilizi senza la pre-
 via autorizzazione paesistica. Di conseguenza  viene  punito  con  le
 stesse  severe  sanzioni  anche  il  fatto  che  non  lede piu' alcun
 interesse sostanziale, essendo in seguito intervenuta - come nel caso
 all'esame del giudice a quo - l'autorizzazione concessa  dall'ufficio
 beni ambientali della regione.
    In secondo luogo, l'irragionevolezza risulterebbe comparativamente
 accentuata  dal  fatto  che, mentre per gli interventi edilizi di cui
 all'art. 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985 la concessione in
 sanatoria estingue il reato,  cio'  non  avviene  per  la  violazione
 dell'art. 1-sexies.
    Sarebbe   quindi   violato   l'art.   3  della  Costituzione,  per
 irragionevole disparita' di trattamento.
    2. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    L'Avvocatura richiama la sentenza di questa Corte n. 67 del  1992,
 con   cui   e'  gia'  stata  dichiarata  infondata  la  questione  di
 costituzionalita'   sollevata   con   riferimento   al    trattamento
 sanzionatorio previsto dall'art. 1-sexies.
    Con   riguardo   specifico   al   profilo  sollevato  dal  giudice
 remittente, l'Avvocatura osserva che la irrilevanza  della  sanatoria
 ai  fini  della  punibilita'  appare  adeguatamente  giustificata nel
 contesto  del  differenziato  trattamento  urbanistico,  in   ragione
 dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla norma
 e  della  circostanza  che  nella  materia  urbanistica  la sanatoria
 interviene in base ad  una  ricognizione  ex  post  della  originaria
 conformita'   dell'opera   abusivamente   realizzata  agli  strumenti
 urbanistici vigenti, mentre in materia  paesistica  difetta  un  tale
 parametro.
                        Considerato in diritto
    1.  -  L'art.  1-sexies  aggiunto  al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312
 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 viene impugnato  per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione, sotto il profilo della
 irragionevolezza, con riguardo al trattamento punitivo che deriva dal
 rinvio fatto dalla norma alle sanzioni previste  dall'art.  20  della
 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    Per  effetto  di tale disciplina, si osserva, viene punito con se-
 vere sanzioni anche il  fatto  che  non  lede  piu'  alcun  interesse
 sostanziale, per essere intervenuta l'autorizzazione paesistica.
    In  secondo  luogo,  mentre  per  le  violazioni  edilizie  di cui
 all'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 la  concessione  in
 sanatoria  estingue  il reato, cio' non e' previsto per la violazione
 dell'art. 1-sexies.
    In relazione ad entrambi i profili  considerati  la  questione  va
 dichiarata infondata.
    2.  -  Con riguardo alla censura relativa al sussistere del reato,
 pur in  presenza  dell'autorizzazione  in  sanatoria  successivamente
 concessa, va richiamato quanto si e' gia' statuito con sentenza n. 67
 del 1992.
    La  Corte  ha infatti affermato che la legge ha introdotto vincoli
 paesaggistici generalizzati, la cui ratio sta nella  valutazione  che
 l'integrita'  ambientale e' un bene unitario, il quale puo' risultare
 compromesso anche da interventi minori. "Non  puo'  quindi  ritenersi
 irrazionale  -  statuisce  la  sentenza  -  che  vengano sottoposte a
 sanzione penale tutte le modifiche  e  alterazioni  attuate  mediante
 opere  non  autorizzate,  indipendentemente  dalla  presenza  e dalla
 entita' di un danno paesistico  concretamente  sussistente  nel  caso
 specifico.   Infatti,   come  viene  affermato  dalla  giurisprudenza
 ordinaria di legittimita', il reato previsto  dall'art.  1-sexies  ha
 carattere  formale e di pericolo, proprio perche' il vincolo posto su
 certe parti del territorio nazionale ha una  funzione  prodromica  al
 suo governo".
    Tali   valutazioni,   che  hanno  indotto  alla  dichiarazione  di
 infondatezza  della  questione  relativa  alla  applicabilita'  delle
 sanzioni  al  compimento  di  qualsiasi opera non autorizzata in area
 sottoposta a  vincolo,  giustificano  altresi'  la  dichiarazione  di
 infondatezza  della questione relativa alla sottoposizione a sanzione
 penale di opere non autorizzate  al  tempo  dell'esecuzione,  pur  se
 successivamente autorizzate in sanatoria.
    3.   -   Il   pretore   di   Sondrio   trae  ulteriore  motivo  di
 irragionevolezza  della  norma  impugnata  dal   raffronto   con   la
 disciplina prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
 per le violazioni alle norme edilizie.
    Rileva  infatti  che  in  relazione  a queste ultime violazioni la
 successiva concessione in sanatoria estingue il  reato,  mentre  cio'
 non  e'  previsto  per  le  opere  eseguite in violazione dei vincoli
 paesaggistici.
    Per contro, la diversita' di scopi, di presupposti  e  di  oggetto
 dei  due  complessi  normativi  non  consente  di  porre  utilmente a
 raffronto singole previsioni contenute negli stessi. Tanto piu'  che,
 come  si  e' gia' affermato proprio con riferimento all'art. 1-sexies
 (sentenza n. 122 del 1993), l'accentuata severita' di trattamento che
 puo' risultare  dalla  norma  "trova  giustificazione  nella  entita'
 sociale  dei  beni  protetti  e  nel  carattere generale, immediato e
 interinale  della tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte
 alla urgente necessita' di comprimere comportamenti tali da  produrre
 all'integrita' ambientale danni gravi e talvolta irreparabili".
    4. - La gia' richiamata sentenza n. 122 del 1993 precisa anche che
 la   statuizione   resa  sull'art.  1-sexies  "si  fonda  sui  poteri
 attribuiti a questa Corte, cui spetta non gia' valutare nel merito le
 scelte fatte dal legislatore  per  la  disciplina  della  repressione
 penale,   ma   considerare   le   medesime  sotto  il  profilo  della
 ragionevolezza".
    Nell'esercizio di questo  potere  la  Corte  ha  gia'  pronunciato
 ripetute   dichiarazioni   di   infondatezza   delle   questioni   di
 legittimita' costituzionale sollevate con riguardo all'art.  1-sexies
 (sentenze  nn.  122  del  1993;  n. 67 del 1992; ordinanza n. 431 del
 1991). Essa peraltro non  ha  mancato  di  precisare  di  riconoscere
 congruita' e ragionevolezza alla disciplina anche in relazione al suo
 palese carattere interinale.
    Non  puo' negarsi infatti che l'applicazione della normativa sulla
 protezione  ambientale  abbia  posto  in  evidenza  alcuni  problemi,
 segnalando  in  particolare  l'opportunita' di definire le previsioni
 sanzionatorie in  modo  che  consentano  di  discriminare  meglio  il
 trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravita' dei fatti.
    E'  dunque  auspicabile  che,  tenuto  conto dell'ormai prolungata
 vigenza della disciplina, il  legislatore  provveda  ad  un  adeguato
 riesame  della  stessa  alla luce delle questioni che via via si sono
 andate ponendo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1-sexies  aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
 (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di  particolare
 interesse ambientale), dalla legge di conversione
 8  agosto  1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,  recante  disposizioni  urgenti
 per  la  tutela  delle  zone  di  particolare  interesse  ambientale.
 Integrazioni  dell'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616),  sollevata,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione,  dal  pretore  di  Sondrio  -  sezione
 distaccata di Morbegno - con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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