N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 1992- 3 giugno 1993

                                N. 333
 Ordinanza  emessa  il  16  gennaio   1992   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il  3  giugno  1993)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania,  sul  ricorso
 proposto  da  Cucinotta  Silvana  contro l'Universita' degli studi di
 Catania ed altri.
 Impiego pubblico - Dipendenti dell'Universita' degli studi di Catania
    appartenenti  all'area  funzionale  delle  biblioteche,  collocati
    nella  settima ed ottava qualifica funzionale - Partecipazione del
    personale in questione a concorsi interni per  il  passaggio  alla
    prima  ed alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del
    personale tecnico, scientifico e delle  biblioteche  -  Previsione
    tra  i  requisiti richiesti per la partecipazione a detti concorsi
    del diploma di laurea, non richiesto per i  dipendenti  inquadrati
    nella settima ed ottava qualifica funzionale appartenenti all'area
    amministrativo-contabile,  i quali possono accedere alla qualifica
    superiore   mediante   scrutinio   per   merito   comparativo    -
    Ingiustificato   deteriore  trattamento  del  personale  dell'area
    funzionale  delle  bibloteche  rispetto  al  personale   dell'area
    funzionale  amministrativo-contabile,  a  parita'  di qualifica ed
    anzianita' di servizio, con conseguente incidenza sui principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 22).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4986/1991 r.g.
 e  n.  1870/1991,  sezione  prima,  proposto  da  Cucinotta  Silvana,
 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vaccaro, presso il quale e'
 elettivamente  domiciliata  in  Catania, via Francesco Crispi n. 225,
 contro l'Universita' degli studi di Catania, in persona  del  rettore
 pro-tempore,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione e il Ministro
 dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  tutti
 rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
 Catania, domiciliataria ex lege, per l'annullamento:
      del decreto rettorale del 9 dicembre 1991, ivi compresa la  nota
 di  comunicazione prot. n. 15226/P, datata 10 dicembre 1991, adottato
 dalla Universita' degli studi di Catania, con il quale la  ricorrente
 e' stata esclusa dal concorso, per titoli di servizio e professionali
 a  sette  posti  di prima qualifica del ruolo speciale tecnico - area
 funzionale delle biblioteche - profilo coordinatore di biblioteca,  e
 dal concorso, per titolo di servizio e professionali, a quattro posti
 di  seconda  qualifica  del  ruolo speciale tecnico - area funzionale
 delle biblioteche - profilo coordinatore generale di biblioteca, "per
 non avere dichiarato, nelle relative domande di  partecipazione,  ne'
 allegato alle stesse, il diploma di laurea posseduto";
     del  bando di concorso riservato a sette posti di coordinatore di
 biblioteca, indetto dall'Universita'  di  Catania,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, 4a serie speciale n.
 82- bis, del 15 ottobre 1991, nella parte in cui all'art.  2  ammette
 alla  partecipazione  al  suddetto concorso soltanto i concorrenti in
 possesso del diploma di  laurea,  e  cio'  anche  in  sede  di  prima
 applicazione;
      del  bando di concorso riservato a quattro posti di coordinatore
 generale  di  biglioteca,  indetto   dall'Universita'   di   Catania,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, 4a
 serie speciale n. 82- bis, del 15 ottobre 1991, nella  parte  in  cui
 all'art.  2 ammette alla partecipazione al suddetto concorso soltanto
 i concorrenti in possesso del diploma di laurea, e cio' anche in sede
 di prima applicazione;
      di ogni altro provvedimento e susseguente, o comunque  collegato
 con i provvedimenti impugnati;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 resistenti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore per la camera di consiglio del 16 gennaio  1992
 il consigliere dott. Salvatore Schillaci;
    Uditi  l'avv.  G.  Vaccaro  per  la ricorrente e, l'avvocato dello
 Stato M. Nicotra, per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    La ricorrente signora  Cucinotta  Silvana  presta  servizio  quale
 funzionario  coordinatore di biblioteca presso la facolta' di lettere
 e filosofia dell'Universita' di Catania.
