UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.136 del 12-6-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sull'istruzione approvato con
regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991-93,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
che  prevede per l'Universita' degli studi di Parma l'istituzione del
diploma universitario di ortottista ed assistente di oftalmologia;
  Rilevata la necessita' di apportare  le  modifiche  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  ed  in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di
statuto;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti
indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  91,  capo  IV,  col  conseguente  spostamento   della
numerazione successiva vengono inseriti i seguenti ulteriori articoli
inerenti  la  trasformazione  della scuola diretta a fini speciali in
tecnici  ortottisti  -  assistenti  in   oftalmologia   nel   diploma
universitario in ortottista ed assistente di oftalmologia.
  Art.  92  (Diploma  universitario  in  ortottista  ed assistente di
oftalmologia). - Presso la  facolta  di  medicina  e  chirurgia  puo'
essere  istituito  il corso di diploma universitario di ortottista ed
assistente in oftalmologia.
  Art. 93. - Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di
fornire una preparazione professionale  teorico-pratica  a  personale
sanitario   tecnico   operante   nel   campo  dell'oftalmologia,  con
particolare riguardo a:  valutazione  sullo  stato  motore-sensoriale
della visione binoculare e della sua conservazione: valutazione della
motilita'  oculare  e  della  visione binoculare, dell'ambliopia, del
trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilita'  oculare
alterata;   valutazione   delle   problematiche  legate  ai  vizi  di
refrazione  ed  alla  loro  correzione;  utilizzazione  di   tecniche
diagnostiche  e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure
di rieducazione e  riabilitazione  funzionale  dell'handicap  visivo,
depistage.
  Art.   94.   -   Il   corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di
abbreviazione, eccetto il caso di  studi  di  livello  universitario,
sostenuti  in  Italia  o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti
equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
del  corso  di  diploma  o  dal  consiglio  di  facolta',  secondo la
normativa statutaria.
  Art. 95. - In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il
numero  degli  iscrivibili  al corso di diploma di cui all'art. 92 e'
stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in
base ai criteri generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica e tecnologica, ai sensi del'art. 9, comma
4, della legge n. 341/1990.
  Art. 96. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  al
primo  anno  del  corso di diploma coloro che hanno conseguito un di-
ploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado   di   durata
quinquennale valido per l'accesso all'Universita'.
  L'ammissione  avviene  previo  accertamento  dell'idoneita'  psico-
fisica.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili,  l'accesso  al  corso  di  diploma, nei limiti dei posti
determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova
scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto
del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30%  del
punteggio complessivo.
  Sono    esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono   collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1  novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  Art.  97.  - Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e
di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso
comprende aree, corsi integrati e discipline  ed  e'  organizzato  in
cicli  convenzionali  (semestri);  ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo  anno
460  ore,  secondo  anno  420  ore,  terzo anno 320 ore), il cui peso
relativo e' definito in modo convenzionale  (credito,  corrispondente
mediamente  a  50  ore).  Le  attivita'  pratiche e di studio guidate
comprendono almeno il 50% delle ore previste.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 320 ore  nel  primo  anno,
420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.
  Art.  98. - Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito
libretto di formazione che consenta allo  studente  ed  al  consiglio
stesso  il  controllo  dell'attivita'  svolta e dell'acquisizione dei
progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 99. - La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attivita'
pratiche  e'  obbligatoria  e  dev'essere  documentata  sul  libretto
personale  dello  studente.  Per  essere  ammessi  al terzo anno, gli
studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati  gli
esami  in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva
valutazione, i tirocini previsti.
  Art. 100. - Gli studenti debbono sostenere ciascun anno  gli  esami
per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Il   consiglio   della  struttura  didattica  puo'  organizzare  la
didattica in semestri. Gli insegnamenti  sono  organizzati  in  cicli
didattici    successivi,   verificabili   in   rapporto   alla   loro
propedeuticita',  secondo  quanto  definito   dal   consiglio   della
struttura didattica.
  Per  il  calendario  degli  esami semestrali si applicano le stesse
norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Art.  101.  -  Per  attivita'  didattiche  a  prevalente  carattere
tecnico-pratico   connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali
possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra  coloro  che,
per  uffici  ricoperti,  o  attivita'  professionale svolta, siano di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.
