N. 282 ORDINANZA 28 maggio - 10 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  I.N.P.S.  -  Assegno di invalidita' per
 interessi legali  e  rivalutazione  monetaria  -  Ratei  arretrati  -
 Possibilita'  di  detrazione  delle  somme  eventualmente spettanti a
 ristoro  del  maggior  danno  subito   -   Richiamo   alla   sentenza
 interpretativa  della Corte n. 394/1992 - Questione non pregiudiziale
 alla definizione del giudizio  a quo - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.25 del 16-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992
 dal  Tribunale  di  Belluno  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 l'I.N.P.S.  e Simioni Carlo, iscritta al n. 95 del registro ordinanze
 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  26  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un procedimento civile promosso da
 Carlo Simioni nei confronti  dell'INPS  per  il  pagamento  di  ratei
 arretrati   dell'assegno  di  invalidita'  piu'  interessi  legali  e
 rivalutazione monetaria a partire dal 1› gennaio 1985,  il  Tribunale
 di  Belluno,  con  ordinanza  del  15 dicembre 1992, ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
 n.  412,  secondo  cui  l'ammontare  degli  interessi  legali   sulle
 prestazioni   dovute  dagli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
 obbligatoria e'  portato  in  detrazione  delle  somme  eventualmente
 spettanti  a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per
 la diminuzione del valore del suo credito;
      che, secondo il giudice remittente la norma avrebbe reintrodotto
 l'inammissibile disparita' di trattamento fra  crediti  di  lavoro  e
 crediti previdenziali che la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte
 aveva inteso eliminare;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 comunque infondata.
    Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte
 con  sentenza  n. 394 del 1992, la norma impugnata non e' applicabile
 quando la fattispecie del  ritardo  imputabile  del  pagamento  della
 prestazione   previdenziale   si   sia   perfezionata   anteriormente
 all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
      che tale ipotesi si verifica nel caso  di  cui  si  controverte,
 onde  la questione non e' pregiudiziale alla definizione del giudizio
 a quo.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma  6,  della  legge  30
 dicembre  1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38  della  Costituzione,
 dal Tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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