N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1993

                                N. 276
 Ordinanza emessa il  19  aprile  1993  dal  pretore  di  Perugia  nel
 procedimento civile vertente tra Contini Ornella e E.N.A.S.A.R.C.O.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni Enasarco - Indebito
    pensionistico   percepito   in  buona  fede  -  Lamentata  mancata
    previsione della  irripetibilita'  cosi'  come  stabilito  per  le
    pensioni  I.N.P.S.  e  per  quelle  degli ex dipendenti pubblici -
    Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee  -
    Riferimento  alla sentenza n. 266/1991 e all'ordinanza n. 348/1992
    della Corte costituzionale (rispettivamente di inammissibilita'  e
    manifesta inammissibilita' della questione per non essere la norma
    impugnata   suscettibile  di  applicazione  nel  giudizio  a  quo)
    ritenuta superabile dal giudice rimettente anche in considerazione
    che la norma interpretativa (art. 13 della legge n. 412/1991)  che
    sancisce  la  irripetibilita'  delle somme indebitamente percepite
    salvo il caso di dolo dell'interessato, e'  stata  dichiarata  con
    sentenza  n. 39/1993 costituzionalmente illegittima nella parte in
    cui e' applicabile ai  rapporti  sorti  precedentemente  alla  sua
    entrata in vigore.
 (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 16-6-1993 )
                            IL VICE PRETORE
    A  scioglimento  della  riserva  che  precede  ha  pronunciato  la
 seguente ordinanza nella causa n. 4245/92 promossa da Contini Ornella
 (avv. Mauro Rosati) contro  Ente  nazionale  di  assistenza  per  gli
 agenti e rappresentanti di commercio - Enasarco (avv.ti Paolo Petrini
 e Luigi Caliulo).
    Oggetto: ripetizione indebito pensionistico.
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    La  sig.ra  Contini  Ornella,  vedova del signor Polimeni Giuseppe
 (che era agente con esclusiva della ditta S.J.C.E. di  Monsano),  con
 atto  depositato  in  data  27  gennaio  1992 ricorreva al pretore di
 Perugia esponendo che  in  data  23  gennaio  1990  l'Enasarco  aveva
 cominciato   ad   effettuare   delle  trattenute  sulla  pensione  di
 riversibilita' da ella goduta  essendo  risultato  "che  il  rapporto
 intercorso non e' stato di esclusiva".
    Non  risultando  tale circostanza rispondente a verita', la sig.ra
 Contini  chiedeva  che  venisse  dichiarata  l'illegittimita'   della
 condotta  dell'Enasarco,  ingiungendo all'ente di restituire le somme
 indebitamente trattenute.
    Con memoria  depositata  in  data  19  marzo  1992  l'Enasarco  si
 costituiva in giudizio svolgendo a sua volta domanda riconvenzionale:
 osservava l'ente che la trattenuta sulla pensione erogata alla sig.ra
 Contini  era  in  realta'  dovuta  ad un ricalcolo della liquidazione
 dovendosi tenere come base provvigionale inerente  il  triennio  piu'
 favorevole  quella  del  periodo  1978-1980  e non quella dal 1982 al
 1984.
    Tale errore - a dire dell'Enasarco -  era  stato  provocato  dalle
 dichiarazioni rese dal sig. Polimeni in data 10 marzo 1986.
    L'Enasarco  chiedeva  quindi  la  condanna  in via riconvenzionata
 della sig.ra Contini al pagamento della somma di L. 8.094.828.
    All'udienza di discussione la ricorrente ha sollevato la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge  n.  88/1989,
 nella  parte  in  cui  non prevede anche per i pensionati Enasarco la
 possibilita' di non restituire le somme  indebitamente  percepite  in
 assenza  di  dolo, a differenza dei pensionati I.N.P.S., in relazione
 all'art. 3 della Costituzione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. - Il  vice  pretore  giudica  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 52
 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88  rispetto  all'art.   3   della
 Costituzione.
    2. - La rilevanza.
    L'art.  52  della  legge  9  marzo  1989  n.  88 (ristrutturazione
 dell'istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'istituto
 nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro)
 invocato dal ricorrente, non  e'  applicabile  alla  fattispecie  ne'
 direttamente ne' analogicamente.
    La  disposizione  stabilisce  al  primo  comma  che "le pensioni a
 carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
 vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  delle  gestioni
 obbligatorie  sostitutive  o,  comunque,  integrative della medesima,
 della gestione speciale  minatori,  delle  gestioni  speciali  per  i
 commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
 nonche'   la   pensione  sociale,  possono  essere  in  ogni  momento
 rettificate dagli enti o  fondi  erogatori,  in  caso  di  errore  di
 qualsiasi  natura  commesso  in  sede  di  attribuzione, erogazione o
 riliquidazione della prestazione".