    Con  gli  atti  indicati  in  epigrafe  e'  stata  esclusa   dalla
 partecipazione ai concorsi per titoli pure ivi indicati.
    Impugna  ora  tali  atti  di  esclusione  deducendo a sostegno del
 gravame la seguente censura:
      illegittimita' costituzionale dell'art. 22, sesto  comma,  della
 legge  29  gennaio  1986,  n.  23, in contrasto con gli artt. 15 e 14
 della  medesima  legge,  in  relazione  agli  artt.  3  e  97   della
 Costituzione  italiana  ed  in base alle cui disposizioni legislative
 sono stati indetti  i  bandi  concorsuali  dell'area  amministrativo-
 contabile e dell'area tecnico-scientifica e delle biblioteche.
    "La  legge  29  gennaio  1986, n. 23, recante 'Norme sul personale
 tecnico ed amministrativo delle Universita''  distingue  e  divide  i
 dipendenti  delle  universita' in due grandi categorie: 1a categoria:
 personale   appartenente   all'area   tecnico-scientifica   e   delle
 biblioteche,   seconda  categoria:  personale  appartenente  all'area
 amministrativo-contabile.
    Orbene, con particolare riferimento al personale inquadrato  nella
 settima  ed  ottava  qualifica  funzionale  delle  due  aree (tecnico
 scientifico e delle biblioteche,  ed  amministrativo  contabile),  si
 notano  prima  facie  delle  discrasie, che penealizzano gravamente i
 dipendente appartenenti all'area  tecnica,  relativamente  ai  citati
 concorsi   e  segnatamente  in  sede  di  prima  applicazione  (norma
 transitoria). Infatti, in sede di  prima  applicazione  della  citata
 legge   e   di   cui   al  relativo  bando,  i  dipendenti  dell'area
 amministrativa  contabile,  inquadrati  nella   settima   ed   ottava
 qualifica  ed  aventi  rispettivamente  sei  e tre anni di anzianita'
 nella  qualifica  di  appartenenza,  in  forza  dell'art. 15, settimo
 comma, possono accedere alla qualifica superiore, mediante  scrutinio
 comparativo,  a  prescindere  dal  possesso  del  diploma  di laurea,
 essendo sufficiente il diploma di scuola media di secondo grado.
    Stranamente, invece, il personale appartenente  all'area  tecnico-
 scientifica  e  delle  biblioteche  e  di  cui  al relativo bando, in
 possesso degli stessi requisiti, cioe' inquadrato  nella  settima  ed
 ottava qualifica funzionale, avente una anzianita' nella qualifica di
 appartenenza, rispettivamente di sei e tre anni all'entrata in vigore
 della  legge  n.  23/1986,  in  base  all'art.  22 della legge appena
 menzionata, puo' accedere, in sede di prima  applicazione  del  testo
 legislativo  (norma  transitoria),  alla qualifica superiore (prima e
 seconda qualifica funzionale), soltanto  se  in  possesso  di  laurea
 specifica.
    In  questa  fattispecie, non vi e' chi non veda, come a parita' di
 inquadramento giuridico (settima ed ottava qualifica, sei e tre  anni
 di  anzianita'  della  qualifica di appartenenza), i dipendenti delle
 universita',   appartenenti   all'area   tecnico-scientifica,   siano
 illegittimamente  ed  ingiustamente  penalizzati,  rispetto  ai  loro
 colleghi,  dell'area  amministrativo-contabile,  i  quali  ultimi   a
 differenza dei primi possono accedere alla qualifica superiore, senza
 bisogno  di  diploma  di  laurea,  come previsto dai rispettivi bandi
 concorsuali.
