MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
aziende:
                                                              
 1)  Nuova Pansac S.p.a.
 2)  Aviotel avionica e telecomunicazione S.p.a.
 3)  C.O.F. - Centro orto frigo S.p.a.
 4)  Gardense S.a.s.
 5)  Morgan S.p.a.
 6)  Enichem agricoltura S.p.a.
 7)  Pettinatura di Vercelli S.r.l.
 8)  Sirmac Officine Meccaniche S.p.a.
 9)    O.M.S.T.  S.p.a.   10)   Moi Moschella S.p.a.  11)  L'Edilizia
Industriale dei Fratelli Susca & C. S.a.s.  12)   Saiwa S.p.a.    13)
I.L.C.A. Industria Lavorazioni Carni & Affini S.p.a.  14)  Tubi Ghisa
S.p.a.   15)   Maglificio Ales di Leonardo Palmisano & C. S.n.c.  16)
Filogest S.r.l.   17)   Coibesa Thermosound  S.p.a.    18)    Enichem
Agricoltura   S.p.a.    19)    Siiatek  Profilati  Sud  S.r.l.    20)
Campanella S.p.a.  21)  Alta S.p.a.  22)  La Magona  d'Italia  S.p.a.
23)    Cos.In.Car.  di Segnino P. S.r.l.   24)  Santa Flavia di Zanin
Celsa & C. S.a.s.  25)  Kesser Sud S.p.a.  26)  IM.CO.M. S.p.a.   27)
Sud Montaggi S.p.a.;
(GU n.144 del 22-6-1993)

   Con  decreto  ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla
   (Massa Carrara):
periodo: dal 1  gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1  gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
  2) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla
   (Massa Carrara):
periodo: dal 1  luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1  gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
  3) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla
   (Massa Carrara):
periodo: dal 1  gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1  gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
  4) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla
   (Massa Carrara):
periodo: dal 1  luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1  gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
  5) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimento di Aulla
   (Massa Carrara):
periodo: dal 1  gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1  gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
  6) S.p.a. Aviotel avionica e telecomunicazione gia'
   Rockwell-Collins It.na, con sede in Pomezia (Roma) e  stabilimento
   di Pomezia (Roma):
periodo: dal 13 gennaio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 16 luglio 1990;
pagamento diretto: no.
  7) S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo, con sede in Melfi (Potenza) e
   stabilimento di Melfi (Potenza):
periodo: dal 18 novembre 1991 al 30 novembre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.
  8) S.a.s. Gardense, con sede in Milano e stabilimento di Forli':
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio
   1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 1  febbraio 1993: dal 2 luglio 1991;
pagamento diretto: si
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12666/18 del 1  febbraio 1993.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso,  a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova  chimica biosintesi, con sede in Palermo e unita' di
Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal  1
ottobre 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992  con
effetto  dal  2  dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in S. Antonino di Susa
(Torino) e unita' di S. Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal
2 giugno 1992 al 1  dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992  con  decorrenza  2
giugno 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992  con
effetto  dal  2  dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elcit - Eletronica civile, con sede in S. Antonino di  Susa
(Torino) e unita' di S. Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal
2 dicembre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 2
dicembre 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Enichem  Anic,  con  sede  in Palermo, uffici di S. Donato
Milanese (Milano) e uffici vendita di Milano, per il periodo  dal  1
aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Fibre acriliche, con sede  in  Cesano  Maderno  (Milano)  e
unita'  di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 1  aprile 1992
al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992;
    6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem Augusta industriale  dal  1   marzo  1992  Fosfotec
S.r.l.,  con sede in Palermo, e unita' di Crotone (Catanzaro), per il
periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unita' di
Augusta  (Siracusa),  Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1
ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con  effetto  dal  18  novembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  ECP  Enichem  polimeri, con sede in Milano, laboratorio di
Paderno Dugnano (Milano) e laboratorio di S. Donato (Milano), per  il
periodo dal 18 maggio 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 18
maggio 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  ECP  Enichem  polimeri,  con  sede  in  Milano e unita' di
Brindisi, Cengio (Savona), Ferrara,  Nera  Montoro  (Terni),  Novara,
Priolo  (Siracusa),  Terni,  per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Cesano
Maderno (Milano), Mantova, Milano, per il periodo dal 1  aprile  1992
al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  1   ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem,  con  sede  in Milano, uffici di Assago (Milano),
uffici di Milano, uffici di  S.  Donato  Milanese  (Milano),  per  il
periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 17
novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Standa,  con  sede  in  Rozzano (Milano) e filiale di Roma
corso Trieste, per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto  1992  con  decorrenza  9
settembre 1992;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem  agricoltura,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Cancello  (Caserta),  Montemarciano  (Ancona), Portogruaro (Venezia),
per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 1  marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem  agricoltura,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Manfredonia  (Foggia),  per  il  periodo  dal  1   ottobre 1992 al 31
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    15)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993  con  effetto  dal  16  dicembre  1991,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Istituto Donegani, con sede in Novara e unita'  di  Milano,
per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Saibi, con sede in Margherita di Savoia (Foggia)  e  unita'
di  Margherita di Savoia (Foggia), per il periodo dal 7 febbraio 1992
al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 16 marzo  1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Saibi,  con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e unita'
di Margherita di Savoia (Foggia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al
6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 1  settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, con sede in Milano, centro  ricerche
di  Nerviano  (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via Imbonati, per
il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1  giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza  2
dicembre 1991;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 2 dicembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, con sede in Milano, unita' di centro
ricerche di Nerviano  (Milano),  Milano,  via  Bezzi  e  Milano,  via
Imbonati, per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1  dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 giugno 1992 con decorrenza 2
giugno 1992;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuovo  Pignone,  con  sede  in  Firenze  e unita' di Schio
(Vicenza), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992  con  decorrenza  27
luglio 1992;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Himont  Italia,  con  sede  in Milano, unita' di Brindisi,
Ferrara, Milano e Terni, per il periodo dal  9  dicembre  1991  all'8
giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 9
dicembre 1991;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Himont  Italia,  con  sede  in Milano, unita' di Brindisi,
Ferrara, Milano e Terni, per il  periodo  dal  9  giugno  1992  all'8
dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 luglio 1992 con decorrenza 9
giugno 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Saipem, con sede in Milano, unita' di Chieti  e  S.  Donato
Milanese  (Milano),  per  il  periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1992  con  decorrenza  3
febbraio 1992;
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 3 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Saipem, con sede in Milano, unita' di Chieti  e  S.  Donato
Milanese  (Milano),  per  il  periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 6 agosto  1992  con  decorrenza  3
agosto 1992;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ausimont  gia'  Montefluos,  con sede in Milano, unita' di
Alessandria, Bollate (Milano), Porto Marghera (Venezia) e  uffici  di
Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 gennaio 1991 con decorrenza 9
dicembre 1991;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ausimont  gia'  Montefluos,  con sede in Milano, unita' di
Alessandria, Bollate (Milano), Porto Marghera (Venezia) e  uffici  di
Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 giugno 1992 con decorrenza 9
giugno 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem fibre, con sede in  Palermo,  sede  direzionale  di
Milano  e  uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal
1  ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 1
ottobre 1991;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  fibre,  con  sede in Palermo, sede direzionale di
Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il  periodo  dal
1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo  e  unita'  di  Pisticci
(Matera), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 31 marzo 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 7
febbraio 1992;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  fibre,  con  sede in Palermo e unita' di Pisticci
(Matera), per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992;
    16)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 7 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo  e  unita'  di  Pisticci
(Matera), per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    17)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  fibre,  con  sede  in  Palermo e unita' di Ottana
(Nuoro), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza  8
febbraio 1992;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem fibre, con sede  in  Palermo  e  unita'  di  Ottana
(Nuoro), per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992;
    19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  fibre,  con  sede  in  Palermo e unita' di Ottana
(Nuoro), per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli,  per
il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 26 febbraio 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per
il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992;
    22)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  C.S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna,
unita' di sedi Holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal
9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con  decorrenza  9
dicembre 1991;
    23)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 9 dicembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. C.S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna e
unita' di sedi Holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal
9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992  con  decorrenza  9
giugno 1992;
    24)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Montedison,  con sede in Milano e unita' di Milano, per il
periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con  decorrenza  9
dicembre 1991;
    25)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 9 dicembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unita' di Milano,  per  il
periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 giugno 1992 con decorrenza 9
giugno 1992;
    26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Montecatini, con sede in Milano e unita' di Milano, per  il
periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9
dicembre 1991;
    27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Montecatini, con sede in Milano e unita' di Milano, per il
periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992  con  decorrenza  9
giugno 1992;
    28)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unita' di Milano
e Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9
dicembre 1991;
    29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unita' di Milano
e Roma, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 giugno 1992 con decorrenza 9
giugno 1992;
    30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sir industriale, con sede in Milano e  unita'  di  Macherio
(Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9
dicembre 1991;
    31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sir  industriale,  con sede in Milano e unita' di Macherio
(Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 1  giugno 1992  con  decorrenza  9
giugno 1992;
    32)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Europa  metalli  - L.M.I., con sede in Firenze e unita' di
Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal  1   giugno  1992  al  30
novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 9 giugno 1992 con decorrenza 1
giugno 1992;
    33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sime servizi informatici Enichem,  con  sede  in  Milano  e
unita'  di  Milano,  per  il  periodo dal 1  ottobre 1991 al 31 marzo
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1
ottobre 1991;
    34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   Sime  servizi  informatici Enichem, con sede in Milano e unita' di
Milano, per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992;
    35)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Ravenna,
per il periodo dal 1  ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1
ottobre 1991;
    36)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Ravenna,
per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992;
    37)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di Ravenna,
per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992;
    38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di  Milano,
per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18
novembre 1991;
    39)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unita' di  Milano,
per il periodo dal 18 maggio 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 18
maggio 1992;
    40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unita'  di  Milano  uffici
direzionali  e  sede,  per il periodo dal 1  ottobre 1991 al 31 marzo
1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1991;
    41)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unita'  di  Milano  uffici
direzionali e sede, per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1
aprile 1992;
    42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unita' di Acerra (Napoli) e
Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio  1992  al  7
agosto 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 26 febbraio 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unita' di Acerra (Napoli) e
Porto  Marghera  (Venezia),  per  il  periodo dall'8 agosto 1992 al 7
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992;
    44)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unita' di Acerra (Napoli) e
Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1993  al  31
marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unita'
di Gela (Caltanissetta), Milano e uffici di Assago, Priolo (Siracusa)
e Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1  ottobre 1991 al 31  marzo
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1
ottobre 1991;
    46)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unita'
di Gela (Caltanissetta), Milano e uffici di Assago, Priolo (Siracusa)
e  Sarroch  (Cagliari),  per  il  periodo  dal  1   aprile 1992 al 30
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992;
    47)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unita'
di Gela (Caltanissetta) e Priolo (Siracusa), per il  periodo  dal  1
ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza
1  ottobre 1992;
    48)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   Praoil aromatici e raffinazione dal 1   marzo  1993  Enichem  Anic
S.r.l.,  con  sede  in  Milano e unita' di Sarroch (Cagliari), per il
periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza
1  ottobre 1992.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   stotto   specificate  e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di
   S. Atto di Teramo:
periodo: dal 3 settembre 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.
  2) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di
   S. Atto di Teramo:
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.
  3) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di
   S. Atto di Teramo:
periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.
  4) S.p.a. Morgan, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di
   S. Atto di Teramo:
periodo: dal 25 febbraio 1991 al 20 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.
  5) S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Palermo, sede
   direzionale di Milano e uffici vendita e filiali:
periodo: dal 1  agosto 1991 al 17 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.
  6) S.r.l. Pettinatura di Vercelli, con sede in Vercelli e
   stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
  7) S.r.l. Pettinatura di Vercelli, con sede in Vercelli e
   stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 7 luglio 1991 al 6 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
  8) S.p.a. Sirmac Officine Meccaniche, con sede in Crespellano
   (Bologna) e stabilimento di Crespellano (Bologna):
periodo: dal 27 luglio 1991 al 31 agosto 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 26
   marzo 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 22 luglio 1991;
pagamento diretto: no.
  9) S.p.a. O.M.S.T., con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento
   c/o Ilva di Taranto:
periodo: dal 1  marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
10) S.p.a. O.M.S.T., con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento
   c/o Ilva di Taranto:
periodo: dal 1  settembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
11) S.p.a. Moi Moschella, con sede in Messina e stabilimento di
   Villafranca Tirrena (Messina):
periodo: dal 16 marzo 1990 al 15 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.
