REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 14 

  Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto  1991,
n. 35: "Disciplina dell'attivita' di guida turistica e accompagnatore
turistico".
(GU n.24 del 19-6-1993)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                      n. 15 del 6 aprile 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma tre dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1991,
n. 35 e' cosi' modificato:
   "3. Ai componenti della Commissione e' corrisposto un  gettone  di
presenza  di  L. 150.000 (centocinquantamila) per giornata di seduta;
spetta altresi' il rimborso di eventuali  spese  di  trasferta  nella
misura  e  con  modalita'  previste  dalle  norme vigenti relative al
trattamento economico di missione e di trasferimento  dei  dipendenti
regionali, in quanto applicabili".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 26 marzo 1993
 
                               LANIVI