    Il secondo comma dispone poi che "nel caso in cui, in  conseguenza
 del  provvedimento  modificato, siano state riscosse rate di pensione
 risultanti non dovute,  non  si  fa  luogo  a  recupero  delle  somme
 corrisposte,  salvo  che  l'indebita  percezione  sia  dovuta  a dolo
 dell'interessato".
    La  pensione  erogata  dall'Enasarco  ha  natura  integrativa  del
 trattamento derivante dall'assicurazione  generale  obbligatoria  per
 l'invalidita'  vecchiaia  e superstiti prevista dalla legge 22 luglio
 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
 invalidita'  vecchiaia  e   superstiti   agli   esercenti   attivita'
 commerciali  e  ai  loro  familiari  coadiutori e coordinamento degli
 ordinamenti pensionistici per i laboratori autonomi).
    Tuttavia l'art. 52 della legge n.  88/1989,  pur  indicando  quali
 pensioni  rettificabili  quelle  a  carico delle gestioni integrative
 dell'assicurazione generale  obbligatoria,  si  riferisce  solo  alle
 pensioni  corrisposte  dai  fondi integrativi gestiti dall'I.N.P.S. e
 non a quelle erogate da fondi integrativi gestiti da altri enti.
    A tale conclusione si deve necessariamente pervenire non solo  con
 riferimento  al  tenore  letterale  della  norma  ma  anche  in  base
 all'esame della collocazione della disposizione stessa, che e'  stata
 dettata  nell'ambito  di  una  legge  dedicata  alla ristrutturazione
 dell'I.N.P.S. (e dell'I.N.A.I.L., per il quale e' prevista una  norma
 corrispondente a quella dell'art. 52, vale a dire l'art. 55).
    In  base  a  tali  considerazioni si puo' concludere che l'art. 52
 della  legge  n.  88/1989,  cosi'  come  formulato,  e'   applicabile
 direttamente  alle sole prestazioni erogate dall'I.N.P.S. e non anche
 a quelle erogate dall'Enasarco.
    Infine, la norma in esame non e' suscettibile  di  interpretazione
 analogica: essa si pone infatti come eccezionale rispetto al generale
 principio  della ripetibilita' dell'indebito oggettivo (art. 2033 del
 codice civile).
    In tal senso si e' del  resto  pronunciata  la  giurisprudenza  di
 merito con orientamento allo stato del tutto predominante.
    Il  rapporto di cui e' causa resta quindi disciplinato dalle norme
 di cui all'art. 2033 del c.c. e all'art. 21 del decreto  ministeriale
 20   febbraio   1974   (il  quale  prevede  in  generale  il  diritto
 dell'Enasarco a  ripetere  le  somme  indebitamente  percepite  dagli
 assicurati,  salva  l'insussistenza dell'obbligo di corresponsione da
 parte di questi ultimi  degli  interessi  legali  qualora  l'indebita
 percezione  sia dovuta ad errore dell'Enasarco): pertanto e' di tutta
 evidenza che dette norme prevedono un trattamento deteriore  per  gli
 assicurati all'Enasarco rispetto a quello previsto dall'art. 52 della
 legge n. 88/1989.
    In  base  alle  suesposte considerazioni - ferma ed impregiudicata
 ogni  questione  inerente  l'assenza  o  meno  del  dolo   da   parte
 dell'assicurato ed al rapporto causale con il comportamento dell'ente
 (aspetti  questi  che eventualmente verranno affrontati in un secondo
 momento) - questo v. pretore  -  applicando  l'art.  21  del  decreto
 ministeriale  anche  in  relazione  all'art. 2033 del c.c. - dovrebbe
 sicuramente respingere il ricorso, ritenendo non applicabile a priori
 l'art. 52 della legge n. 88/1989.
    Da cio'  deriva  la  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale.
    3. - La non manifesta infondatezza.
    L'art.  52  della  legge n. 88/1989 appre in contrasto in modo non
 infondato con l'art. 3 della Costituzione  nella  parte  in  cui  non
 prevede  l'irripetibilita' dell'indebito pensionistico, salvo il dolo
 del percipiente, anche in caso di  indebito  scaturito  da  rettifica
 delle  pensioni  integrative dell'assicurazione generale obbligatoria
 erogate dall'Enasarco.
    La  irripetibilita'  dell'indebito  e'  infatti  prevista  per   i
 pensionati  I.N.P.S.  sia  che  siano  assicurati presso l'a.g.o. che
 presso i fondi integrativi di questa gestiti dall'Istituto.