12) S.p.a. Moi Moschella, con sede in Messina e stabilimento di
   Villafranca Tirrena (Messina):
periodo: dal 16 settembre 1990 al 5 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.
13) S.a.s. L'Edilizia Industriale dei Fratelli Susca & C., con sede
   in Alberobello (Bari) e cantiere c/o Ilva di Taranto:
periodo: dal 1  marzo 1992 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.
14) S.p.a. Saiwa, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 aprile 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.
15) S.p.a. I.L.C.A. Industria Lavorazioni Carni & Affini, con sede in
   Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):
periodo: dal 10 settembre 1991 al 9 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
12 maggio 1992, n. 12122/25.
16) S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto
   (Genova):
periodo: dal 1  gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1  gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
17) S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto
   (Genova):
periodo: dal 1  luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1  gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
 18) S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Genova e stabilimento di
   Cogoletto (Genova):
periodo: dal 1  gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1  gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
19) S.n.c. Maglificio Ales di Leonardo Palmisano & C., con sede in
   Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):
periodo: dal 15 aprile 1991 al 26 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.
20) S.r.l. Filogest, con sede in Priverno (Latina) e stabilimento di
   Priverno (Latina):
periodo: dal 24 settembre 1990 al 30 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 1  luglio 1988: dal 1  dicembre 1987;
pagamento diretto: si.
21) S.p.a. Coibesa Thermosound, con sede in Arcola (La Spezia) e
   stabilimento c/o Enichem di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.
22) S.p.a. Coibesa Thermosound, con sede in Arcola (La Spezia) e
   stabilimento c/o Enichem di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 16 aprile 1990 al 21 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.
23) S.p.a. Enichem Agricoltura, con sede in Palermo e stabilimento di
   Cancello (Caserta):
periodo: dal 1  marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
24) S.p.a. Enichem Agricoltura, con sede in Palermo e stabilimento di
   Cancello (Caserta):
periodo: dal 1  settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
25) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento
   c/o Ilva di Taranto:
periodo: dal 1  febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1  febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
26) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento
   c/o Ilva di Taranto:
periodo: dal 1  agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1  febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
27) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento
   c/o Ilva di Taranto:
periodo: dal 1  febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1  febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
28) S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e stabilimento
   c/o Ilva di Taranto:
periodo: dal 1  agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1  febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
29) S.p.a. Campanella, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 1  ottobre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: riconversione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.
30) S.p.a. Alta, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di
   Pisticci Scalo (Matera):
periodo: dal 1  agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1992: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
31) S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze, stabilimenti di
   Piombino (Livorno) e sede di Firenze:
periodo: dal 23 novembre 1991 al 22 maggio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: no.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
20 novembre 1992, n. 12490/6.
32) S.r.l. Cos.In.Car. di Segnino P., con sede in Taranto e
   stabilimento di Taranto:
periodo: dal 22 aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: no.
33) S.a.s. Santa Flavia di Zanin Celsa & C., con sede in Gattinara
   (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli):
periodo: dal 27 maggio 1991 al 26 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 27 maggio 1991;
pagamento diretto: si.
34) S.p.a. Kesser Sud, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento
   di Giovinazzo (Bari):
periodo: dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 15 marzo 1991;
pagamento diretto: si.
35) S.p.a. Kesser Sud, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento
   di Giovinazzo (Bari):
periodo: dal 15 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 15 marzo 1991;
pagamento diretto: si.
36) S.p.a. IM.CO.M., con sede in S. Filippo del Mela (Messina) e
   stabilimento di S. Filippo del Mela (Messina):
periodo: dal 20 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 20 luglio
   1991 - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 20 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
37) S.p.a. IM.CO.M., con sede in S. Filippo del Mela (Messina) e
   stabilimento di S. Filippo del Mela (Messina):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 20 luglio
   1991 - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 20 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.
