N. 342 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1991- 8 giugno 1993

                                N. 342
 Ordinanza   emessa   il   30   aprile   1991  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale l'8 giugno 1993) dalla  pretura  di  Brescia,  sezione
 distaccata  di  Chiari,  nel  procedimento  penale  a carico di Bruno
 Luciano
 Reati e pene - Allontanamento dal luogo di arresto domiciliare -
    Rientro volontario  -  Lamentata  impossibilita'  di  applicazione
    dell'attenuante   prevista   per   l'analogo   reato  di  evasione
    (costituzione in carcere) - Disparita' di trattamento.
 (C.P., art. 385, quarto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                              IL PRETORE
    All'esito dell'istruttoria dibattimentale;
                           RITENUTO IN FATTO
       a) che Bruno Luciano,  nato  in  Ugento  il  2  aprile  1954  e
 residente  in  Pontoglio  in  via  Francesca n. 18, e' stato tratto a
 giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art.  385,
 terzo comma, del c.p. perche' il 19 ottobre 1990 si allontanava dalla
 propria  abitazione ove era stato sottoposto agli arresti domiciliari
 con ordinanza del 24 settembre  1990  del  g.i.p.  del  tribunale  di
 Bergamo;
       b) che l'imputato nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 446
 e 444 del c.p.p. ha chiesto l'applicazione della pena di giorni 54 di
 reclusione  cosi'  determinata:  pena  base  mesi sei, ridotta a mesi
 quattro per le attenuanti generiche, a mesi due e  giorni  venti  per
 l'attenuante  di  cui  al  quarto  comma  dell'art. 385 del c.p. ed a
 giorni 54 per l'art. 444 del c.p.p.;
       c) che il p.m. non ha prestato consenso in  quanto  non  poteva
 operarsi  la diminuzione della pena per l'attenuante di cui al quarto
 comma  dell'art.  385  non  applicabile  alla   fattispecie   perche'
 l'imputato  non  si  costitui'  in  carcere  ne' avrebbe potuto farlo
 essendo agli arresti domiciliari;
       d) che risulta provato dalla disposizioni dei  testi  esaminati
 che  in  effetti  l'imputato  nella  tarda serata del 19 ottobre 1990
 rientro' nella propria abitazione;
    Considerato che:
      1) le due ipotesi delittuose punite rispettivamente dal primo  e
 dal  terzo  comma  dell'art.  385  del  c.p.  tutelano lo stesso bene
 giuridico (Cass. 17 novembre 1988, in  Foro  It.  Rep.  1989  -  Voce
 evasione, n. 3);
      2)  per  il modo con cui e' stata formulata, la disposizione del
 quarto comma dell'art. 385 del c.p. e'  inapplicabile  alla  concreta
 fattispecie;
      3)  il  ravvedimento  attuoso  dell'evaso,  identico quanto agli
 effetti, viene favorevolmente valutato solo nell'ipotesi prevista dal
 primo comma dell'art. 385 del c.p.;
      4) appare evidente la disparita'  di  trattamento  prevista  dal
 legislatore  in  relazione  al  principio  sancito  dall'art. 3 della
 Costituzione:
      5) l'eccezione di incostituzionalita' sollevata al riguardo  dal
 difensore dell'imputato non e', pertanto, manifestamente infondata ed
 e'  rilevante  ai  fini  della decisione perche' nel suo accoglimento
 deriverebbe l'applicabilita' della pena richiesta ai sensi  dell'art.
 444 del c.p.p.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale del quarto comma dell'art. 385 del c.p.,
 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte  in  cui  non
 consente  che l'attenuante da esso prevista possa applicarsi al reato
 previsto dal terzo comma dello stesso articolo;
    Sospende il giudizio per la rilevanza della questione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che questa ordinanza venga notificata alla Presidenza  del
 Consiglio  dei Ministri e comunicata alla Presidenza delle due Camere
 del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
      Chiari, addi' 30 aprile 1991
                         Il pretore: BUTTICE'

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