N. 291 ORDINANZA 11 - 24 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  G.I.P  presso  la  pretura  -  Opposizione  alla
 richiesta  di  archiviazione  - Provvedimento a norma dell'art.  554,
 secondo comma, del c.p.p. - Esclusione della convocazione delle parti
 per l'udienza camerale - Disparita' di  trattamento  tra  la  persona
 indagata  e  la  persona  offesa  dal reato - Identica questione gia'
 dichiarata infondata dalla Corte (sentenza n.  123/1993) -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  art. 156, secondo
 comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  156,  secondo
 comma,  del  d.lgs.  28  luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal giudice per  le  indagini
 preliminari  presso  la  Pretura di Perugia nel procedimento penale a
 carico di Aureliana Del  Commoda  iscritta  al  n.  19  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  26  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel  procedimento penale nei confronti di Aureliana
 Del Commoda per il reato di cui all'art 594 del codice  di  procedura
 penale,  nel  corso  del  quale  la  persona  offesa  aveva  proposto
 opposizione alla richiesta di archiviazione  formulata  dal  pubblico
 ministero,  il  giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
 circondariale di  Perugia  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  156,  secondo  comma, del d.lgs. 28 luglio
 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice  di  procedura  penale),  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  nella  parte  in cui tale norma dispone che il giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  la  pretura,  a  seguito   di
 opposizione   alla  richiesta  di  archiviazione,  provvede  a  norma
 dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale e non  a
 norma  del  combinato  disposto di cui agli artt. 419, terzo comma, e
 409, secondo, terzo quarto e quinto comma  del  codice  di  procedura
 penale;
      che,  secondo  il  giudice  remittente,  la  norma  impugnata  -
 escludendo la convocazione delle parti per una  udienza  camerale  ai
 sensi  dell'art.  127  del  codice  di  procedura  penale  in caso di
 opposizione della persona  offesa  alla  richiesta  di  archiviazione
 avanzata  dal  pubblico  ministero  -  determinerebbe,  in violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione,  una  arbitraria   disparita'   di
 trattamento  sia tra la persona sottoposta alle indagini e la persona
 offesa dal reato sia tra l'indagato in un procedimento  pretorile  ed
 il soggetto che assume la medesima posizione nel procedimento dinanzi
 al tribunale;
      che,  in  particolare,  ad  avviso  del  giudice  remittente, la
 mancata previsione della udienza in camera  di  consiglio  a  seguito
 dell'opposizione   della  persona  offesa  lederebbe  l'esigenza  del
 contraddittorio che e' condizione della piena esplicazione dei poteri
 della parte pubblica e del  diritto  di  difesa  dell'indagato  e  si
 porrebbe  in  contrasto  con  il  principio  di  parita' delle parti,
 essenziale per la realizzazione del giusto processo;
      che,  inoltre,  la norma denunciata si porrebbe in contrasto con
 l'art.   3   della   Costituzione   anche   perche'   la   disciplina
 dell'opposizionealla  richiesta  di  archiviazione  nel  procedimento
 pretorile negherebbe in radice il diritto  di  difesa  della  persona
 sottoposta  alle  indagini e darebbe vita a disparita' di trattamento
 tra le persone sottoposte ad indagine nell'ambito di un  procedimento
 pretorile e quelle indagate per reati rientranti nella competenza del
 tribunale;
      che  nel  giudizio  dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  osservando che la questione
 all'esame della  Corte  e'  identica  a  quella  gia'  sollevata  con
 l'ordinanza  n.  495  del  1992  dallo  stesso giudice a quo in altro
 procedimento penale sempre nei confronti di Aureliana Del Commoda,  e
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che  identica  questione  e'  stata  gia'  dichiarata
 infondata  da  questa  Corte  in   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione  (sent. n. 123 del 1993), sul rilievo che il legislatore
 - nell'escludere il rito camerale nell'ipotesi di  opposizione  della
 persona  offesa  alla richiesta di archiviazione e nel prevedere "per
 questa fase del procedimento la sola contrapposizione  tra  due  atti
 formali  quali  la  richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
 ministero e l'opposizione  a  tale  richiesta  avanzata  dalla  parte
 interessata   alla   prosecuzione  delle  indagini"  -  ha  agito  in
 attuazione del principio di massima  semplificazione  previsto  dalla
 direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 per il
 procedimento  dinanzi  al  pretore,  senza  varcare  le  soglie della
 ragionevolezza;
      che, nella citata sentenza n. 123 del  1993,  e'  stata  esclusa
 anche  l'esistenza  di  una  disparita' di trattamento tra la persona
 indagata nel procedimento  pretorile  e  quella  sottoposta  al  rito
 operante  dinanzi  al Tribunale sempre in considerazione dei "criteri
 di massima semplificazione" previsti dalla  direttiva  n.  103  della
 legge di delegazione n. 81 del 1987;
      che  nell'ordinanza  di remissione non sono stati dedotti motivi
 nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  156,  secondo  comma, del d.lgs. 28 luglio
 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice di procedura penale), sollevata, con  riferimento  all'art.  3
 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
 Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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