N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 1992- 3 giugno 1993
N. 333 Ordinanza emessa il 16 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Cucinotta Silvana contro l'Universita' degli studi di Catania ed altri. Impiego pubblico - Dipendenti dell'Universita' degli studi di Catania appartenenti all'area funzionale delle biblioteche, collocati nella settima ed ottava qualifica funzionale - Partecipazione del personale in questione a concorsi interni per il passaggio alla prima ed alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - Previsione tra i requisiti richiesti per la partecipazione a detti concorsi del diploma di laurea, non richiesto per i dipendenti inquadrati nella settima ed ottava qualifica funzionale appartenenti all'area amministrativo-contabile, i quali possono accedere alla qualifica superiore mediante scrutinio per merito comparativo - Ingiustificato deteriore trattamento del personale dell'area funzionale delle bibloteche rispetto al personale dell'area funzionale amministrativo-contabile, a parita' di qualifica ed anzianita' di servizio, con conseguente incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 22). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.27 del 30-6-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4986/1991 r.g. e n. 1870/1991, sezione prima, proposto da Cucinotta Silvana, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vaccaro, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n. 225, contro l'Universita' degli studi di Catania, in persona del rettore pro-tempore, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, per l'annullamento: del decreto rettorale del 9 dicembre 1991, ivi compresa la nota di comunicazione prot. n. 15226/P, datata 10 dicembre 1991, adottato dalla Universita' degli studi di Catania, con il quale la ricorrente e' stata esclusa dal concorso, per titoli di servizio e professionali a sette posti di prima qualifica del ruolo speciale tecnico - area funzionale delle biblioteche - profilo coordinatore di biblioteca, e dal concorso, per titolo di servizio e professionali, a quattro posti di seconda qualifica del ruolo speciale tecnico - area funzionale delle biblioteche - profilo coordinatore generale di biblioteca, "per non avere dichiarato, nelle relative domande di partecipazione, ne' allegato alle stesse, il diploma di laurea posseduto"; del bando di concorso riservato a sette posti di coordinatore di biblioteca, indetto dall'Universita' di Catania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale n. 82- bis, del 15 ottobre 1991, nella parte in cui all'art. 2 ammette alla partecipazione al suddetto concorso soltanto i concorrenti in possesso del diploma di laurea, e cio' anche in sede di prima applicazione; del bando di concorso riservato a quattro posti di coordinatore generale di biglioteca, indetto dall'Universita' di Catania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale n. 82- bis, del 15 ottobre 1991, nella parte in cui all'art. 2 ammette alla partecipazione al suddetto concorso soltanto i concorrenti in possesso del diploma di laurea, e cio' anche in sede di prima applicazione; di ogni altro provvedimento e susseguente, o comunque collegato con i provvedimenti impugnati; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la camera di consiglio del 16 gennaio 1992 il consigliere dott. Salvatore Schillaci; Uditi l'avv. G. Vaccaro per la ricorrente e, l'avvocato dello Stato M. Nicotra, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O La ricorrente signora Cucinotta Silvana presta servizio quale funzionario coordinatore di biblioteca presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Catania. Con gli atti indicati in epigrafe e' stata esclusa dalla partecipazione ai concorsi per titoli pure ivi indicati. Impugna ora tali atti di esclusione deducendo a sostegno del gravame la seguente censura: illegittimita' costituzionale dell'art. 22, sesto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in contrasto con gli artt. 15 e 14 della medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana ed in base alle cui disposizioni legislative sono stati indetti i bandi concorsuali dell'area amministrativo- contabile e dell'area tecnico-scientifica e delle biblioteche. "La legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante 'Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'' distingue e divide i dipendenti delle universita' in due grandi categorie: 1a categoria: personale appartenente all'area tecnico-scientifica e delle biblioteche, seconda categoria: personale appartenente all'area amministrativo-contabile. Orbene, con particolare riferimento al personale inquadrato nella settima ed ottava qualifica funzionale delle due aree (tecnico scientifico e delle biblioteche, ed amministrativo contabile), si notano prima facie delle discrasie, che penealizzano gravamente i dipendente appartenenti all'area tecnica, relativamente ai citati concorsi e segnatamente in sede di prima applicazione (norma transitoria). Infatti, in sede di prima applicazione della citata legge e di cui al relativo bando, i dipendenti dell'area amministrativa contabile, inquadrati nella settima ed ottava qualifica ed aventi rispettivamente sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza, in forza dell'art. 15, settimo comma, possono accedere alla qualifica superiore, mediante scrutinio comparativo, a prescindere dal possesso del diploma di laurea, essendo sufficiente il diploma di scuola media di secondo grado. Stranamente, invece, il personale appartenente all'area tecnico- scientifica e delle biblioteche e di cui al relativo bando, in possesso degli stessi requisiti, cioe' inquadrato nella settima ed ottava qualifica funzionale, avente una anzianita' nella qualifica di appartenenza, rispettivamente di sei e tre anni all'entrata in vigore della legge n. 23/1986, in base all'art. 22 della legge appena menzionata, puo' accedere, in sede di prima applicazione del testo legislativo (norma transitoria), alla qualifica superiore (prima e seconda qualifica funzionale), soltanto se in possesso di laurea specifica. In questa fattispecie, non vi e' chi non veda, come a parita' di inquadramento giuridico (settima ed ottava qualifica, sei e tre anni di anzianita' della qualifica di appartenenza), i dipendenti delle universita', appartenenti all'area tecnico-scientifica, siano illegittimamente ed ingiustamente penalizzati, rispetto ai loro colleghi, dell'area amministrativo-contabile, i quali ultimi a differenza dei primi possono accedere alla qualifica superiore, senza bisogno di diploma di laurea, come previsto dai rispettivi bandi concorsuali. La deducente, infatti, pur avendo espletato funzioni tecnico scientifico e delle biblioteche, corrispondenti a quelle previste nei profili professionali messi a concorso, e' stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione ai concorsi, a sette posti di coordinatore di biblioteca, ed a quattro posti di coordinatore generale di biblioteca, soltanto perche' sfornita del diploma di laurea, e cio' malgrado la stessa abbia alle spalle un brillante cur- riculum, lavorativo e professionale, come risulta anche documentalmente dai numerosi attestati ricevuti, e dalle pubblicazioni dalla stessa redatte. Di conto, altri colleghi, dell'area amministrativo contabile, pur avendo una minore preparazione specifica ed esperienza, sono stati ammessi alla partecipazione ai concorsi di pari qualifica, indetti dall'Universita' di Catania, per l'area amministrativa, pur non possedendo alcun diploma di laurea, e cio' in ossequio al disposto dell'art. 15, settimo comma, della legge n. 23/1986. Ancora, l'art. 22 della legge piu' volte indicata, e' in aperto contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana, anche in relazione con l'art. 14 della legge n. 23/1986. E' da dire, infatti, che l'art. 14, per l'accesso alla prima ed alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, come sancito dal bando, superata la fase della prima applicazione della legge n. 23/1986, prevede l'ammissione dei dipendenti dell'universita', area tecnica, appartenenti alla settima ed ottava qualifica, che abbiano maturato un determinato numero di anni di effettivo servizio nella qualifica. Il secondo comma del citato articolo, di poi, specifica: 'Tale anzianita' e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio'. Quindi, l'art. 14, contrariamente all'art. 22 gia' attenzionato, statuisce espressamente il diritto di accesso alle qualifiche superiori alla settima ed ottava per il personale appartenente all'area tecnica avente una determinata anzianita' di servizio nelle rispettive qualifiche, pur se sprovvisto del diploma di laurea". La