Ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa della BNC assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, gia' Banca nazionale delle comunicazioni.(GU n.137 del 14-6-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento della Banca nazionale delle comunicazioni, gia' Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351, e modificato con regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che all'art. 2 prevede, tra l'altro, che la Banca nazionale delle comunicazioni puo' esercitare le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme, le operazioni di capitalizzazione nonche' talune assicurazioni contro i danni; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1970 e le successive modificazioni ed integrazioni, con il quale il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato lo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 84 cosi' come modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20; Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 con i quali, rilevata l'evoluzione registratasi nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresi' sul piano legislativo, e' stata effettuata la ricognizione delle attivita' esercitate e la relativa conversione delle autorizzazioni secondo le nuove disposizioni legis- lative, per ciascuna impresa nazionale e rappresentanza generale di impresa estera, ad eccezione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e della Banca nazionale delle comunicazioni, autorizzati all'esercizio dell'attivita' assicurativa dalle rispettive leggi istitutive, nonche' dell'Unione italiana di riassicurazione; Considerato che il Ministro del tesoro, con decreto in data 28 maggio 1992 ha autorizzato, ai sensi della legge n. 218/1990 e del decreto legislativo n. 356/1990, l'operazione di ristrutturazione della Banca nazionale delle comunicazioni - Ente di diritto pubblico, che prevede, fra l'altro, il conferimento del ramo d'azienda esercitato dalla "Sezione previdenza" della Banca stessa ad una Societa' per azioni, costituita con atto unilaterale dall'Ente conferente, denominata "BNC assicurazioni S.p.a.", approvandone il relativo statuto sociale; Ritenuta l'opportunita' di procedere anche per la BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati, al fine di eliminare eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con le citate leggi n. 295/1978 e n. 742/1986 e successive modificazioni, fermo restando che per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami ed alla riassicurazione si applicano le disposizioni delle richiamate leggi; Vista la lettera della BNC assicurazioni S.p.a. in data 24 marzo 1993 con la quale, nel richiedere l'emanazione del provvedimento ricognitivo, e' stato evidenziato l'esercizio dell'attivita' in alcuni rami in conseguenza dell'iscrizione al Consorzio italiano rischi aeronautici o in quanto connessi ai rischi incendio e furto di natanti per i quali e' assicurata la responsabilita' civile; Decreta: La BNC assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, gia' Banca nazionale delle comunicazioni, continua ad esercitare l'attivita' assicurativa nei seguenti rami: le assicurazioni sulla vita in tutti i rami di cui al punto A della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742; le assicurazioni danni nei rami: infortuni; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione di quelli con stazza lorda superiore a 50 tonnellate; R.C. autoveicoli terrestri con esclusione della responsabilita' civile del vettore; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilita' civile del vettore nel trasporto di cose; R.C. generale, con esclusione del rischio energia nucleare; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami auto rischi diversi e rischi d'impiego; le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: infortuni, limitatamente a quelli aeronautici; corpi di veicoli aerei; merci, limitatamente a quelle trasportate per via aerea; R.C. aeromobili; credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdite di noli aerei, perdite di utili conseguenti al trasporto di merci per via aerea e perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 1993 Il Ministro: SAVONA