N. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1992- 25 maggio 1993

                                N. 280
 Ordinanza  emessa  il  16  ottobre   1992   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  25  maggio  1993)  dalla Corte dei conti, sezione
 terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fasano Rocco contro il
 Ministero del tesoro -  Direzione  generale  istituti  di  previdenza
 (C.P.D.E.L.).
 Pensioni - Pensioni corrisposte dalla C.P.D.E.L. - Diritto degli
    orfani  maggiorenni  di dipendenti di enti locali alla pensione di
    riversibilita' - Mancata previsione anche in caso di frequenza  da
    parte  loro di un corso di studi universitario per tutta la durata
    del corso legale e, comunque non oltre il  ventiseiesimo  anno  di
    eta'  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento rispetto agli
    orfani maggiorenni di dipendenti statali ai quali, nella  identica
    situazione,  per effetto della sentenza della Corte costituzionale
    n.  366/1988,  e'  riconosciuto  tale  diritto  -  Questione  gia'
    sollevata  dalla  stessa  Corte  e restituita al giudice a quo con
    l'ordinanza n. 227/1992 per il riesame  della  rilevanza  per  ius
    superveniens  ed  ora  riproposta sul presupposto della permanente
    rilevanza.
 (R.D. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37).
 (Cost., art. 3; legge 21 luglio 1956, n. 903, art. 22, terzo comma).
(GU n.25 del 16-6-1993 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronuncito la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal  sig.
 Fasano  Rocco  nato il 27 settembre 1958 domiciliato in S. Angelo dei
 Lombardi, piazza Francesco De Sanctis, avverso il decreto n. 6271  in
 data  13  dicembre  1982  della  Direzione generale degli istituti di
 previdenza (C.P.D.E.L.);
    Uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 1992, con l'assistenza
 del segretario dott. Laura Camilleri, il consigliere  relatore  Maria
 Letizia  De  Lieto  Vollaro  e  il  pubblico ministero in persona del
 v.p.g. dott. Antonio Barrella; non rappresentato il ricorrente;
    Visto il ricorso n. 128020 nonche' gli atti e  i  documenti  tutti
 della causa;
                           RITENUTO IN FATTO
    Questa  sezione  giurisdizionale ebbe a promuovere con l'ordinanza
 (n. 64367 in data 3 ottobre-24 ottobre 1990); iscritta al n.  26  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno  1992,  giudizio  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938, n.
 680  (ordinamento  della  Cassa  di  previdenza  per le pensioni agli
 impiegati degli enti locali) sul ricorso proposto da Fasano Rocco;
    Con ordinanza n. 227 in data 7  maggio-25  maggio  1992  la  Corte
 verificatrice  ha restituito gli atti a questo giudice per il riesame
 della sollevata questione di legittimita' alla luce  dell'entrata  in
 vigore  della  legge  8  agosto  1991,  n.  274  che  all'art.  17 ha
 disciplinato ex novo la materia di cui trattasi.
    Alla pubblica udienza odierna  il  p.m.,  in  persona  del  v.p.g.
 Antonio  Borrella,  ha  fatto  presente  di non opporsi alla verifica
 della "non manifesta infondatezza" della questione nel senso indicato
 dalla Corte costituzionale.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Premesso che la discriminazione prospettata con l'ordinanza emessa
 da questa sezione (ord. C.C. n. 64367 in data  3  ottobre-24  ottobre
 1990)  e'  stata  eliminata,  ma  senza  effetto  retroattivo, con la
 sopravvenuta legge n. 274 dell'8 settembre 1991 che  con  il  secondo
 comma  dell'art.  17  ha  equiparato,  ai fini del riconoscimento del
 diritto a trattamento di quiesenza  indiretto  e  di  riversibilita',
 agli  orfani minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita'
 o ad istituti superiori equiparati per  tutta  la  durata  del  corso
 legale  degli  studi  e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di
 eta';
    Tenuto conto che, non potendosi attribuire alla predetta legge  n.
 74  dell'8  settembre  1991  efficacia  retroattiva,  permane  per il
 periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova norma  -  periodo
 che  costituisce la collocazione temporale della fattispecie de quo -
 un'evidente   violazione  del  principio  di  uguaglianza,  rimanendo
 assoggettata ad un diverso e deteriore trattamento la categoria degli
 orfani maggiorenni degli iscritti alla  cassa  pensioni  amministrate
 dagli  istituti di previdenza presso il Ministro del tesoro - in caso
 di frequenza da parte loro di un corso  di  studi  universitari,  per
 tutta  la  durata  del  corso  medesimo  e,  comunque, fino al limite
 massimo del ventiseiesimo anno di eta'  -  rispetto  a  quella  degli
 orfani maggiorenni dei dipendenti statali.
    Considerato  che  il  collegio  reputa  che  permanga,  quindi, la
 necessita' di riproporre -  perche'  non  manifestatamente  infondata
 oltre  che  palesemente rilevante ai fini della decisione ai fini del
 presente ricorso - la questione di legittimita'  gia'  sollevata  con
 l'ordinanza  (n.  C.C.  64367) emessa il 3 ottobre-24 ottobre 1990 da
 questa sezione sul ricorso de quo, le cui considerazioni in  fatto  e
 in diritto vengono integralmente richiamate.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Sospesa  ogni  pronuncia,  ordina  che  gli  atti  di  causa siano
 ritrasmessi  alla  Corte  costituzionale  affinche',   in   relazione
 all'art. 3 della Costituzione ed alla luce dell'art. 22, terzo comma,
 della  legge  21  luglio  1965,  n.  903, sia risolta la questione di
 legitimita' costituzionale dell'art. 37 del r.d.  3  marzo  1938,  n.
 680,  nella parte in cui esclude il diritto, alla pensione C.P.D.E.L.
 di riversibilita', degli orfani maggiorenni in caso di  frequenza  da
 parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del
 corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta';
    Dispone,   inoltre,  che  a  cura  della  segreteria  la  presente
 ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della
 Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e  che  sia
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi'  pronunciato  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio del 16
 ottobre 1992.
                        Il presidente: SARACENO
    Pubblica mediante deposito in segreteria il 22 febbraio 1993.
        Il primo dirigente direttore della segreteria: CAPOGNI

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