38) S.p.a. Sud Montaggi, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento
   di Atella (Potenza):
periodo: dall'8 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 7 marzo
   1991 - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dall'8 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
 39) S.p.a. Sud Montaggi, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento
   di Atella (Potenza):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale legge 301/79 - fallimento del 7 marzo 1991 -
   CIPI 6 marzo 1993;
prima concessione: dall'8 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributio addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a F.lli Lombardi &  C.  Prefabbricati,  con  sede  in  Bitetto
(Bari) e unita' di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1991
al 1  giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  gennaio 1992 con decorrenza 2
dicembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
povvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 2 dicembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a F.lli Lombardi &  C.  Prefabbricati,  con  sede  in  Bitetto
(Bari)  e  unita' di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 giugno 1992
al 1  dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992  con  decorrenza  2
giugno 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo
dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992.
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  ristrutturazione   aziendale,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a Oto Trasm, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo
dall'8 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  7  ottobre  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e  unita'  di
Modugno (Bari), per il periodo dal 30 gennaio 1992 al 29 luglio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 30
gennaio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  7  ottobre  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e  unita'  di
Modugno (Bari), per il periodo dal 30 luglio 1992 al 7 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 30
luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. C.I.MEC  Graniglia,  con  sede  in  Taranto  e  unita'  c/o
Arsenale  Marina  M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al
26 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con  decorrenza  27
aprile 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  27 aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. C.I.MEC  Graniglia,  con  sede  in  Taranto  e  unita'  c/o
Arsenale  Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al
26 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27
ottobre 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Revisioni  Grandi  Motori Graniglia, con sede in Taranto e
Officina c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per  il  periodo  dal  27
aprile 1992 al 26 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27
aprile 1992;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  27 aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Revisione Grandi Motori Graniglia, con sede  in  Taranto  e
Officina  c/o  Arsenale  Marina  M. di Taranto, per il periodo dal 27
ottobre 1992 al 26 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27
ottobre 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   Ditta Odat di D'Antona Antonio, con sede in Taranto  e  unita'  di
Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27
aprile 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  27 aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   Ditta  Odat  di  D'Antona Antonio, con sede in Taranto e unita' di
Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 27
ottobre 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede  in  Taranto  e  unita'  c/o
arsenale  M.D.  di  Taranto,  per  il periodo dal 25 maggio 1992 al 5
ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 1  giugno 1992  con  decorrenza  6
aprile 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    14)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 25  maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Meridional  Bonifiche,  con  sede  in Taranto e unita' c/o
arsenale M.D. di Taranto, per il periodo dal 9  dicembre  1992  al  5
aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 6
ottobre 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Europlastica, con sede in Brindisi e  unita'  di  Brindisi,
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 giugno 1992 con decorrenza 4
maggio 1992;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  4  maggio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Europlastica, con sede in Brindisi e  unita'  di  Brindisi,
per il periodo dal 4 novembre 1992 al 9 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 4
novembre 1992;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Graniglia Oleotronica, con  sede  in  Erchie  (Brindisi)  e
officina  c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile
1992 al 26 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con  decorrenza  27
aprile 1992;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 27  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Graniglia  Oleotronica,  con  sede  in Erchie (Brindisi) e
officina c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre
1992 al 26 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27
ottobre 1992;
    19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Union Sud Abrasives and Tools, con sede in Taranto e unita'
c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 29 giugno  1992  al
28 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 29
giugno 1992;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. M.T.T., con sede in Taranto e unita' c/o Arsenale M. M.  di
Taranto, per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 22
giugno 1992;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. S.I.P.L.E.S., con sede in Taranto  e  unita'  c/o  arsenale
militare di Taranto, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18
maggio 1992.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. S.I.M. Societa' italiana  miniere,  con  sede  in  Iglesias
