N. 334 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1993
N. 334 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra la S.a.s. Speed Cleaning e l'I.N.P.S. Fiscalizzazione degli oneri sociali - Sgravi fiscali per le imprese esercenti attivita' industriali operati dall'I.N.P.S. in base alla legge n. 88/1989 - Mancata previsione del mantenimento di tutti gli inquadramenti in atto bensi' solo di quelli derivanti da leggi speciali - Conseguente perdita di detti benefici per le imprese (nelle fattispecie: impresa di pulizie di stabili, opifici, uffici) inquadrate nel diverso settore terziario - Ingiustificata disparita' di trattamento di imprese esercenti identica attivita' economica in base al mero elemento temporale dell'inquadramento - Incidenza sul principio della liberta' di iniziativa economica. (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.27 del 30-6-1993 )
IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 236/92 tra la soc. Speed Cleaning e l'I.N.P.S. Letti gli atti di causa e richiamati gli elementi di fatto posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio e della memoria di costituzione, ritiene che l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 49, ultimo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in punto di contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione non e' manifestamente infondata. Infatti la lettera d) del predetto art. 49 disciplina in via speciale e innovativa le attivita' aziendali ai fini contributivi e previdenziali. Tale norma dispone l'inquadramento nel settore terziario, sia delle attivita' specificamente commerciali, sia quelle di produzione ed intermediazione dei servizi che, prima della entrata in vigore di tale disciplina innovativa venivano inquadrate nel settore industria o commercio in relazione al tipo di attivita' svolta. L'ultimo comma dell'art. 49, secondo l'interpretazione comunemente accolta e (cio' che piu' interessa) secondo l'interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. messaggio 50476 del 30 novembre 1989) "deve essere interpretato nel senso che sono salvaguardati non solo gli inquadramenti nei settori del commercio, dell'industria e dell'agricoltura derivanti da leggi speciali .. ma altresi' tutti gli inquadramenti comunque in atto nei settori in questione al momento dell'entrata in vigore della legge in argomento". Per effetto di tale disposizione legislativa e della interpretazione accolta, societa' ricorrente, che opera nel settore pulizia di stabili, opifici, uffici ecc., viene inquadrata fra le aziende commerciali; cio' in quanto per la societa' ricorrente l'inquadramento viene effettuato per la prima volta, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88/1989. Per contro, tutte le altre aziende, che pure operano nel settore pulizie di stabili, opifici, uffici, ecc., che erano gia' state inscritte nel settore industriale, precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 88/1989, continuano ad essere inquadrate nel settore industriale. Tale differente inquadramento nel settore commerciale o nel settore industriale per aziende che svolgono la identica attivita', non e' solo nominalistica. Infatti le attivita' inquadrate nel settore industriale godono di agevolazioni contributive sia generali che sociali. Talche' a parita' di condizioni il costo di una certa attivita', inquadrata come industriale e' sicuramente inferiore in misura apprezzabile rispetto al costo di una medesima attivita' inquadrata come terziario. Percio' il diverso inquadramento comporta che il costo del servizio svolto dalla Cleaning sia superiore successivamente a quello di altre ditte concorrenti che svolgono la stessa attivita', ma che restano inquadrate nel settore industriale per effetto dell'inquadramento precedente alla entrata in vigore della legge n. 88/1989. Queste aziende possono continuare a beneficiare dei vantaggi eonomici relativi al settore industriale. Non appare manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalita' della norma in punto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di identiche attivita' che ricevono differente trattamento giuridico, economico. Neppure e' manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' in punto di contrasto con l'art. 41 della Costituzione ove si consideri che l'impresa di pulizie inquadrata dopo l'entrata in vigore della legge n. 8/1989, e quindi nel settore commerciale, trova ostacoli ad esercitare liberamente l'attivita' economica, in presenza di aziende concorrenti che esercitano la stessa attivita' e che possono praticare prezzi minori per effetto del diverso trattamento normativo, del diverso inquadramento e del diverso regime contributivo.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della legge costituzionale e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella parte in cui impone l'inquadramento nel settore industriale per le aziende gia' inquadrate in tale settore, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione; Ordina alla cancelleria di questa pretura di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Latina, addi' 12 febbraio 1993 Il pretore g.d.l.: DIANA Il direttore di cancelleria: CECINELLI 93C0682