UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.142 del 19-6-1993)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto   il   proprio   decreto   del  27  settembre  1991  relativo
all'adeguamento del corso  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  della  facolta'  di medicina e
chirurgia del 3 dicembre 1991;
  Vista la delibera del senato accademico del 12 febbraio 1992;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13  febbraio
1992;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 23
luglio 1992;
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 17 novembre 1992;
  Riconosciuta la necessita' di apportare le nuove modifiche proposte
in  deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  dell'Aquila,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Allo statuto dell'Universita'  dell'Aquila  relativo  al  corso  di
laurea   in  medicina  e  chirurgia  vengono  apportate  le  seguenti
modifiche:
  Art. 64, lettera E) - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli esami sono sostenuti,  di  regola,  nei  mesi  di  febbraio  e
giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre.
  Ciascuna  sessione  non  puo' avere durata superiore a venti giorni
effettivi.
  La sessione autunnale ed il prolungamento di essa  nell'appello  di
febbraio sono riservati alla prove di recupero".
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  consiglio  di  corso  di  laurea  e quello di facolta', per le
rispettive competenze, indicano i periodi nei quali i  singoli  esami
debbono essere effettuati".
  Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  commissioni  di  esame  sono  costituite dai docenti che hanno
afferito al corso integrato: il preside costituisce le commissioni di
profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo  le  norme
dettate  dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento
studenti".
  Art. 65 (Area del secondo ciclo triennale).
8. AREA DELLA PATOLOGIA SISTEMATICA ED INTEGRATA MEDICO-CHIRURGICA.
  Alle  discipline  del  corso  integrato  di  malattie dell'apparato
cardiovascolare viene aggiunta la seguente disciplina:
   "Cardiochirurgia pediatrica".
14. AREA DELLA PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA.
  Alle  discipline  del  corso  integrato  di  pediatria  generale  e
specialistica viene aggiunta la seguente disciplina:
   "Cardiologia pediatrica".
16. AREA DELLA PATOLOGIA APPLICATA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE.
  Alle  discipline  del  corso  integrato  di anatomia patologica II,
viene aggiunta la seguente disciplina:
   "Anatomia patologica cardiovascolare".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 31 marzo 1993
                                                  Il rettore: SCHIPPA