N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1992- 9 giugno 1993
N. 346 Ordinanza emessa il 20 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 giugno 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Penna Elsa contro l'intendenza di finanza di Torino Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Rendite vitalizie corrisposte a ex parlamentari ed ex giudici della Corte costituzionale - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per le pensioni corrisposte al personale del pubblico impiego - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul principio di capacita' contributiva. (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2-bis, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.27 del 30-6-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/960 presentato il 13 gennaio 1992 (avverso s/rif su i. rimb. Irpef, trat. fine rapp.) da Penna Elsa, residente a Torino in via Tenivelli n. 12, contro l'Intendenza di finanza di Torino; Letti gli atti; Sentita la contribuente, presente personalmente; nessuno e' intervenuto in rappresentanza dell'intendenza di finanza di Torino; Udito il relatore Causo dott. Giglio; RITENUTO IN FATTO Ricorso proposto dalla signora Penna Elsa avverso il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso dell'Irpef applicata sull'intera somma corrispostale a titolo di trattamento di quiescenza, senza aver potuto beneficiare dell'abbattimento del 40% dell'imponibile, cosi' come invece e' previsto dalla legge per le pensioni a favore dei parlamentari e di altre categorie equiparate. E poiche' la contribuente ritiene discriminatorio detto trattamento nei confronti di tutti gli altri pensionati, violando gli artt. 3 e 53 della Costituzione, considerato il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino all'istanza di rimborso dell'Irpef in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 2- bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, solleva eccezione di incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione in relazione all'art. 2- bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154. La Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' sollevata dalla contribuente.
P. Q. M. La Commissione sospende la decisione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Torino, addi' 20 novembre 1992 Il presidente: DAMIANO 93C0694