N. 294 ORDINANZA 23 - 24 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 IRPEF  (Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche)  - Istanza di
 rimborso - Ricorso avverso  il  silenzio-rifiuto  dell'intendenza  di
 finanza  -  Trattamenti  di  pensione  corrisposta  al  personale del
 pubblico impiego relativamente alla riliquidazione delle denunce  dei
 redditi  per  gli  anni  1988 e 1989 - Abbattimento al 60% della base
 imponibile - Esclusione - Richiamo alla ordinanza  istruttoria  della
 Corte  del  22  maggio  1992  - Differenziazione del regime giuridico
 degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da
 quello delle pensioni  ordinarie  spettanti  ai  pubblici  dipendenti
 collocati   a  riposo  -  Pregiudizialita'  della  valutazione  della
 legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  sesto-  bis,  della
 legge   27   aprile   1989,   n.   154   -  Necessita'  di  sollevare
 incidentalmente tale questione di legittimita' -  Disposizione  della
 trattazione    della    questione   innanzi   alla   medesima   Corte
 costituzionale.
 
 (Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto- bis).
 
 (Cost., artt. 3 e 53, primo comma).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  sesto-
 bis,  della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-
 legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta
 sul reddito delle persone  fisiche  e  versamento  di  acconto  delle
 imposte   sui   redditi,  determinazione  forfetaria  del  reddito  e
 dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle  dichiarazioni  da
 parte   di   determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
 irregolarita' formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento  degli
 imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in materia di
 aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), in  relazione
 agli  artt.  1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
 testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei  dipendenti
 civili  e  militari  dello Stato), 24, secondo comma, e 29, penultimo
 comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni  comuni  in
 materia  di accertamento delle imposte sui redditi), 47, primo comma,
 lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
 unico delle imposte sui redditi), e 33, terzo  comma,  del  d.P.R.  4
 febbraio  1988,  n.  42  (Disposizioni  correttive e di coordinamento
 sistematico-formale, di attuazione e transitorie  relative  al  testo
 unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze
 emesse il 19 novembre 1990  dalla  Commissione  tributaria  di  primo
 grado  di  Biella; il 24 maggio 1991 (n. 3 ordinanze) ed il 4 ottobre
 1991  dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado   di   Torino,
 rispettivamente  iscritte  ai  nn.  135,  730, 747 e 748 del registro
 ordinanze 1991 ed al n. 69 del registro ordinanze 1993  e  pubblicate
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1991, n. 4, prima serie speciale, dell'anno  1992
 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di costituzione di Mario Aubert, Mario Pignatelli e
 Giuseppe Danese;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Udito   l'avvocato   Mario  Pignatelli  per  Mario  Aubert,  Mario
 Pignatelli e Giuseppe Danese;
    Ritenuto che nel procedimento promosso da Giovanni  Samory  contro
 l'Intendenza  di  Finanza  di  Vercelli  avverso  il silenzio-rifiuto
 maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle
 persone fisiche corrisposta sulla pensione  relativamente  agli  anni
 1988  e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con
 ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha  dichiarato
 rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt.