ricorrente ha concluso per l'accoglimento del gravame e per la refusione delle spese del giudizio. Le amministrazioni intimate hanno insistito per il suo rigetto con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 1992 questa sezione ha disposto la sospensione degli atti impugnati, limitatamente alla ammissione della ricorrente alle procedure concorsuali di cui trattasi. D I R I T T O Il collegio ritiene che vada sottoposta al giudizio incidentale di costituzinalita' la norma contenuta all'art. 22, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nella parte in cui richiede il requisito del possesso del diploma di laurea per la partecipazione ai concorsi per titoli di servizio e professionali ivi previsti, secondo quanto amplius gia' esposto in narrativa. Osserva al riguardo il collegio che la questione di legittimita' costituzionale della menzionata norma si appalesa intanto rilevante ai fini della decisione del gravame introduttivo del giudizio. Invero tale norma preclude alla ricorrente - che, pur vantando gli altri requisiti previsti dalla norma transitoria in esame, non e' in possesso del diploma di laurea - la partecipazione ai concorsi riservati indicati in epigrafe. L'unica censura del gravame, quindi, appare astrattamente indispensabile per la realizzazione dell'interesse portato dall'attrice. Essa e' inoltre non manifestamente infondata in relazione ai precetti degli artt. 3 e 97 della Carta. E cio' sotto un duplice profilo. 1) I dipendenti dell'universita' appartenenti all'area amministrativo-contabile, collocati nella settima ed ottava qualifica funzionale, attraverso lo strumento dello scrutinio per merito comparativo, possono accedere, in virtu' della disciplina transitoria dettata dal settima comma dell'art. 15 della legge n. 23/1986, alla qualifica superiore sol che possano vantare una determinata anzianita' nella qualifica di appartenenza, mentre per queli rientranti nell'area funzionale delle biblioteche, con ingiustificata discriminazione, vengono in aggiunta richiesti dal sesto comma dell'art. 22, dianzi citato, due ulteriori requisiti: il diploma di laurea e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle previste per i profili professionali delle fasce funzionali superiori. In altri termini, pur in presenza di pari collocazione funzionale di base, di pari anzianita' di servizio e di identico regime transitorio, una delle due categorie di personale viene irragionevolmente posta in condizione deteriore rispetto al conseguimento della superiore qualifica. 2) L'art. 14 della legge n. 23/1987, al secondo comma, rende possibile, per la fase di ordinaria gestione del nuovo ordinamento, la partecipazione ai concorsi riservati per il conseguimento delle superiori qualifiche in discorso, relativamente alla medesima area funzionale delle biblioteche, dei dipendenti di settima ed ottava qualifica anche nel caso in cui non possiedano il diploma di laurea. Si tratta, all'evidenza, di una ulteriore discrasia tra la fase transitoria e quella ordinaria di inquadramento in esito a procedure selettive da espletare nell'ambito della medesima area funzionale. Tale ultimo rilievo rende palese altresi' che per l'accesso alle menzionate qualifiche superiori dell'area funzionale delle biblioteche il possesso del diploma di laurea non viene ritennuto normativamente un requisito strutturale. In conclusione, i predetti dipendenti subiscono dalla menzionata normativa una ingiustificata e irragionevole discriminazione rispetto ad altri dipendenti, che si pone in contrasto e con l'art. 3 della Costituzione in tema di eguaglianza di trattamento di fattispecie identiche, e con il successivo art. 97 in tema di efficienza e ragionevolezza dell'azione e della organizzazione della pubblica amministrazione. Cio' premesso, il collegio ritiene che va sottoposto al giudizio incidentale di costituzionalita' l'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in relazione agli artt. 14 e 15 della stessa legge nei limiti di quanto costituisce oggetto del ricorso in esame, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara per le ragioni e nei limiti dianzi indicati, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 1870/91, sezione prima; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio 1992. Il presidente: TROVATO L'estensore: SCHILLACI Il segretario: (firma illeggibile) 93C0681