N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1993

                                N. 340
 Ordinanza  emessa il 15 aprile 1993 dal tribunale di Ravenna, sezione
 lavoro, nel procedimento civile vertente tra Penazzi Vanni e la  Sers
 S.r.l.
 Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilita'
    della  disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18
    aprile 1962, n. 230 (in virtu' del quale il contratto di lavoro  a
    tempo  determinato  si  considera  a  tempo  indeterminato  ove il
    rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine  fissato)
    - Prospettata violazione del principio di uguaglianza - (Questione
    riproposta  dallo stesso giudice rimettente dopo che la precedente
    questione e' stata dichiarata dalla Corte con ordinanza n. 21/1993
    manifestamente inammissibile mancando nella  precedente  ordinanza
    di rimessione la necessaria motivazione in ordine alla rilevanza).
 (Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 325 e 326).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ritenuto  che  l'ordinanza 29 gennaio 1993, n. 21, con la quale la
 Corte costituzionale  ha  dichiarato  la  manifesta  inammissibilita'
 della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo
 comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, ha  natura  esclusivamente
 formale in quanto fondata sul fatto che questo tribunale ha omesso di
 indicare  i  riferimenti  alla fattispecie concreta necessari ai fini
 della rilevanza della questione proposta per  la  decisione,  sicche'
 rimane  del  tutto impregiudicata la questione sostanziale, che deve,
 come gia' ritenuto, con la precedente  ordinanza  di  rimessione,  di
 essere risolta in sede di giudizio di costituzionalita';
    Rilevato  che il sig. Vanni Penazzi ha proposto appello avverso la
 sentenza 17-21 settembre 1991, con la quale  il  pretore  di  Ravenna
 aveva  respinto  la  domanda  da lui proposta nei confronti della sua
 datrice di lavoro Sers S.r.l. al fine di:
      1) accertare e dichiarare  la  sussistenza  di  un  rapporto  di
 lavoro subordinato a tempo indeterminato fra esso attore e la Sers;
      2)  accertare  e  dichiarare  la  nullita'  del termine di sette
 giorni apposto al contratto 20 ottobre 1990 con la quale la  Sers  lo
 aveva  assunto  con  mansioni  di  marinaio  da  svolgere a bordo del
 rimorchiatore Gladiator;
      3) annullare il licenziamento intimatogli il 20 novembre 1990 ai
 sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e/o dell'art. 19  del
 contratto di lavoro 15 marzo 1989 integrativo aziendale;
      4)  condannare  la  Sers alla reintegra nel posto di lavoro e al
 risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perdute;
      5) accertare e dichiarare  la  nullita'  e/o  l'inesistenza  e/o
 l'inefficacia e/o l'illegittimita' e/o comunque annullare il patto di
 prova  apposto  al  contratto inter partes di cui alla convenzione 1›
 dicembre 1990;
      6) accertare  e  dichiarare  che  fra  le  parti  sussisteva  un
 contratto  di  lavoro  definitivo  e a tempo indeterminato fin dal 1›
 dicembre 1990;
      7)  ove  occorresse  ed  eventualmente  in  via  alternativa e/o
 subordinata accertare e dichiarare che le convenzioni intercorse  fra
 le parti il 26 ottobre 1990 e il 1› dicembre 1990 si concretano in un
 unico   e   ininterrotto  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
 indeterminato, divenuto definitivo anteriormente al 27 dicembre 1990;
      8) annullare perche' privo di giusta causa o giustificato motivo
 il provvedimento di risoluzione del rapporto adottato dalla Sers;
      9) condannare la Sers ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori ed
 ex legge n. 604/1966 e/o ex art. 19  contratto  lavoro  aziendale  15
 marzo  1989  a  reintegrarlo  nel  posto di lavoro e a risarcirlo del
 danno in misura pari alle retribuzioni dovute; il tutto con  vittoria
 di spese e sentenza esecutiva;
    Rilevato  che  a sostegno di tali domande il Penazzi aveva esposto
 di essere stato assunto dalla Sers con convenzione di arruolamento 26
 ottobre 1990 con mansioni di marinaio per la durata di sette giorni e
 che, allo spirare di tale termine, il rapporto era  proseguito  senza
 ulteriore  convenzione  fino  al  28  novembre 1990, quando era stato
 sbarcato per pretesa fine del contratto, per essere  poi  reimbarcato
 il  1›  dicembre  1990,  questa  volta a tempo indeterminato, a bordo
 della nave Asterix, ma nuovamente sbarcato, per decisione unilaterale
 della Sers, il 27 dicembre 1990;
    Rilevato che il pretore con l'indicata  sentenza  ha  respinto  le
 domande  svolte dal Penazzi, avendo ritenuto che il primo rapporto di
 arruolamento in data 26 ottobre 1990 non  sia  stato  trasformato  in
 rapporto  a tempo indeterminato dalla protrazione oltre il termine di
 sette giorni originariamente stabilito per non  essere  le  legge  n.
