Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.142 del 19-6-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il proprio decreto del 27 settembre 1991 relativo all'adeguamento del corso di laurea in medicina e chirurgia al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 3 dicembre 1991; Vista la delibera del senato accademico del 12 febbraio 1992; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 febbraio 1992; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 novembre 1992; Riconosciuta la necessita' di apportare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Allo statuto dell'Universita' dell'Aquila relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia vengono apportate le seguenti modifiche: Art. 64, lettera E) - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non puo' avere durata superiore a venti giorni effettivi. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alla prove di recupero". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di corso di laurea e quello di facolta', per le rispettive competenze, indicano i periodi nei quali i singoli esami debbono essere effettuati". Il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti". Art. 65 (Area del secondo ciclo triennale). 8. AREA DELLA PATOLOGIA SISTEMATICA ED INTEGRATA MEDICO-CHIRURGICA. Alle discipline del corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare viene aggiunta la seguente disciplina: "Cardiochirurgia pediatrica". 14. AREA DELLA PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA. Alle discipline del corso integrato di pediatria generale e specialistica viene aggiunta la seguente disciplina: "Cardiologia pediatrica". 16. AREA DELLA PATOLOGIA APPLICATA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE. Alle discipline del corso integrato di anatomia patologica II, viene aggiunta la seguente disciplina: "Anatomia patologica cardiovascolare". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 31 marzo 1993 Il rettore: SCHIPPA