N. 293 ORDINANZA 23 - 24 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Minori - Interruzione volontaria della gravidanza - Giudice  tutelare
 -  Richiesta - Assenso anche di uno solo dei genitori - Richiamo alla
 giurisprudenza della Corte  (sentenza  n.  196/1987  e  ordinanza  n.
 463/1988) - Funzione del giudice tutelare quale strumento di garanzia
 circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore - Difetto
 di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12).
 
 (Cost., art. 2).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
    prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 4, 5 e 12
 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
 maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso
 con ordinanza emessa il 19 ottobre 1992  dal  Pretore  di  Cuneo  nel
 procedimento    per    interruzione   volontaria   della   gravidanza
 sull'istanza di una minore, iscritta al n. 705 del registro ordinanze
 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  l'atto  di  intervento  dell'Associazione  Antenne  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice  relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Ritenuto che nel corso del procedimento relativo alla richiesta di
 una  minore  per  ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione
 volontaria della gravidanza, il Pretore  di  Cuneo,  in  funzione  di
 giudice  tutelare,  premesso che il procedimento e' fondato sull'art.
 12 della legge  22  maggio  1978,  n.  194,  fa  presente  che  detto
 articolo,  a  sua volta, "suppone l'articolo 4 della stessa legge che
 ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in ogni caso
 accusate dalla gestante nel promuovere la procedura abortiva";
      che questa disposizione sarebbe, ad avviso  del  rimettente,  in
 contrasto  con  l'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti
 inviolabili dell'uomo e fra questi quello di  nascere,  poiche'  "non
 prevede  alcuna  di  quelle  necessarie cautele" indicate dalla Corte
 nella sentenza n. 27 del  1975,  ne'  prevede  "uno  stato  di  grave
 pericolo  provocato  da una effettiva malattia (Corte costituzionale,
 sent. n. 23 del 1981) cosi' da bilanciare il diritto  alla  vita  del
 concepito con quello alla salute della madre";
     che  il  giudice a quo solleva pertanto questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge  n.  194  del  1978,
 ritenendo  la  questione  rilevante "perche' per provvedere in ordine
 alla richiesta interruzione volontaria della gravidanza e' necessario
 applicare l'art. 12 e di conseguenza gli artt. 4 e 5  dalla  medesima
 supposti";
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che ha concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza della
 questione;
      che,  in  prossimita'  dell'udienza,  ha   spiegato   intervento
 l'"Associazione   Antenne",   a   mezzo  del  legale  rappresentante,
 chiedendo una declaratoria  di  inammissibilita'  o  di  infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  va  preliminarmente  dichiarato inammissibile, a
 norma dell'art. 25 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  l'intervento
 della  citata associazione, sia in quanto effettuato oltre il termine
 previsto sia perche' detta associazione non e' parte nel  giudizio  a
 quo;
      che,  relativamente  alla  questione  sollevata, questa Corte ha
 gia' osservato che il mancato assenso anche di uno solo dei  genitori
 e',  nella  previsione dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 - nei
 cui confronti l'ordinanza di rimessione  non  svolge  alcuna  diretta
 censura   -,  sostituito  dal  provvedimento  del  giudice  tutelare,
 consistente  in   una   "autorizzazione   a   decidere",   il   quale
 provvedimento  "rimane  esterno  alla  procedura  di  riscontro,  nel
 concreto,  dei  parametri  previsti  dal  legislatore   per   potersi
 procedere all'interruzione della gravidanza" (sent. n. 196 del 1987),
 e  cio'  perche'  "l'accertamento e la valutazione" di quei parametri
 sono compiuti "dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal
 medico di fiducia, cui la minore si e'  rivolta"  (ord.  n.  463  del
 1988);
      che,   in  tale  contesto,  la  funzione  del  giudice  tutelare
 costituisce strumento di garanzia circa la  effettiva  consapevolezza
 della  scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in un
 sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere  sociale
 a  tutela  della  maternita'  e  della vita del concepito, potendo il
 giudice negare l'autorizzazione  quando  escluda,  nel  suo  prudente
 apprezzamento, tale consapevolezza;
      che,  alla  stregua di quanto precede, deve essere dichiarata la
 manifesta  inammissibilita',  per  irrilevanza,  dei  profili   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale riferiti agli artt. 4 e 5
 della legge n. 194  del  1978,  in  quanto  esterni  al  procedimento
 previsto  dall'art.  12  della  stessa  legge,  e  di  conseguenza la
 manifesta inammissibilita' anche del profilo relativo a  quest'ultimo
 articolo, che e' stato denunziato solo come tramite per introdurre le
 censure riferite agli artt. 4 e 5 della legge citata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge
 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della  maternita'
 e  sull'interruzione  volontaria  della  gravidanza),  sollevata,  in
 riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Pretore di  Cuneo  con
 l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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