    La deducente,  infatti,  pur  avendo  espletato  funzioni  tecnico
 scientifico e delle biblioteche, corrispondenti a quelle previste nei
 profili  professionali  messi  a  concorso, e' stata illegittimamente
 esclusa  dalla  partecipazione  ai  concorsi,  a   sette   posti   di
 coordinatore  di  biblioteca,  ed  a  quattro  posti  di coordinatore
 generale di biblioteca, soltanto  perche'  sfornita  del  diploma  di
 laurea, e cio' malgrado la stessa abbia alle spalle un brillante cur-
 riculum,    lavorativo    e   professionale,   come   risulta   anche
 documentalmente   dai   numerosi   attestati   ricevuti,   e    dalle
 pubblicazioni   dalla  stessa  redatte.  Di  conto,  altri  colleghi,
 dell'area   amministrativo   contabile,   pur   avendo   una   minore
 preparazione   specifica  ed  esperienza,  sono  stati  ammessi  alla
 partecipazione   ai   concorsi    di    pari    qualifica,    indetti
 dall'Universita'  di  Catania,  per  l'area  amministrativa,  pur non
 possedendo alcun diploma di laurea, e cio' in  ossequio  al  disposto
 dell'art. 15, settimo comma, della legge n. 23/1986.
    Ancora,  l'art.  22  della legge piu' volte indicata, e' in aperto
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana, anche  in
 relazione con l'art. 14 della legge n. 23/1986.
    E'  da  dire,  infatti, che l'art. 14, per l'accesso alla prima ed
 alla seconda qualifica funzionale del ruolo  speciale  del  personale
 tecnico,  scientifico  e  delle  biblioteche, come sancito dal bando,
 superata la fase della prima applicazione  della  legge  n.  23/1986,
 prevede  l'ammissione  dei dipendenti dell'universita', area tecnica,
 appartenenti alla settima ed ottava qualifica, che  abbiano  maturato
 un determinato numero di anni di effettivo servizio nella qualifica.
    Il  secondo  comma  del  citato articolo, di poi, specifica: 'Tale
 anzianita'  e'  aumentata  di  ulteriori  cinque  anni  di  effettivo
 servizio  nelle  qualifiche  delle rispettive aree funzionali, per il
 personale privo del prescritto titolo di studio'. Quindi, l'art.  14,
 contrariamente all'art. 22 gia' attenzionato, statuisce espressamente
 il  diritto  di  accesso  alle  qualifiche  superiori alla settima ed
 ottava per il personale  appartenente  all'area  tecnica  avente  una
 determinata  anzianita'  di servizio nelle rispettive qualifiche, pur
 se sprovvisto del diploma di laurea".
    La ricorrente ha concluso per l'accoglimento del gravame e per  la
 refusione delle spese del giudizio.
    Le amministrazioni intimate hanno insistito per il suo rigetto con
 ogni conseguenza in ordine alle spese di causa.
    Alla  camera  di  consiglio  del 16 gennaio 1992 questa sezione ha
 disposto la sospensione  degli  atti  impugnati,  limitatamente  alla
 ammissione   della  ricorrente  alle  procedure  concorsuali  di  cui
 trattasi.
                             D I R I T T O
    Il collegio ritiene che vada sottoposta al giudizio incidentale di
 costituzinalita' la norma contenuta all'art. 22, quinto comma,  della
 legge  29  gennaio  1986,  n.  23,  nella  parte  in  cui richiede il
 requisito del possesso del diploma di laurea per la partecipazione ai
 concorsi per titoli di servizio e professionali ivi previsti, secondo
 quanto amplius gia' esposto in narrativa.
    Osserva al riguardo il collegio che la questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  menzionata norma si appalesa intanto rilevante
 ai fini della decisione del gravame introduttivo del giudizio.
    Invero tale norma preclude alla ricorrente - che, pur vantando gli
 altri requisiti previsti dalla norma transitoria in esame, non e'  in
 possesso  del  diploma  di  laurea  -  la  partecipazione ai concorsi
 riservati indicati in epigrafe.
