N. 284 SENTENZA 10 - 16 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Elezioni - Friuli-Venezia Giulia - Consiglio provinciale di Trieste -
 Elezioni amministrative  del 7-8 giugno 1992 - Presentazione di liste
 - Precedente elezione  di  un  rappresentante  di  partiti  o  gruppi
 politici  nel consiglio regionale - Competenza legislativa in tema di
 elezioni appartenente allo Stato - Esclusione di qualsiasi estensione
 interpretativa    alternativa  -  Possibilita'   della   regione   di
 legiferare  sul  solo  "ordinamento  dei  comuni"  -   Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, art.    1,
 primo comma)
 
(GU n.26 del 23-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge
 della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  3  aprile  1985, n. 15 (Norme
 modificative  ed  integrative  del  procedimento   elettorale   nelle
 elezioni provinciali e comunali), promosso con ordinanza emessa il 29
 luglio  1992  dal  Tribunale  Amministrativo Regionale per il Friuli-
 Venezia Giulia sul ricorso proposto da  Belloni  Fabrizio  contro  la
 Provincia  di  Trieste  ed  altri,  iscritta  al  n.  25 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -   In   un   giudizio  per  l'annullamento  del  verbale  di
 proclamazione degli  eletti  al  Consiglio  provinciale  di  Trieste,
 relativo  alle  elezioni  amministrative  svoltesi  il 7 e l'8 giugno
 1992, il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia ha  sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della L.R. n. 15 del 3
 aprile 1985, "nella parte in cui consente per le elezioni provinciali
 la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da  parte  di
 partiti   o   gruppi  politici  che  abbiano  avuto  eletto  un  loro
 rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni".
    2. - Il T.A.R. remittente  rileva  un  possibile  contrasto  della
 norma con l'art. 5, punto 5, dello Statuto della Regione e con l'art.
 116 della Costituzione.
   Premette  il  giudice  a  quo  che,  in  base  all'art.  116  della
 Costituzione, spetta allo Stato - come regola generale  -  legiferare
 in  materia  di  elezioni  provinciali,  mentre  eventuali  eccezioni
 possono derivare solo da altre norme di rango  costituzionale,  quali
 gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.
    Orbene,  lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (approvato
 con la citata  legge  costituzionale  n.  1  del  31  gennaio  1963),
 all'art.  5,  punto  5,  tra  le  materie  devolute  alla  competenza
 legislativa regionale, include soltanto "l'Ordinamento  dei  comuni";
 detto   testo   non  menziona  affatto  le  province,  e  nemmeno  fa
 riferimento agli "enti locali", dizione questa che ha consentito alla
 Corte  costituzionale,  nella  sentenza  8  luglio   1957   n.   105,
 riferentesi  allo  Statuto regionale siciliano, di ritenervi compresa
 anche la disciplina elettorale.
    Ne' potrebbe essere  addotto,  in  contrario  avviso,  il  dettato
 dell'art.  4  del  d.P.R.  9  agosto  1966  n.  834  recante norme di
 attuazione dello Statuto  speciale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  che
 implicitamente   ammette   la   potesta'  legislativa  regionale,  ma
 unicamente per quanto riguarda le elezioni comunali.
    In conclusione, mentre nello  Statuto  regionale  si  rinviene  un
 riferimento  alla  potesta'  legislativa  della Regione in materia di
 ordinamento comunale (da cui e' desumibile una  sua  estensione  alle
 elezioni  comunali), nulla di analogo sussiste per quanto riguarda le
 province e le correlative elezioni provinciali; ne discenderebbe che,
 in carenza di una norma derogatoria, ci si  possa  riferire  solo  al
 testo  costituzionale  (art.  116) che demanda al legislatore statale
 ogni potesta' in materia.
                        Considerato in diritto
    1. - Nel giudizio per l'annullamento  dell'atto  di  proclamazione
 degli  eletti  al  Consiglio  provinciale  di  Trieste, relativo alle
 elezioni amministrative svoltesi il 7 e l'8 giugno  1992,  il  T.A.R.
 per  il  Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del  3  aprile
 1985,  "nella  parte  in  cui consente per le elezioni provinciali la
 presentazione di liste, senza  alcuna  sottoscrizione,  da  parte  di
 partiti   o   gruppi  politici  che  abbiano  avuto  eletto  un  loro
 rappresentante nel consiglio  regionale  alle  ultime  elezioni".  Ad
 avviso  del T.A.R. remittente la norma impugnata si pone in contrasto
 con l'art. 5, punto 5, dello Statuto  della  Regione  (approvato  con
 legge  costituzionale  31  gennaio  1963 n. 1) e con l'art. 116 della
 Costituzione.