    La norma crea quindi una disparita' di trattamento tra coloro  che
 godono   di  trattamenti  pensionistici  anche  integrativi,  erogati
 dll'I.N.P.S.  e  coloro  che  godono  dei  trattamenti  pensionistici
 erogati  dall'Enasarco,  per  i  quali ultimi l'indebito percepito in
 buona fede deve essere comunque restituito.
    Al riguardo va fatto notare che sia per  gli  assicurati  I.N.P.S.
 sia  per quelli Enasarco la tutela previdenziale trova la sua origine
 nell'art. 38 della Costituzione, per cui le disparita' di trattamento
 che non abbiano una loro adeguata e plausibile  motivazione  appaiono
 irrazionali  ed  ingiustificate  con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione.
    Al riguardo va fatto  notare  che  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  52  della  legge  n.  88/1989 in relazione
 all'art.  3  della  Costituzione  per  non  essere   stata   prevista
 l'irripetibilita'  delle  prestazioni Enasarco era gia' stata rimessa
 alla consulta dal pretore di Rovigo con ordinanza del 14 ottobre 1991
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale  n.  10  del  4
 marzo   1992),  le  cui  osservazioni  si  ritengono  di  condividere
 ampiamente.
    La Corte costituzionale, pero', con ordinanza 7-20 luglio 1992 (in
 Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992 - I serie  speciale  n.  32)  aveva
 ordinato  la  restituzione  degli  atti  al pretore di Rovigo essendo
 nelle more sopravvenuto l'art. 13 della legge  30  dicembre  1991  n.
 412,  che  aveva interpretato autenticamente l'art. 52 della legge n.
 88/1989: come e' noto, tale norma prevedeva che "le  disposizioni  di
 cui  all'art.  52,  secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 si
 interpretano nel  senso  che  la  sanatoria  ivi  prevista  opera  in
 relazione  alle  somme  corrisposte  in  base  a  formale, definitivo
 provvedimento  del  quale  sia  stata  data  espressa   comunicazione
 all'interessato  e  che risulti viziato da errore di quansiasi natura
 imputabile all'ente erogatore, salvo che  l'indebita  percezione  sia
 dovuta  a  dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione
 da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
 della pensione  goduta,  che  non  siano  gia'  conosciuti  dall'ente
 competente,  consente  la  ripetibilita'  delle  somme  indebitamente
 percepite".
    Peraltro, al di la' delle espressioni utilizzate, l'art. 13  della
 legge  n.  412/1991  aveva  comportato uno stravolgimento sostanziale
 dell'art.  52  della  legge  n.  88/1989,  finendo  in  pratica   con
 l'azzerare la portata innovativa della suddetta disposizione.
    Da  ultimo pero' la Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28
 gennaio 1993 (in dir. e prat. lav., 1993, p. 939) ha  dichiarato  che
 l'art.  13  della legge n. 412/1991 e' costituzionalmente illegittimo
 nella parte in cui e' applicabile ai rapporti  sorti  precedentemente
 alla  sua  entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data: in
 pratica la Consulta  ha  affermato  che  l'art.  13  della  legge  n.
 412/1991  puo'  trovare  applicazione  solo per il periodo successivo
 alla sua entrata in vigore, dovendo le fattispecie antecedenti essere
 regolate dal suddetto art. 52.
    Pertanto  la questione di legittimita' costituzionale che sembrava
 superata riemerge nella sua integrita', risultando quindi quanto  mai
 necessario  un  intervento della Corte costituzionale (v. anche Corte
 costituzionale 12 giugno 1991, n. 266 - in foro it., 1992, I, c.  598
 -   che  sempre  in  materia  ha  ritenuto  l'inammissibilita'  della
 questione   di   legittimita'   costituzionale   per   essere   stata
 erroneamente  individuata  dal  giudice  a  quo  la  disposizione  da
 applicare al processo principale).
    Pertanto  si  ritiene  che  nel  caso  di  specie  sussista  anche
 l'ulteriore requisito della non manifesta infondatezza.
                               P. Q. M.
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.  88  per  la
 violazione  dell'art.  3  della Costituzione, in quanto la norma, nel
 prevedere la irripetibilita' dell'indebito pensionistico percepito in
 assenza di dolo per gli assicurati presso l'I.N.P.S., non ha disposto
 in modo analogo per gli assicurati presso l'Enasarco.
    Ordina la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  camere   del
 Parlamento;
    Ordina la comunicazione ai difensori delle parti;
    Sospende  il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
      Perugia, addi' 19 aprile 1993
                      Il v. pretore: MASTRANGELI

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