MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.137 del 14-6-1993)

   Con   decreto  ministeriale  28  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo
1993, n. 57, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Moldip, con sede legale in Milano e stabilimento di Seregno (Milano),
per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993.
   Con   decreto  ministeriale  28  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo
1993, n. 57, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Industrie  cavi  sud,  azienda  Meca, con sede in Giovinazzo (Bari) e
unita' di Giovinazzo, Contrada Torre del Tuono (Bari), per il periodo
dal 1  aprile 1993 al 30 settembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  28  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10  marzo
1993,  n.  57,  nei  confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Artigo, con sede in Milano  e  unita'  di  Seziano  (Pavia),  per  il
periodo dal 3 agosto 1992 al 2 agosto 1993.
   Con   decreto  ministeriale  28  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo
1993, n. 57, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Pirelli  prodotti  diversificati,  con sede e stabilimento in Milano,
per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 maggio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  28  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10  marzo
1993,  n.  57,  nei  confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Societa' pneumatici Pirelli, con sede in  Milano  e  stabilimento  di
Tivoli (Roma), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.
   Con   decreto  ministeriale  14  maggio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni
centro Italia, con sede e stabilimento in Firenze, per il periodo dal
6 giugno 1992 al 5 dicembre 1992.
   Con decreto ministeriale 27 maggio 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti  nell'area  del comune di Napoli
impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere  di
urbanizzazione  di  cui  al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi
disponibili dal 2 gennaio 1990, e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  sino  all'11
agosto  1993,  con  pari  riduzione  della  durata  del   trattamento
economico di mobilita' per i lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  27  maggio 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Victor
progetti e strumentazione di precisione, con sede in Bresso  (Milano)
e  unita'  di  Bresso  (Milano),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  16  ore  settimanali  per un
dipendente, 32 ore settimanali per tre dipendenti, 28 ore settimanali
per due dipendenti, 20 ore settimanali per  nove  dipendenti  (intero
organico), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  27  maggio 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pulisan c/o
Ferro sud S.p.a., con sede in Matera e unita' di Matera, per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore settimanali in
favore  di venti dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17
luglio 1993.
   Con decreto ministeriale 27 maggio 1993  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Victor
meccanica  di  precisione,  con  sede  in Bresso (Milano) e unita' di
Bresso  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 16 ore  settimanali  per  un  dipendente,  32  ore
settimanali   per   un  dipendente,  28  ore  settimanali  per  sette
dipendenti, 20 ore settimanali per sette dipendenti, a fronte  di  un
organico pari a 18 lavoratori, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3
gennaio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   27   maggio  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Finest Figini, con sede in Varese e unita' di Varese,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
medie settimanali per trentaquattro unita'
(reparto giunterie sei unita' a 30 ore medie settimanali da ripartire
su base giornaliera a livello aziendale - reparto taglio e  calzature
ventotto unita' per ore giornaliere per cinque giorni alla settimana)
su  un organico di cinquantuno unita', per il periodo dall'11 gennaio
1993 al 10 ottobre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  27  maggio   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, con
sede in Mornago (Varese) e unita' di Mornago (Varese), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali
nei confronti di centotrenta lavoratori  su  un  organico  totale  di
duecentoventinove  lavoratori, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21
settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   27  maggio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.D.R.
Ferriani - Centro distribuzione resine, con sede  in  Sala  Bolognese
(Bologna)  e stabilimento in Sala Bolognese (Bologna), per il periodo
dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   27  maggio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa'
Linea 3, con sede in S. Orfeto (Perugia) e stabilimento in S.  Orfeto
(Perugia), per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  27  maggio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sa.Gi.Pel.
di Salvatore Raffaele & C., con sede in Manoppello Scalo (Pescara)  e
stabilimento  in  Manoppello  Scalo  (Pescara), per il periodo dal 12
gennaio 1993 all'11 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  27  maggio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fisa, con
sede in Napoli e stabilimento in Morra De Sanctis (Avellino), per  il
periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  27  maggio  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Societa'
Unibit,  con  sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal
27 dicembre 1992 al 26 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   27  maggio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Atla
trasporti, con sede in Pescara, stabilimenti in  localita'  Calderara
di  Reno (Bologna), Pesaro, Monsano (Ancona), S. Arcangelo di Romagna
(Forli'), S. Benedetto  del  Tronto  -  S.  Elpidio  a  Mare  (Ascoli
Piceno),  Milano,  Pescara  e Forli', per il periodo dal 24 settembre
1992 al 23 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   27  maggio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ellesette
arredamenti contemporanei di Eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio
(Forli') e stabilimento in Predappio (Forli'), per il periodo  dal  2
gennaio 1993 al 1  luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 1  giugno 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Giaccaglia Shoes, con sede in Castelfidardo
(Ancona) e  unita'  in  Castelfidardo  (Ancona),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 dicembre 1992 al 2 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 1  giugno 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Sarda  Pecorini,  con  sede  in  Dolianova
(Cagliari)  e  unita'  in  Dolianova  (Cagliari),  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  1   giugno  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fadi,  con
sede  in  Settala (Milano) e stabilimento in Settala (Milano), per il
periodo dal 1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  1   giugno  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. S.Z.
ingranaggi, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e  stabilimento
in  Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dall'8 gennaio 1993
al 7 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   1   giugno  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vegas, con
sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento in S. Venanzo (Terni), per
il periodo dal 22 gennaio 1993 al 21 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  1   giugno  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. B. & G. di
Barra e Comba, con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Verzuolo
(Cuneo), per il periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  1   giugno  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sidas -
Societa' italiana distributori  automatici,  con  sede  in  Torino  e
stabilimento in Torino, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  1   giugno  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bollo, con
sede  in  Goggiola  (Vercelli)  stabilimento  e  uffici  in  Goggiola
(Vercelli), per il periodo dal 9 febbraio 1993 all'8 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  1   giugno  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. C.  &  B.,
con  sede  in Dornero (Cuneo) e stabilimento in Manta (Cuneo), per il
periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  1   giugno  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iadi & C.,
con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca
(Taranto), per il periodo dal 17 gennaio 1993 al 16 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   1   giugno  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Calzaturificio Marenghi, con sede in Molino dei Torti (Alessandria) e
stabilimento in Molino dei Torti (Alessandria), per il periodo dal 28
gennaio 1993 al 27 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  1   giugno  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirmac
officine  meccaniche,  con  sede  e   stabilimento   in   Crespellano
(Bologna), a decorrere dal 22 luglio 1991 fino al 31 agosto 1991.
   Il  presente  decreto  sostituisce ed annulla quello del 19 aprile
1993, n. 12880/8.
   Con  decreto  ministeriale  1   giugno   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Gruppo
manifatture abbigliamento, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali per trentaquattro unita' su un organico di trentotto, per
il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12643 del 23 gennaio 1993.