    In particolare il giudice a quo rileva che, sulla  base  dell'art.
 116  della  Costituzione, la regola generale e' che spetta allo Stato
 legiferare in  materia  di  elezioni  provinciali,  mentre  eventuali
 eccezioni   possono   derivare   solo   da   altre   norme  di  rango
 costituzionale, quali gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.
    Posto quindi che lo Statuto della Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
 all'art.  5,  punto 5, include soltanto, tra le materie devolute alla
 competenza legislativa regionale, "l'Ordinamento dei  comuni"  mentre
 non  menziona affatto le province (e nemmeno fa riferimento, ad altri
 "enti locali"), ogni  potesta'  in  materia  non  puo'  che  rimanere
 attribuita   al   legislatore   statale,  in  carenza  di  una  norma
 espressamente derogatoria.
    2. - La questione e' fondata.
    Giova premettere che l'art. 128 della Costituzione, con  norma  di
 carattere  generale,  nel  proclamare  l'autonomia dei Comuni e delle
 Province nell'ambito dei principi fissati  da  leggi  generali  della
 Repubblica  che  ne  determinano  le  funzioni, riserva alle medesime
 leggi di disciplinarne anche l'organizzazione di  carattere  elettivo
 (v. sent. n. 42 del 1961 di questa Corte).
    Detto  principio  va poi correlato con quanto, alla luce dell'art.
 116 della Costituzione, questa Corte, fin dalla sentenza  n.  24  del
 1957,  ha  avuto  modo  di affermare, e cioe' che l'autonomia di ogni
 regione a Statuto speciale  e'  specificamente  caratterizzata  dalle
 norme  dello  Statuto  stesso, le quali hanno carattere eccezionale e
 non sono suscettibili di applicazione analogica.
    3. - Tale essendo il contesto normativo, i termini della questione
 si  presentano  assai  chiari:  la  competenza legislativa in tema di
 elezioni provinciali appartiene allo Stato salvo che  lo  Statuto  di
 una   Regione   dotata   di   speciale  autonomia  non  l'attribuisca
 esplicitamente alla Regione stessa.
    Cosi' non e' nel caso della regione Friuli-Venezia Giulia.
    Dalla chiara enunciazione dell'art. 5 dello Statuto  speciale,  il
 quale  menziona  solo  i Comuni e non le Province, si evince, data la
 rigorosa tassativita' che deve distinguere le attribuzioni di  potere
 legislativo operate dal testo statutario, la volonta' del legislatore
 costituzionale  di  attribuire  al  Consiglio  regionale  soltanto la
 disciplina dell'ordinamento e delle circoscrizioni dei Comuni.
    Qualsiasi estensione interpretativa e' pertanto da escludersi; ne'
 alcun argomento in contrario puo' essere ricavato dal successivo art.
 59, il quale si limita ad affermare soltanto che  Province  e  Comuni
 hanno  ordinamenti  e  funzioni  stabiliti  dalle leggi dello Stato e
 della Regione.
    E' del tutto evidente che, proprio  sulla  base  della  precedente
 ripartizione  statutaria,  non  puo'  effettuarsi, della norma, altra
 lettura di quella che consente alla Regione di  legiferare  sul  solo
 "Ordinamento  dei  Comuni"  mentre  l'organizzazione  e  le  funzioni
 provinciali sono conservate alla potesta' legislativa dello Stato.
    4.  -  Va  quindi   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 1, primo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia
 3  aprile  1985  n.  15, nella parte in cui consente, per le elezioni
 provinciali, la presentazione di liste, senza alcuna  sottoscrizione,
 da  parte  di  partiti  o  gruppi politici che, nell'ultima elezione,
 abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo  comma,
 della  legge  regionale  Friuli-Venezia  Giulia  3  aprile 1985 n. 15
 (Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale  nelle
 elezioni  provinciali e comunali), nella parte in cui consente per le
 elezioni  provinciali  la  presentazione  di  liste,   senza   alcuna
 sottoscrizione,   da   parte   di  partiti  o  gruppi  politici  che,
 nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel
 Consiglio regionale.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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