  In  tal  caso  si  applica  la  normativa prevista dall'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Art. 102. - Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve
avere  superato  nelle  due  sessioni  semestrali,  tutti  gli  esami
relativi  all'anno  di  corso  e  deve  aver  completato con positive
valutazioni le attivita' di tirocinio.
  Gli studenti che non superano tutti gli esami e non  ottengono  una
positiva  valutazione  nelle  attivita' di tirocinio possono ripetere
l'anno in soprannumero per non piu' di una volta.
  Art. 103. - I corsi integrati e  le  relative  discipline,  facenti
parte  dell'ordinamento  del  triennio utile per il conseguimento del
diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli
obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonche' il peso  relativo
dell'area   e   dei   relativi  corsi  integrati  (credito)  ciascuno
corrispondente  indicativamente  a  50  ore  di   didattica   formale
applicata e di apprendimento.
  Art.  104.  -  Sono  attivabili come discipline integrate nei corsi
previsti  dall'ordinamento  discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.
  Esse   non  danno  luogo  a  verifiche  di  profitto  autonome,  ma
costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.
  Art. 105. - Le aree, con  indicati  i  crediti,  corrispondenti  in
linea  generale  a  50  ore di didattica complessiva, nonche' i corsi
integrati e le relative discipline, sono i seguenti:
  I Anno:
  1  semestre
Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione  qualitativa  dei
fenomeni biomedici.
  1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica.
  1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica;
   chimica biologica.
  1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   genetica medica.
  1.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  2  semestre
Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).
  Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale,
quantitativa dei fenomeni biomedici.
  2.1. Corso integrato di istologia:
   istologia;
   embriologia.
  2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
   anatomia umana;
   fisiologia umana;
   fisiologia oculare.
  2.3. Inglese scientifico.
  2.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  II Anno:
Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).
  1  semestre
  Obiettivo:  apprendimento  dei fondamenti fisici e morfo-funzionali
della funzione visiva.
  3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
   ortottica I;
   ottica e refrazione.
  3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
   anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
   ipovisione I.
  3.3. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  2  semestre
Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).
  4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche semeiologiche I;
   campimetria;
   senso luminoso;
   senso cromatico;
   adattometria;
   contattologia.
  4.2. Corso integrato di patologia oculare:
   patologia oculare;
   ipovisione II.
  4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
   ortottica II;
   neuroftalmologia.
  4.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  III Anno:
  1  semestre
Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  delle   condizioni   caratterizzanti   e
pertinenti  alla individualita' del malato di affezioni dell'apparato
visivo.
  5.1. Corso integrato di pediatria generale:
   pediatria generale;
   neonatologia.
  5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
   fondamenti di neuropsichiatria;
   psicologia.
  5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
   nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
   ortottica III.
  5.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  2  semestre
Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine,
quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti  diversi
generali dell'attivita' sanitaria.
  6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche semeiologiche II;
   ERG,  PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria
e tenografia, pachimetria, biometria;
   ortottica IV.
  6.2. Corso integrato di farmacologia:
   farmacologia;
   igiene e legislazione sanitaria.
  6.3.  Corso  integrato  di  etica  ed   aspetti   giuridici   della
professione:
   etica professionale;
   aspetti giuridici della professione.
  6.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  Art. 106. - Al termine del triennio, previo superamento degli esami
previsti,  del  tirocinio  con relativo esame finale e discussione di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed  assistente
in oftalmologia.
  Art.  107. - La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e'
nominata dal rettore ed e' composta dal presidente del corso  di  di-
ploma  o  suo  delegato,  da  due  docenti  nominati dal consiglio di
facolta',  da  due  esperti  nominati  rispettivamente  dal  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica e dal
Ministro della sanita'.
  Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20  maggio
di  ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli
esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.
  Art. 108. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo  se
abbia  frequentato  i  corsi e superato gli esami prescritti ed abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Le commissioni di esame e di diploma  sono  costituite  secondo  le
vigenti norme universitarie.
  Art.   109.  -  Gli  studi  compiuti  nel  corso  di  diploma  sono
riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella
facolta' di medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento  del  di-
ploma di laurea.
  Il  consiglio di facolta' con propria delibera potra' eventualmente
indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire
per completare la formazione per accedere al corso di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 16 marzo 1993
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO