N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1993
N. 348 Ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Arborio Rigano Angela Maria ed altri e Verdacchi Antonio Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operativita' di diritto in caso di trattative senza esito, per un nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Lesione dei principi di tutela della proprieta' privata. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, e legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., art. 42).(GU n.27 del 30-6-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 775/1993 r.g. aff. cont. promossa da Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario, attori, rappresentanti e difesi dal dott. proc. Angelo Frioni e presso lo stesso domiciliati in Perugia, via Alessi n. 32, contro Verdacchi Antonio, convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Migliosi e presso lo stesso domiciliato in Perugia, via dei Priori n. 84. Oggetto: non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana. Questione sollevata d'ufficio. Svolgimento del processo e motivi della decisione A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 13 aprile 1993, ritenuto che: a) gli attori hanno intimato sfratto per finita locazione al convenuto relativamente all'immobile sito nella via Carlo Pisacane n. 22 /a, di questa citta' allegando la scadenza contrattuale gia' verificatasi il 31 marzo 1993. Il convenuto si e' opposto alla convalida dello sfratto non contestando la scadenza contrattuale come indicata dagli attori, ma invocando l'applicazione alla fattispecie dell'art. 11, comma II-bis, della legge n. 359/1992 secondo cui, venendo a scadere il contratto di locazione in data successiva all'entrata in vigore della legge e non trovando le parti accordo circa il nuovo canone, il contratto e' automaticamente prorogato di due anni dalla scadenza pattizia; b) sussistono elementi di prova che effettivamente si sono svolte trattative tra le parti riguardo al nuovo canone, e che tali trattative non hanno avuto esito positivo, dal che consegue che questo pretore non puo' decidere la causa senza decidere circa l'applicabilita' alla fattispecie della legge di cui sopra; c) non e' infondato il dubbio circa la illegittimita' costituzionale di tale legge sulle seguenti considerazioni: 1) non puo' sussistere dubbi circa il fatto che il legislatore, coll'imporre una proroga forzata del contratto di locazione, appone un limite alla proprieta' privata degli immobili, privando il proprietario della facolta' di farne liberamente uso per due anni dopo la scadenza del contratto stesso; 2) i limiti alla proprieta' privata debbono essere correlati, secondo l'art. 42 della Costituzione, ad un vantaggio per l'utilita' generale, in armonia col principio che assegna alla proprieta' una funzione anche di carattere sociale; 3) nella specie non vede questo Pretore quale interesse di carattere generale intenda soddisfare la legge di cui qui si discute, ne' in proposito sembra ancora lecito allegare una pretesa situazione di emergenza abitativa che il legislatore invoca anche piu' volte all'anno da circa mezzo secolo e che autorevolmente la Corte costituzionale ha ormai da vari anni escluso (Corte costituzionale n. 108/1986), ed ha escluso con riguardo ad una legge, la n. 118/1985, che per certi profili era meno punitiva di quella in esame per il proprietario, in quanto gli assegnava un aumento di canone e gli dava la facolta' di riavere l'immobile per le esigenze proprie e della propria famiglia (art. 1 n. 9- bis); 4) da taluni giudici di merito si e' creduto di ravvisare un pubblico interesse nella opportunita' di evitare un passaggio traumatico dal regime vincolistico ad uno di sostanziale liberta' della contrattazione e quindi nella particolarita' della situazione che avrebbe imposto il ricorso alla proroga: ma tale tesi non sembra sostenibile. Infatti la legge in esame lungi dall'avere introdotto una liberta' nella contrattazione, che significa liberta' nel canone e nella durata del contratto, ha solo concesso la facolta' di derogare al canone massimo di legge contro una durata di otto anni della locazione, bilanciando la misura del canone con la eccezionale durata e stabilita' del rapporto: nessun impatto traumatico, quindi, che esigesse un sacrificio del locatore, ma solo possibilita' di un nuovo assetto delle posizioni dei contraenti; 5) inoltre, ove pure, per assurdo, il preteso "traumatico impatto" avesse a verificarsi, non si vede per qual motivo ne dovrebbe fare le spese esclusivamente il locatore e non anche il conduttore: in altri termini se la proroga era destinata ad indurre le parti a concludere un patto in deroga alla disciplina dell'equo canone, non si poteva, per ottenere questo fine, far pressione con l'arma della proroga su una sola delle parti, ma occorreva, in omaggio ai richiamati principi di cui all'art. 42 della Costituzione, far gravare su entrambe le parti del rapporto il peso del meccanismo che a quel patto doveva indurle; diversamente unilaterale ed eccessivo si manifesta il sacrificio, che sembra porsi fuori e contro quei principi;
P. Q. M. Promuove di ufficio il giudizio di costituzionalita' dell'art. 11, comma II- b del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge n. 359 in relazione all'art. 42 della Costituzione, essendo la questione non manifestamente infondata; Ordina che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonche' al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il processo e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Perugia, addi' 29 aprile 1993 Il pretore: SALVI 93C0696