 3   e   53,  primo  comma,  della  Costituzione  -  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  sesto-  bis,  della
 legge  27  aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni,
 il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1  del
 d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo
 comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  nonche'  in  relazione
 agli artt. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
 917,  e  33,  terzo  comma,  del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella
 parte in cui tali norme "limitano ad alcune  categorie  il  beneficio
 dell'assoggettamento  in  misura  ridotta  (sessanta  per  cento)  ad
 imposta  I.R.PE.F.  degli   importi   corrisposti   per   trattamento
 pensionistico";
      che  ad  avviso  del  giudice  remittente  la  norma impugnata -
 equiparando, a far data dal 1› luglio 1986,  i  vitalizi  di  cui  al
 secondo  comma  dell'art.  24  ed al penultimo comma dell'art. 29 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  alle  rendite  vitalizie  di  cui
 all'art.  47,  primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
 917 - comporta, in relazione all'art. 33, terzo comma, del  d.P.R.  4
 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento in misura ridotta all'imposta
 sul  reddito  delle  persone  fisiche  nei  confronti  degli  assegni
 vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica ed  ai  soggetti
 inclusi    in    altre    categorie    equiparate,   in   conseguenza
 dell'abbattimento  della  base  imponibile  al  sessanta  per   cento
 dell'ammontare di detti assegni;
      che, sempre ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base
 imponibile  ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche -
 se puo' trovare fondamento nei confronti delle indennita'  di  carica
 spettanti  ai  parlamentari  (od ai soggetti compresi nelle categorie
 equiparate) in relazione alle spese  straordinarie  che  gli  stessi,
 nell'esercizio  del  loro  mandato,  devono  affrontare  - non trova,
 invece, alcuna giustificazione  nel  momento  in  cui  tali  soggetti
 cessino  dalle  rispettive  funzioni:  e  questo  perche', secondo il
 giudice remittente, i parlamentari e gli appartenenti alle  categorie
 equiparate,  una volta cessata la carica, vengono a trovarsi, ai fini
 dell'imposta sulle  persone  fisiche,  in  una  posizione  del  tutto
 identica  a  quella propria della generalita' dei dipendenti pubblici
 collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio
 accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si
 porrebbe in contrasto sia con il  principio  di  eguaglianza  sancito
 dall'art.  3  della  Costituzione sia con la regola dettata dall'art.
 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti  a
 concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della loro capacita'
 contributiva;
      che, nei  tre  procedimenti  promossi  da  Mario  Aubert,  Mario
 Pignatelli e Giuseppe Danese contro l'Intendenza di Finanza di Torino
 avverso  il  silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  corrisposta  sul
 trattamento  di  pensione  relativamente  agli  anni  1988 e 1989, la
 Commissione tributaria di primo grado di Torino,  con  tre  ordinanze
 del  24  maggio  1991  (R.O. n. 730, 747 e 748 del 1991), di identico
 contenuto,   ha   sollevato   analoga   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile
 1989, n. 154, "nella parte in cui non ricomprende tra  i  destinatari
 di  detta  norma  la  pensione  corrisposta al personale del pubblico
 impiego";
      che anche in questa ordinanza la questione  e'  stata  sollevata
 sul   rilievo   che   la  normativa  impugnata  darebbe  vita  ad  un
 ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli  artt.  3  e
 53, primo comma, della Costituzione;
      che, nel giudizio promosso da Arturo Sofi contro l'Intendenza di
 Finanza  di  Torino per ottenere la riliquidazione delle denuncie dei
 redditi  presentate  per  gli  anni  1988  e  1989,  la   Commissione
 tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 1991
 (R.O.   n.  69  del  1993),  ha  sollevato  nuovamente  questione  di
 legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 2,  comma  sesto-
 bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, in termini identici a quelli
 prospettati nelle tre precedenti ordinanze della stessa Commissione;
      che, a seguito dell'udienza pubblica 5 maggio 1992, questa Corte
 ha adottato l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale
 si  e'  disposto  di  acquisire  presso  la Camera dei deputati ed il
 Senato della Repubblica elementi informativi  in  ordine  all'attuale
 regime  degli  assegni  vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal
 mandato, al fine di poter comparare tale regime - in  relazione  alla
 contestata  lesione  del  principio  di eguaglianza di cui all'art. 3
 della Costituzione - da un lato, con quello delle  rendite  vitalizie
 di  cui  all'art,  47,  primo  comma,  del  d.P.R. n. 917 del 1986 e,
 dall'altro,  con  le  pensioni  spettanti  ai   dipendenti   pubblici
 collocati a riposo;
      che, a seguito di tale ordinanza, con lettera del 1› marzo 1993,
 il  Presidente  della Camera dei deputati ha trasmesso il Regolamento
 vigente della previdenza per i deputati, lo Statuto  della  Cassa  di
 Previdenza  per  i  deputati  ed il Regolamento per la sua attuazione
 previgenti all'attuale disciplina nonche'  un  appunto  riepilogativo
 dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire
 dal  1956,  appunto  nel  quale vengono esposte le peculiarita' della
 disciplina   dell'assegno   vitalizio   ed    in    particolare    le
 caratteristiche che vengono a differenziare tale disciplina da quella
 del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali;
     che,  a  sua  volta,  il Presidente del Senato, con lettera del 4
 marzo 1993, ha trasmesso il testo aggiornato ed  i  testi  precedenti
 del  Regolamento  per  la  previdenza  e  assistenza  agli  onorevoli
 senatori e loro familiari, nonche' un parere  pro-veritate  acquisito
 dal  Senato  nell'ottobre  1991  in tema di contribuzioni al Servizio
 sanitario  nazionale  dovute  in  relazione  agli  assegni   vitalizi
 spettanti  agli  ex parlamentari ed ha richiamato l'appunto trasmesso
 dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha
 sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere;
      che, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente  della  Camera
 dei deputati, ad integrazione delle informazioni gia' trasmesse il 1›
 marzo  1993,  ha  altresi' fatto rilevare che l'Ufficio di Presidenza
 della  Camera  ha  apportato,  in  data  1›   aprile   1993,   alcune
 modificazioni   all'art.  1  del  Regolamento  della  previdenza  dei
 deputati,  in  linea  con  un  piu'  generale  disegno   di   riforma
 dell'istituto  dell'assegno  vitalizio destinato ad accentuare la sua
 omogeneita' con le rendite derivanti da rapporti assicurativi;
    Considerato   che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata dalle ordinanze sopra richiamate investe  l'art.  2,  comma
 sesto-  bis,  della  legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui
 limita il trattamento fiscale privilegiato risultante  dal  combinato
 disposto  dell'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre
 1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo  comma,  del  d.P.R.  4  febbraio
 1988,  n.  42  -  e  consistente  nell'abbattimento al 60% della base
 imponibile per l'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  -  ai
 vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo
 comma,  e  29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
 senza estendere lo stesso  trattamento  a  favore  della  generalita'
 delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;
      che la questione e' stata sollevata con riferimento agli artt. 3
 e   53,  primo  comma,  della  Costituzione,  sul  presupposto  della
 sostanziale  identita'  degli  assegni  vitalizi  spettanti  agli  ex
 parlamentari  (o  ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con
 le pensioni ordinarie erogate ai pubblici dipendenti in quiescenza;
      che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed  il
 Senato  della  Repubblica,  a  seguito della ordinanza istruttoria di
 questa Corte del 22 maggio 1992, hanno posto in evidenza elementi che
 concorrono a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi
 dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle  pensioni
 ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, ma che
 non   forniscono,   di   contro,   giustificazioni   in  ordine  alla
 equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il  trattamento
 fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di
 cui  al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del testo unico approvato
 con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
      che, ai fini  del  giudizio  sulla  questione  proposta  con  le
 ordinanze  in  esame  -  che  mira  ad estendere a tutta l'area delle
 pensioni  connesse  al  pubblico  impiego  il   trattamento   fiscale
 privilegiato  riconosciuto  dalla norma impugnata nei confronti degli
 assegni vitalizi spettanti a determinate  categorie  -  si  presenta,
 peraltro,  pregiudiziale  valutare  la  legittimita'  costituzionale,
 sempre con  riferimento  agli  artt.  3  e  53,  primo  comma,  della
 Costituzione,  dello  stesso art. 2, comma sesto- bis, della legge 27
 aprile 1989, n. 154,  nella  parte  in  cui  prevede  un  trattamento
 fiscale   privilegiato   rispetto  al  regime  ordinario  -  mediante
 l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a
 favore degli assegni vitalizi percepiti dai  soggetti  inclusi  nelle
 categorie  elencate  dagli  artt.  24, secondo comma, e 29, penultimo
 comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;
      che appare, pertanto, necessario sollevare incidentalmente  tale
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  riunendo  l'esame della
 stessa al presente giudizio;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       1) dispone la trattazione innanzi  a  se'  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  sesto- bis, della
 legge 27  aprile  1989,  n.  154,  nella  parte  in  cui  prevede  un
 trattamento  tributario  privilegiato  rispetto al regime ordinario -
 mediante l'abbattimento della base  imponibile  al  60%  del  reddito
 percepito  -  a  favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti
 inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29,
 penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento
 agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;
       2)  ordina  il rinvio del presente giudizio, per poter trattare
 la questione relativa  congiuntamente  a  quella  di  cui  al  numero
 precedente;
       3)  ordina  che  la  Cancelleria  provveda  agli adempimenti di
 legge;
       4) ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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