N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1993
N. 340 Ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal tribunale di Ravenna, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra Penazzi Vanni e la Sers S.r.l. Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Ritenuta inapplicabilita' della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (in virtu' del quale il contratto di lavoro a tempo determinato si considera a tempo indeterminato ove il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine fissato) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza - (Questione riproposta dallo stesso giudice rimettente dopo che la precedente questione e' stata dichiarata dalla Corte con ordinanza n. 21/1993 manifestamente inammissibile mancando nella precedente ordinanza di rimessione la necessaria motivazione in ordine alla rilevanza). (Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma). (Cost., artt. 3, 325 e 326).(GU n.27 del 30-6-1993 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che l'ordinanza 29 gennaio 1993, n. 21, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, ha natura esclusivamente formale in quanto fondata sul fatto che questo tribunale ha omesso di indicare i riferimenti alla fattispecie concreta necessari ai fini della rilevanza della questione proposta per la decisione, sicche' rimane del tutto impregiudicata la questione sostanziale, che deve, come gia' ritenuto, con la precedente ordinanza di rimessione, di essere risolta in sede di giudizio di costituzionalita'; Rilevato che il sig. Vanni Penazzi ha proposto appello avverso la sentenza 17-21 settembre 1991, con la quale il pretore di Ravenna aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti della sua datrice di lavoro Sers S.r.l. al fine di: 1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra esso attore e la Sers; 2) accertare e dichiarare la nullita' del termine di sette giorni apposto al contratto 20 ottobre 1990 con la quale la Sers lo aveva assunto con mansioni di marinaio da svolgere a bordo del rimorchiatore Gladiator; 3) annullare il licenziamento intimatogli il 20 novembre 1990 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e/o dell'art. 19 del contratto di lavoro 15 marzo 1989 integrativo aziendale; 4) condannare la Sers alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perdute; 5) accertare e dichiarare la nullita' e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimita' e/o comunque annullare il patto di prova apposto al contratto inter partes di cui alla convenzione 1 dicembre 1990; 6) accertare e dichiarare che fra le parti sussisteva un contratto di lavoro definitivo e a tempo indeterminato fin dal 1 dicembre 1990; 7) ove occorresse ed eventualmente in via alternativa e/o subordinata accertare e dichiarare che le convenzioni intercorse fra le parti il 26 ottobre 1990 e il 1 dicembre 1990 si concretano in un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, divenuto definitivo anteriormente al 27 dicembre 1990; 8) annullare perche' privo di giusta causa o giustificato motivo il provvedimento di risoluzione del rapporto adottato dalla Sers; 9) condannare la Sers ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori ed ex legge n. 604/1966 e/o ex art. 19 contratto lavoro aziendale 15 marzo 1989 a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirlo del danno in misura pari alle retribuzioni dovute; il tutto con vittoria di spese e sentenza esecutiva; Rilevato che a sostegno di tali domande il Penazzi aveva esposto di essere stato assunto dalla Sers con convenzione di arruolamento 26 ottobre 1990 con mansioni di marinaio per la durata di sette giorni e che, allo spirare di tale termine, il rapporto era proseguito senza ulteriore convenzione fino al 28 novembre 1990, quando era stato sbarcato per pretesa fine del contratto, per essere poi reimbarcato il 1 dicembre 1990, questa volta a tempo indeterminato, a bordo della nave Asterix, ma nuovamente sbarcato, per decisione unilaterale della Sers, il 27 dicembre 1990; Rilevato che il pretore con l'indicata sentenza ha respinto le domande svolte dal Penazzi, avendo ritenuto che il primo rapporto di arruolamento in data 26 ottobre 1990 non sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato dalla protrazione oltre il termine di sette giorni originariamente stabilito per non essere le legge n. 230/1962 applicabile al rapporto di lavoro nautico, regolato al riguardo dalla normativa speciale di cui agli artt. 325 e 326 del cod. nav., che prevede la possibilita' di apporre un termine finale al contratto non gia' come eccezione ad un sistema che privilegia la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come quello delineato dalla legge n. 230/1962), bensi' come una modalita' della stipulazione, ponendo soltanto il limite, per l'arruolamento, del termine massimo di un anno, sicche' la conversione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si ha solo quando venga superato il termine massimo di un anno previsto dall'art. 326 del cod. civ., con la conseguenza nella fattispecie, come ritenuto dal giudicante di primo grado, che la protrazione del periodo d'imbarco del Penazzi oltre la data fissata per contratto non determino' la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato e il successivo sbarco non puo' essere configurato come licenziamento illegittimo perche' privo di giusta causa o di giustificato motivo; Tutto cio' premesso e ritenuto che effettivamente gli artt. 325 e 326 del cod. nav. dettano, per il contratto di arruolamento a tempo determinato, una disciplina diversa rispetto a quella prevista in via generale dalla successiva legge 18 aprile 1962, n. 230; Ritenuto che una disciplina differenziata del lavoro marittimo puo' in linea generale apparire ragionevole in quanto le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre, ma che tale differenza non sembra sussistere in ordine alle norme riguardanti la durata del rapporto di lavoro in particolare quando le parti abbiano concordemente stabilito una certa durata e il rapporto prosegua anche dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato; Ritenuto che allo stato attuale della legislazione, caratterizzata dalla esistenza nel cod. nav. di disposizioni speciali sul contratto di arruolamento, non pare che al rapporto di lavoro marittimo a tempo determinato possa essere applicata direttamente dal giudice ordinario o in via analogica o in sede di interpretazione e coordinamento della normativa vigente la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, come risulta anche dal fatto che la legge 22 marzo 1986, n. 84, nell'inserire all'art. 1 una previsione specificamente concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea (art. 1, lett. f), non ha fatto menzione della navigazione marittima; Ritenuto che appare violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e che tale violazione e' tanto piu' evidente e irragionevole dopo la modificazione legislativa concernente i rapporti di lavoro inerenti alla navigazione aerea, per i quali ricorrono, come e ancor piu' che per quella marittima, le esigenze che potrebbero giustificare una disciplina parzialmente diversa rispetto ai rapporti di lavoro "terrestre"; Rienuto che la questione non e' risolta dalla sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1987, n. 96, che ha esteso l'applicabilita' al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione dell'intera legge n. 604/1986 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti individuali e relative garanzie di tutela, sia perche' la questione da quella decisione affrontata non coincide, come esattamente ritenuto dal pretore, con quella che qui interessa, dal momento che, essendo rimasto il rapporto di arruolamento a termine tale anche dopo la scadenza del termine pattuito, non si configura nella specie un vero e proprio licenziamento; Ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio, come evidenziato dalla sentenza del pretore di Ravenna, fondata appunto sulla particolare disciplina riservata ai rapporti di lavoro marittimo;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, con riferimento agli artt. 325 e 326 del Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai rapporti di lavoro marittimo; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e altresi' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del giudizio della Corte costituzionale. Ravenna, addi' 15 aprile 1993 Il presidente: AGNOLI 93C0688