Determinazione di indennita' dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria(GU n.143 del 21-6-1993)
L'indennita' di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Borgia (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951) nei confronti della ditta Mazza Gregorio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila (ora E.S.A.C.) e' determinata in lire 41.767.273, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156. Detta indennita' sara' corrisposta al netto dell'importo di lire 21.430.000 gia' liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6120/4024 (Gazzetta Ufficiale n. 316 del 27 dicembre 1960), oltre al conguaglio degli interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156. Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156, rettificano e sostituiscono altresi', ai fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione. Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verra' emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.