N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1993
N. 349 Ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Demoro Maurizio e l'A.M.T. di Genova Previdenza e assistenza sociale - Assistenza al figlio nel primo anno di vita - Padre e madre lavoratori - Diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per i primi sei mesi - Estensione al padre, lavoratore subordinato, in alternativa alla madre, solo se anche la madre e' lavoratrice subordinata e non se, invece, e' (come nel caso) lavoratrice autonoma - Disparita' di trattamento basata sul sesso - Deteriore trattamento delle lavoratrici autonome rispetto a quelle subordinate - Violazione dei principi di protezione della famiglia, dell'infanzia e della materinta' anche nel lavoro. (Legge 9 dicembre 1977, n. 907, art. 7). (Cost., artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37).(GU n.27 del 30-6-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa ex art. 700 del c.p.c. promossa da Demoro Maurizio nei confronti di A.M.T. di Genova; PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 700 del c.p.c. depositato in cancelleria il 14 aprile 1993 Demoro Maurizio premesso di essere coniugato con Arata Maura, di professione commerciante, e di essere divenuto padre di una bambina in data 4 gennaio 1993, lamentava che l'A.M.T. (Azienda municipalizzata trasporti di Genova) di cui era dipendente aveva respinto la sua istanza di poter usufruire di un periodo di astensione facoltativa parzialmente retribuita ex art. 7 della legge n. 903/1977 onde accudire la figlia neonata. Chiedeva che il pretore ordinasse in via d'urgenza all'A.M.T. di ammetterlo alla fruizione del predetto beneficio. Il pretore disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 5 maggio 1993 a cui si costituiva l'A.M.T. che resisteva alla domanda del Demoro eccependo la carenza del presupposto del diritto all'astensione facoltativa dal servizio che, a suo dire, era rappresentato dallo status di lavoratrice subordinata in capo alla consorte del ricorrente. Il pretore, sentito il ricorrente, si riserva di decidere. Sciogliendo la riserva il pretore svolge le seguenti CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 1. - L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) estende al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del figlio e il trattamento economico per il periodo di astensione previsti per la madre lavoratrice dagli artt. 7 e 15, secondo comma, della legge n. 1204/1971. Gli oneri posti a carico del padre lavoratore che intende esercitare tale diritto dai secondo e terzo comma dello stesso art. 7 e la circostanza che la norma riconosce al padre il diritto di astensione "in alternativa alla madre lavoratrice" indicano in modo inequivocabile che il padre lavoratore puo' fruire del diritto in esame solo se anche il coniuge e lavoratrice subordinata. La madre lavoratrice subordinata invece puo' fruire del diritto di cui si discute in ogni caso (sempre che non intende rinunciarvi a favore del marito lavoratore) indipendentemente dall'attivita' svolta dal coniuge (artt. 1 e 7 della legge n. 1204/1971). 2. - Ritiene il pretore che tale disciplina sia di dubbia costituzionalita' in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione. 3. - Sotto un primo profilo la disciplina sopra richiamata realizza una disparita' di trattamento basato sul sesso, la madre coniugata con un lavoratore autonomo puo' godere del beneficio in parola che invece e' negato al padre coniungato con una lavoratrice autonoma. La Corte costituzionale ha riconosciunto (sentenza n. 179/1993) che la differenza di sesso non giustifica piu' alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, una rigida distinzione dei ruoli tra genitori per quanto riguarda l'assistenza dei figli. La disparita' di trattamento sopra descritta non sembra dunque giustificata. 4. - Il superiore interesse del bambino ad avere garantita nel primo anno di vita la presenza di quello dei due genitori che sia meglio in grado di assisterlo risulta compromesso dalla disciplina in oggetto. Tale interesse esige infatti che i genitori possano scegliere chi fra loro debba momentaneamente sospendere la propria attivita' lavorativa per dedicarsi al figlio e che tale scelta sia adottata con esclusione riguardo alle esigenze del bambino (v. sentenza Corte costituzionale n. 179/1993). Nel caso in esame invece la scelta della madre come colei che dovra' dedicarsi al figlio e' imposta dall'impossibilita' per il padre di ottenere la sospensione dal lavoro. 5. - Cio' sembra al pretore determinare una ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione questa volta in riferimento al trattamento deteriore delle lavoratrici autonome rispetto a quello riservato alle lavoratrici subordinate quando entrambe siano coniugate con un lavoratore subordinato. Mentre le seconde, in caso di maternita', possono scegliere - d'accordo con il marito - di non sospendere l'attivita' lavorativa senza per questo arrecare nocumento al figlio (che potra' essere accudito dal padre) le prime sono costrette a sospendere o a ridurre l'attivita' lavorativa (o a sacrificare i diritti del figlio). Ritiene il Pretore che non possano venire in considerazione in senso contrario alla fondatezza della questione le diversita' relative alle due situazioni, rispettivamente della lavoratrice subordinata e di quella autonoma, poiche' nel caso in esame (a differenza di quello preso in considerazione nella sentenza n. 181/1983 della Corte costituzionale) non si tratta di estendere norme previste per il lavoro subordinato a quello autonomo ma di equiparare il lavoratore subordinato alla lavoratrice subordinata. 6. - La questione costituzionale cosi' prospettata e' rilevante nel giudizio in corso, dalla sua risoluzione dipende infatti la decisione sul ricorso presentato dal Demoro.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907, nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa del lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino solo nell'ipotesi in cui anche il coniuge sia lavoratrice subordinata per violazione degli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Sospende il giudizio in corso. Genova, addi' 11 maggio 1993 Il pretore: VIGORRI 93C0697