(Cagliari) e unita' di Montevecchio (Cagliari), per il periodo dal 1
giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 1
giugno 1992;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1   giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  S.I.M.  Societa'  italiana  miniere,  con sede in Iglesias
(Cagliari) e unita' di Montevecchio (Cagliari), per il periodo dal
1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 1
dicembre 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Scaini Sarda,  con  sede  in  Cagliari  e  unita'  di
Cologno  Monzese (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal
1  giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1
giugno 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con effetto dal 1  giugno 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Scaini Sarda,  con  sede  in  Cagliari  e  unita'  di
Cologno  Monzese (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal
1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza
1
dicembre 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Gencord, con  sede  in  Assemini  (Cagliari)  e  unita'  di
Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 23
marzo 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  ristrutturazione   aziendale,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  23  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Gencord,  con  sede  in  Assemini  (Cagliari)  e unita' di
Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992  con  decorrenza
23 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Jason Olbia, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia
(Sassari), per il periodo dal 1  marzo 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992  con  decorrenza  1
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in  Alghero  (Sassari)  e
unita'  di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20
ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con  decorrenza  21
aprile 1992;
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 21  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Tecnoserre  Mediterranea,  con sede in Alghero (Sassari) e
unita' di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 20
aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 21
ottobre 1992.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha   approvato   il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Meccanica Murgiana, dal 18 maggio 1992  Radaelli  Sud,  con
sede  in  Spinazzola,  dal  18 maggio 1992 Modugno (Bari) e unita' di
Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 febbraio 1992 al  16  agosto
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4 marzo 1992 con decorrenza 17
febbraio 1992.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12314/2 del 22 settembre 1992;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  ristrutturazione   aziendale,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Meccanica  Murgiana,  dal 18 maggio 1992 Radaelli Sud, con
sede in Spinazzola dal 18 maggio 1992  Modugno  (Bari)  e  unita'  di
Spinazzola  (Bari),  per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 1  settembre 1992  con  decorrenza
17 agosto 1992;
    3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 17 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Meccanica Murgiana, dal 18 maggio 1992  Radaelli  Sud,  con
sede  in  Spinazzola  dal  18  maggio 1992 Modugno (Bari) e unita' di
Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 febbraio 1993 al  16  agosto
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 17
febbraio 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 27  luglio  1992  con
effetto  dal  23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Icomas,  con  sede  in  Fano  (Pesaro)  e  unita'  di  Fano
(Pesaro), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 22
dicembre 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha   approvato   il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 22
settembre 1992 con effetto  dal  24  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di
Bari, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 24
febbraio 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha   approvato   il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 22
settembre 1992 con effetto  dal  24  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Calabrese engineering, con sede in Modugno (Bari) e unita'
di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al  23  agosto
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 24
febbraio 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 1  gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Italam 86, (limitatamente ai lavoratori ex CRN) con sede in
Roma  e  unita'  di Ancona, per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 31
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1
settembre 1992;
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  21  ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Confezioni Filbia, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per
il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 23
marzo 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  ristrutturazione   aziendale,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  27
luglio  1992  con  effetto  dall'11  novembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino  e  unita'  di  Tolentino
(Macerata), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11
novembre 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  2
dicembre  1992  con  effetto  dal  1   gennaio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Betonsud, con sede in Foggia e unita' di Cava di  Minervino
Murge (Bari), Foggia, impianti produzione in provincia di Foggia, per
il periodo dal 1  luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 1
luglio 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto  dal  4  maggio  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. IDM, con sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per il  periodo
dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4
novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Yoshida Mediterraneo, con sede in Ascoli Piceno e unita' di
Ascoli Piceno, per il periodo dal 1  gennaio 1991 al 30 giugno 1991.
