Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.137 del 14-6-1993)
Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moldip, con sede legale in Milano e stabilimento di Seregno (Milano), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993. Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Meca, con sede in Giovinazzo (Bari) e unita' di Giovinazzo, Contrada Torre del Tuono (Bari), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artigo, con sede in Milano e unita' di Seziano (Pavia), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 agosto 1993. Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli prodotti diversificati, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993. Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, con sede in Milano e stabilimento di Tivoli (Roma), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993. Con decreto ministeriale 14 maggio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni centro Italia, con sede e stabilimento in Firenze, per il periodo dal 6 giugno 1992 al 5 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor progetti e strumentazione di precisione, con sede in Bresso (Milano) e unita' di Bresso (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali per un dipendente, 32 ore settimanali per tre dipendenti, 28 ore settimanali per due dipendenti, 20 ore settimanali per nove dipendenti (intero organico), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pulisan c/o Ferro sud S.p.a., con sede in Matera e unita' di Matera, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore settimanali in favore di venti dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione, con sede in Bresso (Milano) e unita' di Bresso (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali per un dipendente, 32 ore settimanali per un dipendente, 28 ore settimanali per sette dipendenti, 20 ore settimanali per sette dipendenti, a fronte di un organico pari a 18 lavoratori, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Finest Figini, con sede in Varese e unita' di Varese, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per trentaquattro unita' (reparto giunterie sei unita' a 30 ore medie settimanali da ripartire su base giornaliera a livello aziendale - reparto taglio e calzature ventotto unita' per ore giornaliere per cinque giorni alla settimana) su un organico di cinquantuno unita', per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, con sede in Mornago (Varese) e unita' di Mornago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di centotrenta lavoratori su un organico totale di duecentoventinove lavoratori, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.D.R. Ferriani - Centro distribuzione resine, con sede in Sala Bolognese (Bologna) e stabilimento in Sala Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' Linea 3, con sede in S. Orfeto (Perugia) e stabilimento in S. Orfeto (Perugia), per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sa.Gi.Pel. di Salvatore Raffaele & C., con sede in Manoppello Scalo (Pescara) e stabilimento in Manoppello Scalo (Pescara), per il periodo dal 12 gennaio 1993 all'11 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fisa, con sede in Napoli e stabilimento in Morra De Sanctis (Avellino), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Unibit, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 27 dicembre 1992 al 26 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla trasporti, con sede in Pescara, stabilimenti in localita' Calderara di Reno (Bologna), Pesaro, Monsano (Ancona), S. Arcangelo di Romagna (Forli'), S. Benedetto del Tronto - S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), Milano, Pescara e Forli', per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ellesette arredamenti contemporanei di Eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio (Forli') e stabilimento in Predappio (Forli'), per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giaccaglia Shoes, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unita' in Castelfidardo (Ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 dicembre 1992 al 2 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Pecorini, con sede in Dolianova (Cagliari) e unita' in Dolianova (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fadi, con sede in Settala (Milano) e stabilimento in Settala (Milano), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.Z. ingranaggi, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vegas, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento in S. Venanzo (Terni), per il periodo dal 22 gennaio 1993 al 21 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. B. & G. di Barra e Comba, con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sidas - Societa' italiana distributori automatici, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bollo, con sede in Goggiola (Vercelli) stabilimento e uffici in Goggiola (Vercelli), per il periodo dal 9 febbraio 1993 all'8 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. C. & B., con sede in Dornero (Cuneo) e stabilimento in Manta (Cuneo), per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iadi & C., con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 17 gennaio 1993 al 16 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Marenghi, con sede in Molino dei Torti (Alessandria) e stabilimento in Molino dei Torti (Alessandria), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirmac officine meccaniche, con sede e stabilimento in Crespellano (Bologna), a decorrere dal 22 luglio 1991 fino al 31 agosto 1991. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 19 aprile 1993, n. 12880/8. Con decreto ministeriale 1 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo manifatture abbigliamento, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per trentaquattro unita' su un organico di trentotto, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12643 del 23 gennaio 1993.