N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1993

                                N. 348
 Ordinanza  emessa  il  29  aprile  1993  dal  pretore  di Perugia nel
 procedimento civile vertente tra Arborio Rigano Angela Maria ed altri
 e Verdacchi Antonio
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida
    di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto -
    Operativita' di diritto in caso di trattative senza esito, per  un
    nuovo  canone  -  Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla
    proroga anche in presenza di  necessita'  propria  -  Lesione  dei
    principi di tutela della proprieta' privata.
 (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, e legge 8 agosto
    1992, n. 359).
 (Cost., art. 42).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  n.
 775/1993 r.g. aff. cont. promossa da Arborio Rigano  Angela  Maria  e
 Arborio Mario, attori, rappresentanti e difesi dal dott. proc. Angelo
 Frioni  e  presso lo stesso domiciliati in Perugia, via Alessi n. 32,
 contro Verdacchi Antonio, convenuto, rappresentato e difeso dall'avv.
 Pietro Migliosi e presso lo stesso domiciliato in  Perugia,  via  dei
 Priori n. 84.
    Oggetto:   non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis, del d.l.  11
 luglio  1992,  n.  333,  convertito  con  modificazioni nella legge 8
 agosto 1992, n. 359, in  relazione  all'art.  42  della  Costituzione
 della Repubblica italiana. Questione sollevata d'ufficio.
           Svolgimento del processo e motivi della decisione
    A  scioglimento  della  riserva  di  cui  al verbale di udienza 13
 aprile 1993, ritenuto che:
       a) gli attori hanno intimato sfratto per  finita  locazione  al
 convenuto relativamente all'immobile sito nella via Carlo Pisacane n.
 22  /a,  di  questa  citta'  allegando  la scadenza contrattuale gia'
 verificatasi il 31 marzo  1993.  Il  convenuto  si  e'  opposto  alla
 convalida dello sfratto non contestando la scadenza contrattuale come
 indicata  dagli  attori, ma invocando l'applicazione alla fattispecie
 dell'art. 11, comma II-bis, della  legge  n.  359/1992  secondo  cui,
 venendo  a  scadere  il  contratto  di  locazione  in data successiva
 all'entrata in vigore della legge e non  trovando  le  parti  accordo
 circa  il  nuovo canone, il contratto e' automaticamente prorogato di
 due anni dalla scadenza pattizia;
       b) sussistono elementi di  prova  che  effettivamente  si  sono
 svolte  trattative  tra le parti riguardo al nuovo canone, e che tali
 trattative non hanno avuto  esito  positivo,  dal  che  consegue  che
 questo  pretore  non  puo'  decidere  la  causa  senza decidere circa
 l'applicabilita' alla fattispecie della legge di cui sopra;
       c)   non   e'  infondato  il  dubbio  circa  la  illegittimita'
 costituzionale di tale legge sulle seguenti considerazioni:
       1) non puo' sussistere dubbi circa il fatto che il legislatore,
 coll'imporre una proroga forzata del contratto di  locazione,  appone
 un  limite  alla  proprieta'  privata  degli  immobili,  privando  il
 proprietario della facolta' di farne liberamente  uso  per  due  anni
 dopo la scadenza del contratto stesso;
       2)  i  limiti alla proprieta' privata debbono essere correlati,
 secondo l'art. 42 della Costituzione, ad un vantaggio per  l'utilita'
 generale,  in  armonia  col principio che assegna alla proprieta' una
 funzione anche di carattere sociale;
       3) nella specie non vede  questo  Pretore  quale  interesse  di
 carattere generale intenda soddisfare la legge di cui qui si discute,
 ne' in proposito sembra ancora lecito allegare una pretesa situazione
 di  emergenza  abitativa  che  il legislatore invoca anche piu' volte
 all'anno  da  circa  mezzo  secolo  e  che  autorevolmente  la  Corte
 costituzionale ha ormai da vari anni escluso (Corte costituzionale n.
 108/1986),  ed  ha escluso con riguardo ad una legge, la n. 118/1985,
 che per certi profili era meno punitiva di quella  in  esame  per  il
 proprietario, in quanto gli assegnava un aumento di canone e gli dava
 la  facolta'  di  riavere  l'immobile per le esigenze proprie e della
 propria famiglia (art. 1 n. 9- bis);
       4) da taluni giudici di merito si e' creduto  di  ravvisare  un
 pubblico   interesse  nella  opportunita'  di  evitare  un  passaggio
 traumatico dal regime vincolistico ad  uno  di  sostanziale  liberta'
 della  contrattazione  e quindi nella particolarita' della situazione
 che avrebbe imposto il ricorso alla proroga: ma tale tesi non  sembra
 sostenibile.  Infatti  la  legge in esame lungi dall'avere introdotto
 una liberta' nella contrattazione, che significa liberta' nel  canone
 e  nella  durata  del  contratto,  ha  solo  concesso  la facolta' di
 derogare al canone massimo di legge contro una durata  di  otto  anni
 della  locazione, bilanciando la misura del canone con la eccezionale
 durata e stabilita' del rapporto: nessun impatto traumatico,  quindi,
 che  esigesse  un sacrificio del locatore, ma solo possibilita' di un
 nuovo assetto delle posizioni dei contraenti;
       5) inoltre, ove  pure,  per  assurdo,  il  preteso  "traumatico
 impatto"  avesse  a  verificarsi,  non  si  vede  per  qual motivo ne
 dovrebbe fare le spese esclusivamente il  locatore  e  non  anche  il
 conduttore:  in  altri termini se la proroga era destinata ad indurre
 le parti a concludere un patto in deroga  alla  disciplina  dell'equo
 canone,  non  si  poteva, per ottenere questo fine, far pressione con
 l'arma della proroga su  una  sola  delle  parti,  ma  occorreva,  in
 omaggio ai richiamati principi di cui all'art. 42 della Costituzione,
 far  gravare su entrambe le parti del rapporto il peso del meccanismo
 che  a  quel  patto  doveva  indurle;  diversamente  unilaterale   ed
 eccessivo si manifesta il sacrificio, che sembra porsi fuori e contro
 quei principi;
                               P. Q. M.
    Promuove di ufficio il giudizio di costituzionalita' dell'art. 11,
 comma  II- b del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge n.
 359 in relazione all'art. 42 della Costituzione, essendo la questione
 non manifestamente infondata;
    Ordina  che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente
 ordinanza sia comunicata alle parti, nonche' al signor Presidente del
 Consiglio dei Ministri e ai signori Presidenti delle due  Camere  del
 Parlamento;
    Sospende  il processo e ordina l'immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
      Perugia, addi' 29 aprile 1993
                           Il pretore: SALVI

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