Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.144 del 22-6-1993)1) Nuova Pansac S.p.a. 2) Aviotel avionica e telecomunicazione S.p.a. 3) C.O.F. - Centro orto frigo S.p.a. 4) Gardense S.a.s. 5) Morgan S.p.a. 6) Enichem agricoltura S.p.a. 7) Pettinatura di Vercelli S.r.l. 8) Sirmac Officine Meccaniche S.p.a. 9) O.M.S.T. S.p.a. 10) Moi Moschella S.p.a. 11) L'Edilizia Industriale dei Fratelli Susca & C. S.a.s. 12) Saiwa S.p.a. 13) I.L.C.A. Industria Lavorazioni Carni & Affini S.p.a. 14) Tubi Ghisa S.p.a. 15) Maglificio Ales di Leonardo Palmisano & C. S.n.c. 16) Filogest S.r.l. 17) Coibesa Thermosound S.p.a. 18) Enichem Agricoltura S.p.a. 19) Siiatek Profilati Sud S.r.l. 20) Campanella S.p.a. 21) Alta S.p.a. 22) La Magona d'Italia S.p.a. 23) Cos.In.Car. di Segnino P. S.r.l. 24) Santa Flavia di Zanin Celsa & C. S.a.s. 25) Kesser Sud S.p.a. 26) IM.CO.M. S.p.a. 27) Sud Montaggi S.p.a.;
Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara): periodo: dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara): periodo: dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara): periodo: dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara): periodo: dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara): periodo: dal 1 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; prima concessione: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 6) S.p.a. Aviotel avionica e telecomunicazione gia' Rockwell-Collins It.na, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma): periodo: dal 13 gennaio 1992 al 31 marzo 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 16 luglio 1990; pagamento diretto: no. 7) S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza): periodo: dal 18 novembre 1991 al 30 novembre 1991; causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992; primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988; pagamento diretto: si. 8) S.a.s. Gardense, con sede in Milano e stabilimento di Forli': periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992; primo decreto ministeriale 1 febbraio 1993: dal 2 luglio 1991; pagamento diretto: si contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12666/18 del 1 febbraio 1993. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo e unita' di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e unita' di S. Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elcit - Eletronica civile, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e unita' di S. Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 2 dicembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo, uffici di S. Donato Milanese (Milano) e uffici vendita di Milano, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Augusta industriale dal 1 marzo 1992 Fosfotec S.r.l., con sede in Palermo, e unita' di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unita' di Augusta (Siracusa), Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano, laboratorio di Paderno Dugnano (Milano) e laboratorio di S. Donato (Milano), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 18 maggio 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Brindisi, Cengio (Savona), Ferrara, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa), Terni, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano), Mantova, Milano, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem, con sede in Milano, uffici di Assago (Milano), uffici di Milano, uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Roma corso Trieste, per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 9 settembre 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona), Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Istituto Donegani, con sede in Novara e unita' di Milano, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Saibi, con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e unita' di Margherita di Savoia (Foggia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Saibi, con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e unita' di Margherita di Savoia (Foggia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, con sede in Milano, centro ricerche di Nerviano (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via Imbonati, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, con sede in Milano, unita' di centro ricerche di Nerviano (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via Imbonati, per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unita' di Schio (Vicenza), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Himont Italia, con sede in Milano, unita' di Brindisi, Ferrara, Milano e Terni, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Himont Italia, con sede in Milano, unita' di Brindisi, Ferrara, Milano e Terni, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Saipem, con sede in Milano, unita' di Chieti e S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Saipem, con sede in Milano, unita' di Chieti e S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ausimont gia' Montefluos, con sede in Milano, unita' di Alessandria, Bollate (Milano), Porto Marghera (Venezia) e uffici di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1991 con decorrenza 9 dicembre 1991; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ausimont gia' Montefluos, con sede in Milano, unita' di Alessandria, Bollate (Milano), Porto Marghera (Venezia) e uffici di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 7 febbraio 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna, unita' di sedi Holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna e unita' di sedi Holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montecatini, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montecatini, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sir industriale, con sede in Milano e unita' di Macherio (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sir industriale, con sede in Milano e unita' di Macherio (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Europa metalli - L.M.I., con sede in Firenze e unita' di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sime servizi informatici Enichem, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Sime servizi informatici Enichem, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991; 39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 18 maggio 1992; 40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unita' di Milano uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1991; 41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unita' di Milano uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unita' di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unita' di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unita' di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unita' di Gela (Caltanissetta), Milano e uffici di Assago, Priolo (Siracusa) e Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unita' di Gela (Caltanissetta), Milano e uffici di Assago, Priolo (Siracusa) e Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unita' di Gela (Caltanissetta) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Praoil aromatici e raffinazione dal 1 marzo 1993 Enichem Anic S.r.l., con sede in Milano e unita' di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende stotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo: periodo: dal 3 settembre 1989 al 25 febbraio 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo: periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo: periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo: periodo: dal 25 febbraio 1991 al 20 marzo 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici vendita e filiali: periodo: dal 1 agosto 1991 al 17 novembre 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 14 maggio 1990; pagamento diretto: si. 6) S.r.l. Pettinatura di Vercelli, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli: periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 7) S.r.l. Pettinatura di Vercelli, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli: periodo: dal 7 luglio 1991 al 6 gennaio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 8) S.p.a. Sirmac Officine Meccaniche, con sede in Crespellano (Bologna) e stabilimento di Crespellano (Bologna): periodo: dal 27 luglio 1991 al 31 agosto 1991; causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 22 luglio 1991; pagamento diretto: no. 9) S.p.a. O.M.S.T., con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento c/o Ilva di Taranto: periodo: dal 1 marzo 1991 al 31 agosto 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 10) S.p.a. O.M.S.T., con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento c/o Ilva di Taranto: periodo: dal 1 settembre 1991 al 31 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 11) S.p.a. Moi Moschella, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina): periodo: dal 16 marzo 1990 al 15 settembre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984; pagamento diretto: si. 12) S.p.a. Moi Moschella, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina): periodo: dal 16 settembre 1990 al 5 febbraio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984; pagamento diretto: si. 13) S.a.s. L'Edilizia Industriale dei Fratelli Susca & C., con sede in Alberobello (Bari) e cantiere c/o Ilva di Taranto: periodo: dal 1 marzo 1992 al 31 marzo 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 gennaio 1990; pagamento diretto: no. 14) S.p.a. Saiwa, con sede in Genova e stabilimento di Genova: periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 aprile 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 4 giugno 1990; pagamento diretto: si. 15) S.p.a. I.L.C.A. Industria Lavorazioni Carni & Affini, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari): periodo: dal 10 settembre 1991 al 9 marzo 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 10 settembre 1990; pagamento diretto: si. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 maggio 1992, n. 12122/25. 16) S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova): periodo: dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: no. 17) S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova): periodo: dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: no. 18) S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Genova e stabilimento di Cogoletto (Genova): periodo: dal 1 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: no. 19) S.n.c. Maglificio Ales di Leonardo Palmisano & C., con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari): periodo: dal 15 aprile 1991 al 26 agosto 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 15 aprile 1991; pagamento diretto: si. 20) S.r.l. Filogest, con sede in Priverno (Latina) e stabilimento di Priverno (Latina): periodo: dal 24 settembre 1990 al 30 novembre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 1 luglio 1988: dal 1 dicembre 1987; pagamento diretto: si. 21) S.p.a. Coibesa Thermosound, con sede in Arcola (La Spezia) e stabilimento c/o Enichem di Porto Torres (Sassari): periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 17 ottobre 1988; pagamento diretto: si. 22) S.p.a. Coibesa Thermosound, con sede in Arcola (La Spezia) e stabilimento c/o Enichem di Porto Torres (Sassari): periodo: dal 16 aprile 1990 al 21 maggio 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 17 ottobre 1988; pagamento diretto: si. 23) S.p.a. Enichem Agricoltura, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta): periodo: dal 1 marzo 1991 al 31 agosto 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989; pagamento diretto: si. 24) S.p.a. Enichem Agricoltura, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta): periodo: dal 1 settembre 1991 al 6 febbraio 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989; pagamento diretto: si. 25) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto: periodo: dal 1 febbraio 1990 al 31 luglio 1990; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 26) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto: periodo: dal 1 agosto 1990 al 31 gennaio 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 27) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto: periodo: dal 1 febbraio 1991 al 31 luglio 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 28) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto: periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 29) S.p.a. Campanella, con sede in Savona e stabilimento di Savona: periodo: dal 1 ottobre 1991 al 29 marzo 1992; causale: riconversione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 ottobre 1989; pagamento diretto: si. 30) S.p.a. Alta, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera): periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 24 febbraio 1992: dal 26 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 31) S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze, stabilimenti di Piombino (Livorno) e sede di Firenze: periodo: dal 23 novembre 1991 al 22 maggio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 8 luglio 1991: dal 28 maggio 1990; pagamento diretto: no. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 novembre 1992, n. 12490/6. 32) S.r.l. Cos.In.Car. di Segnino P., con sede in Taranto e stabilimento di Taranto: periodo: dal 22 aprile 1991 al 30 settembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 23 aprile 1990; pagamento diretto: no. 33) S.a.s. Santa Flavia di Zanin Celsa & C., con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli): periodo: dal 27 maggio 1991 al 26 novembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 27 maggio 1991; pagamento diretto: si. 34) S.p.a. Kesser Sud, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento di Giovinazzo (Bari): periodo: dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 15 marzo 1991; pagamento diretto: si. 35) S.p.a. Kesser Sud, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento di Giovinazzo (Bari): periodo: dal 15 settembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 15 marzo 1991; pagamento diretto: si. 36) S.p.a. IM.CO.M., con sede in S. Filippo del Mela (Messina) e stabilimento di S. Filippo del Mela (Messina): periodo: dal 20 luglio 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 20 luglio 1991 - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 20 luglio 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 37) S.p.a. IM.CO.M., con sede in S. Filippo del Mela (Messina) e stabilimento di S. Filippo del Mela (Messina): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992; causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 20 luglio 1991 - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dal 20 luglio 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, comma 2, della legge n. 223/91. 38) S.p.a. Sud Montaggi, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento di Atella (Potenza): periodo: dall'8 marzo 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 7 marzo 1991 - CIPI 26 marzo 1993; prima concessione: dall'8 marzo 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 39) S.p.a. Sud Montaggi, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento di Atella (Potenza): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992; causale: crisi aziendale legge 301/79 - fallimento del 7 marzo 1991 - CIPI 6 marzo 1993; prima concessione: dall'8 marzo 1991; pagamento diretto: si; contributio addizionale: no; art. 22, comma 2, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1 giugno 1992. Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a povvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 30 gennaio 1992 al 29 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 30 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 30 luglio 1992 al 7 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 30 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.I.MEC Graniglia, con sede in Taranto e unita' c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.I.MEC Graniglia, con sede in Taranto e unita' c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Revisioni Grandi Motori Graniglia, con sede in Taranto e Officina c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Revisione Grandi Motori Graniglia, con sede in Taranto e Officina c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Odat di D'Antona Antonio, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Odat di D'Antona Antonio, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede in Taranto e unita' c/o arsenale M.D. di Taranto, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1992 con decorrenza 6 aprile 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede in Taranto e unita' c/o arsenale M.D. di Taranto, per il periodo dal 9 dicembre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Europlastica, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Europlastica, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 9 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Graniglia Oleotronica, con sede in Erchie (Brindisi) e officina c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Graniglia Oleotronica, con sede in Erchie (Brindisi) e officina c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Union Sud Abrasives and Tools, con sede in Taranto e unita' c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. M.T.T., con sede in Taranto e unita' c/o Arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.I.P.L.E.S., con sede in Taranto e unita' c/o arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.I.M. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' di Montevecchio (Cagliari), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.I.M. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' di Montevecchio (Cagliari), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Scaini Sarda, con sede in Cagliari e unita' di Cologno Monzese (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Scaini Sarda, con sede in Cagliari e unita' di Cologno Monzese (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Jason Olbia, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unita' di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unita' di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 20 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 21 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meccanica Murgiana, dal 18 maggio 1992 Radaelli Sud, con sede in Spinazzola, dal 18 maggio 1992 Modugno (Bari) e unita' di Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12314/2 del 22 settembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meccanica Murgiana, dal 18 maggio 1992 Radaelli Sud, con sede in Spinazzola dal 18 maggio 1992 Modugno (Bari) e unita' di Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meccanica Murgiana, dal 18 maggio 1992 Radaelli Sud, con sede in Spinazzola dal 18 maggio 1992 Modugno (Bari) e unita' di Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 17 febbraio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Icomas, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 22 dicembre 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calabrese engineering, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italam 86, (limitatamente ai lavoratori ex CRN) con sede in Roma e unita' di Ancona, per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confezioni Filbia, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 23 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unita' di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Betonsud, con sede in Foggia e unita' di Cava di Minervino Murge (Bari), Foggia, impianti produzione in provincia di Foggia, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. IDM, con sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Yoshida Mediterraneo, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1991. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1991 con decorrenza 1 gennaio 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Yoshida Mediterraneo, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991 con decorrenza 1 luglio 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gem elettronica, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dall'11 settembre 1991 al 10 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 11 settembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gem elettronica, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dall'11 marzo 1992 al 10 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 11 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fabit - Fabbrica abbigliamento italiana, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Filottrano (Ancona), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fabit - Fabbrica abbigliamento italiana, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Filottrano (Ancona), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 14 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: L'Ago confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: L'Ago confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italconf, con sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e unita' di Rosora, frazione Angeli (Ancona), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italconf, con sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e unita' di Rosora, frazione Angeli (Ancona), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Confezioni Elle Effe Ti, con sede in S. Maria Nuova (Ancona) e unita' di S. Maria Nuova (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Confezioni Elle Effe Ti, con sede in S. Maria Nuova (Ancona) e unita' di S. Maria Nuova (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cossiri Alfredo, con sede in Roma e unita' di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cossiri Alfredo, con sede in Roma e unita' di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Boston, con sede in Ancona e unita' di Ancona, per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Boston, con sede in Ancona e unita' di Ancona, per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Confezioni F.G., con sede in Ancona, unita' di Ancona e Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Confezioni F.G., con sede in Ancona, unita' di Ancona e Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. So.Ge.Ma, con sede in Citta' di Castello (Perugia), e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. So.Ge.Ma, con sede in Citta' di Castello (Perugia), e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nardi Francesco & figli dall'11 giugno 1992 S.p.a., con sede in San Giustino (Perugia), e unita' di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nardi Francesco & figli dall'11 giugno 1992 S.p.a., con sede in San Giustino (Perugia), e unita' di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Me.Tra. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia), e unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 6 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.P.E., con sede in Potenza e unita' di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 1 luglio 1991; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.P.E., con sede in Potenza e unita' di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora, con sede in Sora (Frosinone) e unita' di Sora (Frosinone), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 23 giugno 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. M.E.S. Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ericsson Fatme, con sede in Roma e unita' di Roma, uffici di Bari, Catania, Napoli, Palermo e Venezia-Mestre, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.