    L'unica  censura  del  gravame,   quindi,   appare   astrattamente
 indispensabile    per   la   realizzazione   dell'interesse   portato
 dall'attrice.
    Essa e' inoltre  non  manifestamente  infondata  in  relazione  ai
 precetti degli artt. 3 e 97 della Carta.
    E cio' sotto un duplice profilo.
    1)    I    dipendenti   dell'universita'   appartenenti   all'area
 amministrativo-contabile, collocati nella settima ed ottava qualifica
 funzionale,  attraverso  lo  strumento  dello  scrutinio  per  merito
 comparativo, possono accedere, in virtu' della disciplina transitoria
 dettata  dal  settima comma dell'art. 15 della legge n. 23/1986, alla
 qualifica  superiore  sol  che  possano   vantare   una   determinata
 anzianita'   nella   qualifica  di  appartenenza,  mentre  per  queli
 rientranti nell'area funzionale delle biblioteche, con ingiustificata
 discriminazione,  vengono  in  aggiunta  richiesti  dal  sesto  comma
 dell'art.  22,  dianzi citato, due ulteriori requisiti: il diploma di
 laurea e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle  previste
 per i profili professionali delle fasce funzionali superiori.
    In  altri termini, pur in presenza di pari collocazione funzionale
 di base,  di  pari  anzianita'  di  servizio  e  di  identico  regime
 transitorio,   una   delle   due   categorie   di   personale   viene
 irragionevolmente  posta  in   condizione   deteriore   rispetto   al
 conseguimento della superiore qualifica.
    2)  L'art.  14  della  legge  n.  23/1987, al secondo comma, rende
 possibile, per la fase di ordinaria gestione del  nuovo  ordinamento,
 la  partecipazione  ai  concorsi riservati per il conseguimento delle
 superiori qualifiche in discorso, relativamente  alla  medesima  area
 funzionale  delle  biblioteche,  dei  dipendenti di settima ed ottava
 qualifica anche nel caso in cui non possiedano il diploma di laurea.
    Si  tratta,  all'evidenza,  di una ulteriore discrasia tra la fase
 transitoria e quella ordinaria di inquadramento in esito a  procedure
 selettive da espletare nell'ambito della medesima area funzionale.
    Tale  ultimo  rilievo rende palese altresi' che per l'accesso alle
 menzionate   qualifiche   superiori   dell'area   funzionale    delle
 biblioteche  il  possesso  del  diploma di laurea non viene ritennuto
 normativamente un requisito strutturale.
    In conclusione, i predetti dipendenti subiscono  dalla  menzionata
 normativa una ingiustificata e irragionevole discriminazione rispetto
 ad  altri  dipendenti,  che si pone in contrasto e con l'art. 3 della
 Costituzione in tema di eguaglianza  di  trattamento  di  fattispecie
 identiche,  e  con  il  successivo  art.  97  in tema di efficienza e
 ragionevolezza dell'azione  e  della  organizzazione  della  pubblica
 amministrazione.
    Cio'  premesso,  il collegio ritiene che va sottoposto al giudizio
 incidentale di costituzionalita' l'art. 22  della  legge  29  gennaio
 1986,  n.  23, in relazione agli artt. 14 e 15 della stessa legge nei
 limiti di quanto  costituisce  oggetto  del  ricorso  in  esame,  per
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica.
    Va,  quindi,  disposta  la  sospensione del presente giudizio e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione
 della sopra prospettata questione di costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione  e  23  della legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara per le ragioni e nei limiti dianzi indicati, la rilevanza
 e la non manifesta infondatezza della questione di  costituzionalita'
 dell'art.  22  della  legge 29 gennaio 1986, n. 23, in relazione agli
 artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Sospende il giudizio promosso con il ricorso n.  1870/91,  sezione
 prima;
    Ordina    l'immediata    rimessione    degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
 Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio
 1992.
                        Il presidente: TROVATO
    L'estensore: SCHILLACI
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 93C0681