Indicazione dei criteri e del numero dei lavoratori impegnati nella costruzione della centrale ENEL di Fiumesanto che possono essere assunti dalla societa' Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a.(GU n.151 del 30-6-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460, che autorizza l'INSAR ad assumere i lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nella costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto; Visto il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che, sostituendo l'art. 2- ter del citato decreto-legge n. 393/92, dispone che l'INSAR e' autorizzata ad assumere i lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati e messi in mobilita'; Visto, in particolare, il comma quarto che demanda al CIPI l'indicazione del numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione; Visto il comma quinto che prevede per le finalita' della legge l'autorizzazione alla spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995; Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari; Visto il parere espresso dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari; Ritenuto che la tutela salariale offerta dalla norma in questione debba essere riservata ai lavoratori residenti nell'ambito regionale e, tra questi, di preferenza ai lavoratori in possesso del livello di qualificazione meno elevato; Ritenuto che la limitatezza delle risorse messe a disposizione dalla norma rende imperativa la restrizione ai lavoratori impegnati unicamente nei lavori di costruzione della termocentrale con esclusione di altre opere anche funzionalmente collegate; Ritenuto che, per non penalizzare i dipendenti privi di tutela, debbono essere attivate tutte le altre provvidenze predisposte dall'ordinamento a favore dei lavoratori, in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Considerato che nel periodo 1 gennaio-31 maggio 1993 sono stati licenziati duecentotrentadue lavoratori e che nel periodo successivo saranno licenziati circa quattrocentonovantacinque lavoratori; Tenuto conto che la messa in liberta' dei contingenti che hanno esaurito le fasi lavorative determina forti tensioni a livello locale cui e' opportuno dare tempestiva risposta; Valutata l'opportunita' di procedere ad una temporanea fissazione di contingenti e criteri al fine di non eccedere i limiti di spesa per l'anno in corso, riservando ad un successivo provvedimento da adottarsi entro il 31 ottobre 1993 la fissazione dei contingenti definitivi dei lavoratori che possono essere assunti dall'INSAR; Delibera: In applicazione dell'art. 2- ter della legge 26 novembre 1992, n. 460, quale modificato dall'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono fissati i criteri di cui al successivo punto A) ed i contingenti di cui al successivo punto B). A) CRITERI. L'INSAR procedera' all'assunzione per passaggio diretto unicamente dei contingenti di lavoratori impegnati nella costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) di cui al successivo punto B) con esclusione dei lavoratori residenti fuori regione. Tra i lavoratori residenti nell'ambito regionale sara' data la precedenza ai lavoratori non aventi la qualifica di "trasfertisti" che potranno essere assunti solo a completamento dei contingenti. L'esclusione riguardera', altresi', i lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per essere collocati in mobilita' secondo le modalita' previste dai commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1993, n. 223. B) CONTINGENTI. In attesa della conversione in legge del decreto-legge n. 148/93 il contingente massimo e' temporaneamente determinato in quattrocentocinquanta unita', licenziate entro il 31 agosto 1993 e che saranno assunte dalla data di entrata in vigore del predetto decreto o dalla data del licenziamento. Dal contingente saranno temporaneamente esclusi i lavoratori con qualifica di trasfertista la cui posizione verra' riconsiderata all'atto dell'eventuale adozione della successiva delibera che disciplinera' gli ulteriori contingenti di personale assorbibili dall'INSAR, licenziati successivamente alla predetta data del 31 agosto 1993. Il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari comunichera' a questo Comitato il numero dei lavoratori assunti dall'INSAR entro il 31 agosto 1993 e di quelli temporaneamente esclusi. Roma, 7 giugno 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA