N. 293 ORDINANZA 23 - 24 giugno 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Minori - Interruzione volontaria della gravidanza - Giudice tutelare - Richiesta - Assenso anche di uno solo dei genitori - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 196/1987 e ordinanza n. 463/1988) - Funzione del giudice tutelare quale strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12). (Cost., art. 2).(GU n.27 del 30-6-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1992 dal Pretore di Cuneo nel procedimento per interruzione volontaria della gravidanza sull'istanza di una minore, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti l'atto di intervento dell'Associazione Antenne nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che nel corso del procedimento relativo alla richiesta di una minore per ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza, il Pretore di Cuneo, in funzione di giudice tutelare, premesso che il procedimento e' fondato sull'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, fa presente che detto articolo, a sua volta, "suppone l'articolo 4 della stessa legge che ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in ogni caso accusate dalla gestante nel promuovere la procedura abortiva"; che questa disposizione sarebbe, ad avviso del rimettente, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e fra questi quello di nascere, poiche' "non prevede alcuna di quelle necessarie cautele" indicate dalla Corte nella sentenza n. 27 del 1975, ne' prevede "uno stato di grave pericolo provocato da una effettiva malattia (Corte costituzionale, sent. n. 23 del 1981) cosi' da bilanciare il diritto alla vita del concepito con quello alla salute della madre"; che il giudice a quo solleva pertanto questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge n. 194 del 1978, ritenendo la questione rilevante "perche' per provvedere in ordine alla richiesta interruzione volontaria della gravidanza e' necessario applicare l'art. 12 e di conseguenza gli artt. 4 e 5 dalla medesima supposti"; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione; che, in prossimita' dell'udienza, ha spiegato intervento l'"Associazione Antenne", a mezzo del legale rappresentante, chiedendo una declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza della questione; Considerato che va preliminarmente dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'intervento della citata associazione, sia in quanto effettuato oltre il termine previsto sia perche' detta associazione non e' parte nel giudizio a quo; che, relativamente alla questione sollevata, questa Corte ha gia' osservato che il mancato assenso anche di uno solo dei genitori e', nella previsione dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 - nei cui confronti l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna diretta censura -, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare, consistente in una "autorizzazione a decidere", il quale provvedimento "rimane esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all'interruzione della gravidanza" (sent. n. 196 del 1987), e cio' perche' "l'accertamento e la valutazione" di quei parametri sono compiuti "dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si e' rivolta" (ord. n. 463 del 1988); che, in tale contesto, la funzione del giudice tutelare costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in un sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale a tutela della maternita' e della vita del concepito, potendo il giudice negare l'autorizzazione quando escluda, nel suo prudente apprezzamento, tale consapevolezza; che, alla stregua di quanto precede, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita', per irrilevanza, dei profili della questione di legittimita' costituzionale riferiti agli artt. 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, in quanto esterni al procedimento previsto dall'art. 12 della stessa legge, e di conseguenza la manifesta inammissibilita' anche del profilo relativo a quest'ultimo articolo, che e' stato denunziato solo come tramite per introdurre le censure riferite agli artt. 4 e 5 della legge citata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0722