N. 332 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1993
N. 332 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Di Iullo Armando Pensioni - Dipendenti civili e militari dello Stato, collocati in quiescenza tra il 1 giugno 1977 e il 1 gennaio 1979 - Mancata previsione dei benefici retributivi, ai fini pensionistici, previsti per il personale collocato a riposo a decorrere dal 1 gennaio 1979 - Disparita' di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norma analogo contenuto concernente gli insegnanti. (D.L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 26, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 30-6-1993 )
LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 1993, con l'assistenza del Segretario dott. Laura Camilleri, il consigliere relatore dott. Giuseppe Nicoletti e il p.m. nella persona del vice procuratore generale dott. Gennaro Saccone; Visto il ricorso iscritto al numero 120361; Visti gli atti di causa; Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Di Iullo Armando nato ad Ateleta il 26 marzo 1921 e domiciliato in via Spataro, 48, Vasto (Chieti); RITENUTO IN FATTO Con il proposto ricorso il sig. Di Iullo Armando, maresciallo maggiore scelto degli agenti di custodia collocato a riposo il 31 gennaio 1978, ha chiesto la rideterminazione del trattamento di quiescenza attualmente in godimento con il riconoscimento dei benefici concessi al personale collocato a riposo dopo il 1 aprile 1979. Assume il ricorrente che avendo fruito dell'inquadramento nei nuovi livelli retributivi e funzionali introdotti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e poiche' non rientra tra i destinatari del d.l. n. 283/1981 che limita il riconoscimento dei nuovi benefici a soli fini pensionistici al personale collocato a riposo dopo il 1 aprile 1979, e' stato ingiustamente escluso dal diritto alla compiuta valutazione dell'anzianita' pregressa. Lamenta, quindi, l'ingiustificato trattamento di una norma di legge di cui prospetta l'illegittimita' costituzionale in quanto discriminatoria dei pensionati collocati in quiescenza prima o dopo il 1 aprile 1979 pur essendo tutti inquadrati nei nuovi livelli retributivi. Il procuratore generale nell'atto conclusionale scritto, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge n. 391/1981, nella parte in cui non prevede l'estensione al personale insegnante collocato in quiescenza tra il 1 giugno 1977 e il 1 aprile 1979 dei benefici concessi al personale collocato a riposo dopo tale data, rilevata l'assoluta analogia tra la disciplina dettata dalla richiamata norma e di quella che deve essere applicata nel presente giudizio, ha prospettato la illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l. n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1988. Alla odierna udienza dibattimentale il p.m. ha ribadito la richiesta formulata nell'atto scritto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorrente, maresciallo maggiore degli agenti di custodia collocato a riposto il 31 gennaio 1978, chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico liquidatogli dal Ministero di grazia e giustizia invocando la valutazione dei benefici e il riconoscimento delle anzianita' come previsto dall'art. 26 del d.l. n. 283/1981, convertito in legge n. 432/1981 con decorrenza 1 gennaio 1979. Il precitato decreto-legge, difatti, con l'art. 25 ha disposto la piena valutabilita' a fini pensionistici dei miglioramenti economici ed il riconoscimento delle anzianita' previste dallo stesso decreto per il personale collocato a riposo dopo il 1 febbraio 1981. Il successivo art. 26 prevede una estensione retroattiva di efficacia dell'applicazione dello stesso riconoscimento per il personale collocato a riposo nella vigenza del triennio contrattuale 1979-81 decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale dei ministeri, che "si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini di quiescenza". La norma richiamata ha l'effetto di estendere retroattivamente, a fini pensionistici, la valutazione dei miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio per tutto l'ambito della vigenza economica del triennio. Alla stregua della richiamata norma il ricorrente, essendo stato inquadrato nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312/1980 e cioe' nel corso della vigenza giuridica dei nuovi criteri perche' ancora in servizio al 1 gennaio 1977, pur essendo ricompreso tra il personale inquadrato dall'art. 160 della suindicata legge, anche se a soli fini pensionistici, risulta escluso dalla efficacia retroattiva della nuova norma pensionistica. Se ne desume che l'applicazione dell'art. 26 in argomento comporta una effettiva disparita' di trattamento tra dipendenti collocati a riposo anteriormente al 1 aprile 1979 con il trattamento complessivo ex art. 51 della legge n. 312/1980 e quelli collocati a riposo dopo tale data che risultano ammessi a fruire di un trattamento piu' vantaggioso. Il collegio non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 nella quale il giudice delle leggi, pur nella riaffermazione dell'orientamento secondo cui non puo' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo perche' il fluire del tempo costituisce di per se' un elemento diversificatore, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge n. 391/1981 per riconosciuta disparita' di trattamento in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. La Corte ha cosi' argomentato: con la norma censurata il legislatore ha predisposto una estensione retroattiva della disciplina dettata per i dipendenti collocati a riposo dopo il 1 febbraio 1981 estendendola a favore di quelli il cui rapporto e' cessato nel triennio 1979-81. La Corte ha rilevato che la limitazione di effetto retroattivo favorevole limitato alla soglia del triennio contrattuale non rende ragionevole la scelta legislativa in quanto: l'art. 152 della legge n. 312/1980 indica il triennio 1979-81 come quello in cui avra' inizio la disciplina della maggiore anzianita' rispetto a quella raggiunta con i livelli retributivi; l'identificazione dei soggetti aventi diritto all'integrale anzianita' non puo' essere minore rispetto a tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento; la data di decorrenza del nuovo trattamento stabilito nel 1979 non impedisce di risalire al 1 giugno 1977. Osserva la sezione come il criterio normativo contenuto nell'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, sia perfettamente analogo a quello contenuto nell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, che questo giudice e' chiamato ad applicare nel presente giudizio. Difatti mentre il d.l. n. 255/1981 ha come destinatari gli insegnanti e pone come criterio temporale di inizio della retroattivita' dei benefici il 1 aprile 1979, il d.l. n. 283/1981 contiene la stessa norma che ha come destinatarie diverse categorie di dipendenti civili e militari dello Stato con diverse decorrenze iniziali dei benefici economici. La disciplina dettata dalle due norme e' perfettamente identica atteso che il personale si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini di trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al 1 febbraio 1981 e con riferimento alle anzianita' maturate fino alla cessazione dal servizio. Essendo intervenuta pronunzia di illegittimita' costituzionale della norma avente come destinatari gli insegnanti, ritiene il collegio che la analoga norma avente come destinatari categorie piu' vaste di personale statale non puo' non essere sottoposta al giudizio della Corte. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l. n. 283/1981 e' rilevante nel presente giudizio atteso che nella vigenza della norma con i limiti di retroattivita' contemplati escluderebbero il ricorrente dai benefici previsti con decorrenza 1 gennaio 1979, essendo egli stato collocato a riposo il 31 gennaio 1978. Pertanto la sezione ritiene rilevante e non manifestamente infodata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertita in legge 6 agosto 1981, n. 432, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede per i dipendenti statali collocati in quiescenza tra il 1 giugno 1977 e 1 gennaio 1979 l'estensione dei benefici connessi ai dipendenti cessati dal servizio da questa ultima data; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 1993. Il presidente: SARACENO 93C0680