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 agosto 1991 con decorrenza 1
gennaio 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  gennaio 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Yoshida Mediterraneo, con sede in Ascoli Piceno e unita' di
Ascoli Piceno, per il periodo dal 1  luglio 1991 al 31 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991  con  decorrenza
1  luglio 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Gem elettronica,  con  sede  in  S.  Benedetto  del  Tronto
(Ascoli  Piceno) e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno),
per il periodo dall'11 settembre 1991 al 10 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza  11
settembre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'11 settembre 1991, in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Gem  elettronica,  con  sede  in  S.  Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno) e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli  Piceno),
per il periodo dall'11 marzo 1992 al 10 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 11
marzo 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Fabit  -  Fabbrica  abbigliamento  italiana,  con  sede in
Vallemosso (Vercelli) e unita' di Filottrano (Ancona), per il periodo
dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo  1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Fabit  -  Fabbrica  abbigliamento  italiana,  con  sede in
Vallemosso (Vercelli) e unita' di Filottrano (Ancona), per il periodo
dal 7 agosto 1992 al 14 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con  decorrenza  7
agosto 1992;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   L'Ago  confezioni  di  Lucchetta  Giancarlo,  con  sede  in Loreto
(Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per il periodo  dall'11  maggio
1992 al 10 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11
maggio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'11 maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   L'Ago  confezioni  di  Lucchetta  Giancarlo,  con  sede  in Loreto
(Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 novembre
1992 al 10 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 11
novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Italconf,  con  sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e
unita' di Rosora, frazione Angeli (Ancona), per  il  periodo  dal  30
marzo 1992 al 29 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 30
marzo 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  30  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Italconf,  con  sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e
unita' di Rosora, frazione Angeli (Ancona), per  il  periodo  dal  30
settembre 1992 al 29 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza
30 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Confezioni Elle  Effe  Ti,  con  sede  in  S.  Maria  Nuova
(Ancona)  e unita' di S. Maria Nuova (Ancona), per il periodo dall'11
maggio 1992 al 10 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza
11 maggio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'11 maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Confezioni  Elle  Effe  Ti,  con  sede  in  S. Maria Nuova
(Ancona) e unita' di S. Maria Nuova (Ancona), per il periodo  dall'11
novembre 1992 al 10 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza
11 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cossiri Alfredo, con sede in Roma e  unita'  di  Porto  San
Giorgio  (Ascoli  Piceno),  per  il  periodo  dal  4 maggio 1992 al 3
novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza
4 maggio 1992;
    14)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  4  maggio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cossiri Alfredo, con sede in Roma e  unita'  di  Porto  San
Giorgio  (Ascoli  Piceno),  per  il  periodo dal 4 novembre 1992 al 3
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza
4 novembre 1992;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Boston, con sede in Ancona  e  unita'  di  Ancona,  per  il
periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
27 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  27 luglio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Boston, con sede in Ancona  e  unita'  di  Ancona,  per  il
periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza
27 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Confezioni F.G., con sede in Ancona,  unita'  di  Ancona  e
Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
24 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  24 agosto 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Confezioni F.G., con sede in Ancona,  unita'  di  Ancona  e
Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza
24 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro, per il
periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza
8 febbraio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro, per il
periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza
8 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede  in  Narni  (Terni)  e
unita'  di  Narni  (Terni),  per  il periodo dal 27 aprile 1992 al 26
ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con  decorrenza  27
aprile 1992;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  27 aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede  in  Narni  (Terni)  e
unita'  di  Narni  (Terni),  per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26
aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 27
ottobre 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. So.Ge.Ma, con sede  in  Citta'  di  Castello  (Perugia),  e
unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 7 febbraio
1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  13 marzo 1992 con decorrenza 7
febbraio 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 7 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. So.Ge.Ma, con sede  in  Citta'  di  Castello  (Perugia),  e
unita'  di  Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 7 agosto
1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Nardi Francesco & figli dall'11  giugno  1992  S.p.a.,  con
sede  in  San Giustino (Perugia), e unita' di San Giustino (Perugia),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 13 marzo  1993  con  decorrenza  7
febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Nardi  Francesco  &  figli dall'11 giugno 1992 S.p.a., con
sede in San Giustino (Perugia), e unita' di San  Giustino  (Perugia),
per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  di  crisi  aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Me.Tra. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto  (Perugia),
e  unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992  con  decorrenza  6
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l.  C.P.E.,  con  sede  in  Potenza  e  unita'  di  Tito Scalo
(Potenza), per il periodo dal 1  luglio 1991 al 31 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con  decorrenza  1
luglio 1991;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  1  luglio 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. C.P.E.,  con  sede  in  Potenza  e  unita'  di  Tito  Scalo
(Potenza), per il periodo dal 1  gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 1
gennaio 1992.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:
    1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  C.B.S.  -  Confezioni  Bassetti  Sora,  con  sede  in Sora
(Frosinone) e unita' di Sora  (Frosinone),  per  il  periodo  dal  22
giugno 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 23
giugno 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 3 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  M.E.S.  Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con
sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1992 al  2
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ericsson Fatme, con sede in Roma e unita' di  Roma,  uffici
di  Bari,  Catania,  Napoli, Palermo e Venezia-Mestre, per il periodo
dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza
11 maggio 1992.