 230/1962  applicabile  al  rapporto  di  lavoro  nautico, regolato al
 riguardo dalla normativa speciale di cui agli artt.  325  e  326  del
 cod.  nav.,  che prevede la possibilita' di apporre un termine finale
 al contratto non gia' come eccezione ad un sistema che privilegia  la
 durata  del  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato (come quello
 delineato dalla legge n. 230/1962), bensi' come una  modalita'  della
 stipulazione,  ponendo  soltanto  il  limite, per l'arruolamento, del
 termine massimo di un anno, sicche' la  conversione  da  contratto  a
 termine  in  contratto  a tempo indeterminato si ha solo quando venga
 superato il termine massimo di un anno  previsto  dall'art.  326  del
 cod.  civ.,  con  la conseguenza nella fattispecie, come ritenuto dal
 giudicante di primo grado, che la protrazione del  periodo  d'imbarco
 del  Penazzi  oltre  la  data fissata per contratto non determino' la
 trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato
 e il successivo sbarco non puo' essere configurato come licenziamento
 illegittimo perche' privo di giusta causa o di giustificato motivo;
    Tutto cio' premesso e ritenuto che effettivamente gli artt. 325  e
 326  del  cod. nav. dettano, per il contratto di arruolamento a tempo
 determinato, una disciplina diversa rispetto a quella prevista in via
 generale dalla successiva legge 18 aprile 1962, n. 230;
    Ritenuto che una disciplina  differenziata  del  lavoro  marittimo
 puo' in linea generale apparire ragionevole in quanto le esigenze del
 lavoro  marittimo  si presentano diverse rispetto a quelle del lavoro
 terrestre, ma che tale differenza non  sembra  sussistere  in  ordine
 alle   norme   riguardanti  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  in
 particolare quando le parti abbiano concordemente stabilito una certa
 durata e il rapporto prosegua anche  dopo  la  scadenza  del  termine
 contrattualmente fissato;
    Ritenuto che allo stato attuale della legislazione, caratterizzata
 dalla  esistenza nel cod. nav. di disposizioni speciali sul contratto
 di arruolamento, non pare che al rapporto di lavoro marittimo a tempo
 determinato possa essere applicata direttamente dal giudice ordinario
 o in via analogica o in sede di interpretazione e coordinamento della
 normativa vigente la disciplina di cui  all'art.  2,  secondo  comma,
 della  legge 18 aprile 1962, n. 230, come risulta anche dal fatto che
 la  legge  22  marzo  1986,  n.  84,  nell'inserire  all'art.  1  una
 previsione  specificamente  concernente i rapporti di lavoro relativi
 alla navigazione aerea (art. 1, lett. f), non ha fatto menzione della
 navigazione marittima;
    Ritenuto che appare violato il principio  di  uguaglianza  di  cui
 all'art.  3  della  Costituzione  e che tale violazione e' tanto piu'
 evidente  e   irragionevole   dopo   la   modificazione   legislativa
 concernente i rapporti di lavoro inerenti alla navigazione aerea, per
 i  quali  ricorrono,  come  e ancor piu' che per quella marittima, le
 esigenze che  potrebbero  giustificare  una  disciplina  parzialmente
 diversa rispetto ai rapporti di lavoro "terrestre";
    Rienuto che la questione non e' risolta dalla sentenza della Corte
 costituzionale  3  aprile 1987, n. 96, che ha esteso l'applicabilita'
 al  personale  marittimo  navigante  delle  imprese  di   navigazione
 dell'intera  legge  n.  604/1986  e  dell'art.  18  dello statuto dei
 lavoratori  in  materia  di  licenziamenti  individuali  e   relative
 garanzie  di  tutela,  sia  perche'  la questione da quella decisione
 affrontata non coincide, come esattamente ritenuto dal  pretore,  con
 quella  che  qui  interessa,  dal  momento  che,  essendo  rimasto il
 rapporto di arruolamento a termine tale anche dopo  la  scadenza  del
 termine  pattuito,  non  si  configura nella specie un vero e proprio
 licenziamento;
    Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione  del
 presente  giudizio,  come  evidenziato  dalla sentenza del pretore di
 Ravenna, fondata appunto sulla particolare  disciplina  riservata  ai
 rapporti di lavoro marittimo;
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma,  della  legge
 18 aprile 1962, n. 230, con riferimento agli artt. 325 e 326 del Cod.
 nav.,  per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
 cui  non  prevede  la  sua  applicabilita'  ai  rapporti  di   lavoro
 marittimo;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria,  copia  della
 presente  ordinanza  venga notificata al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e  altresi'  comunicata  ai  Presidenti  dei  due  rami  del
 Parlamento;
    Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del
 giudizio della Corte costituzionale.
      Ravenna, addi' 15 aprile 1993
                         Il presidente: AGNOLI

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