N. 273 ORDINANZA 27 maggio - 4 giugno 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - UU.SS.LL. e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Somme dovute - Esecuzione forzata - Esclusione - Mancata conversione in legge del d.-l. n. 382/1992 - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 18 settembre 1992, n. 382, art. 18, quinto comma). (Cost., artt. 3, 4, 24 e 41).(GU n.24 del 9-6-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal pretore di Perugia - sezione distaccata di Assisi - nel procedimento civile vertente tra Finumbra Farm Soc. Coop. a r.l. e U.s.l. n. 4 Valle Umbra Nord ed altra, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il pretore di Perugia, con ordinanza 3 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), a norma del quale "le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unita' sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari"; Considerato che il decreto-legge n. 382 del 1992 non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, comma terzo della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 19 novembre 1992; che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 433 del 1992), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto- legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore di Perugia - sezione distaccata di Assisi - con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0607