MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1993 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
novantadue giorni.
(GU n.146 del 24-6-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n.  501,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo  massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;
  Vista la determinazione del direttore generale del  Tesoro  del  19
maggio 1993, n. 600993;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1993
e' pari a 85.373 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 30 giugno 1993 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1993  fino  al  limite
massimo in valore nominale di lire 17.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993  citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di  5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non  oltre
le ore 12 del giorno 24 giugno 1993, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 giugno 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI