COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993 

  Indirizzi da adottare per l'azione  italiana  in  sede  comunitaria
relativamente al comparto dei trasporti.
(GU n.152 del 1-7-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari;
  Visto,  in  particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
citata che demanda al CIPE di elaborare  gli  indirizzi  generali  da
adottare   per   l'azione   italiana   in  sede  comunitaria  per  il
coordinamento  delle  iniziative  delle   amministrazioni   ad   essa
interessate, nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al
bilancio comunitario;
  Visto  il  regolamento CEE n. 3359/90 relativo all'attuazione di un
programma di azione nel campo delle infrastrutture  di  trasporto  in
vista del mercato integrato dei trasporti;
  Vista la proposta di regolamento formulata della Commissione per la
modifica  del  regolamento citato ed intesa ad estendere alle reti di
trasporto di interesse comunitario il sostegno finanziario della CEE;
  Visto il documento "Europa 2000", approvato dalla Commissione delle
Comunita' europee il 16 ottobre 1991 e valutato come un  primo  passo
per  l'elaborazione di uno schema globale atto a favorire la coesione
territoriale della Comunita' nel suo complesso;
 Visto il trattato sull'Unione europea, firmato  a  Maastricht  il  7
febbraio  1992 e ratificato dall'Italia con la legge 3 novembre 1992,
n. 454, che, agli articoli 129 B , C  e  D,  definisce  le  linee  di
azione  per  la  costituzione  e lo sviluppo di reti transeuropee nei
settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e
dell'energia;
  Vista la comunicazione trasmessa al Consiglio il  4  dicembre  1992
sullo  sviluppo  della politica comune dei trasporti e nella quale la
Commissione prospetta l'esigenza di un diverso approccio ai  problemi
del trasporto, che porti ad una progressiva sostituzione dell'attuale
sistema  di  un  coacervo  di  politiche relative ai singoli modi con
un'impostazione globale, che miri all'ottimizzazione del sistema  dei
trasporti  mediante il riequilibrio modale e la realizzazione di reti
transeuropee;
  Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245,  concernente  l'elaborazione
del piano generale dei trasporti;
  Vista  la  legge 15 dicembre 1990, n. 385, riguardante disposizioni
in materia di trasporto e che, all'art. 9, prevede l'elaborazione del
piano funzionale triennale quale strumento di attuazione  del  citato
piano generale dei trasporti;
  Vista  la  legge  4  giugno  1991,  n.  186,  con la quale e' stato
istituito  il  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica nel trasporto (CIPET);
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991,
con il quale e' stato approvato il primo aggiornamento del citato pi-
ano generale dei trasporti;
  Tenuto conto che il menzionato  trattato  sull'Unione  europea,  in
coerenza  con  l'atto unico, considera il potenziamento della rete di
trasporto  uno  strumento  essenziale  per  rafforzare  la   coesione
economica e sociale della Comunita' e per migliorare l'accessibilita'
ai  mercati  delle  regioni  periferiche ed in ritardo nello sviluppo
economico;
  Tenuto conto in particolare che, secondo il richiamato trattato, la
Comunita'  promuove  progetti  di interesse comune ed azioni intese a
favorire l'interconnessione  delle  reti  e  l'interoperabilita'  dei
servizi di trasporto;
  Considerato  che,  nella  ricordata  comunicazione  sulla  politica
comune  dei  trasporti,  la  Commissione  si  impegna  a   promuovere
un'azione concertata con i Paesi membri nel rispetto del principio di
sussidiarieta',  mobilitando tutte le risorse disponibili e favorendo
l'accesso del capitale privato;
  Preso  atto  che  il  Consiglio  europeo  di  Edimburgo  dell'11-12
dicembre  1992,  nella  dichiarazione  finalizzata  a  promuovere  la
ripresa economica in Europa,  ha  individuato  specifiche  azioni  da
intraprendere nel settore delle infrastrutture dei trasporti pubblici
con  il  sostegno  comunitario,  identificando  tra  le  priorita' il
corridoio Grecia/Italia e l'alta velocita';
  Preso atto che la Commissione, in relazione  alle  conclusioni  del
citato Consiglio, ha avviato iniziative per l'istituzione di un Fondo
europeo  per  gli  investimenti  che  concorra  al consolidamento del
mercato interno e promuova la coesione economica e sociale;
  Preso  atto  che  gli  schemi  direttivi  per  i  singoli   settori
rappresentano  al  momento lo strumento principale di creazione delle
reti transeuropee e che in  particolare  i  progetti  ammissibili  ai
prestiti  della  Banca  europea per gli investimenti ed alla garanzia
dell'istituendo  Fondo  europeo  d'investimento  dovranno   risultare
coerenti con gli schemi predetti;
  Preso   atto  degli  orientamenti  espressi  nella  risoluzione  n.
73.0044/93 del Parlamento europeo che, nel rappresentare  il  proprio
intendimento  a cooperare per la creazione di relazioni esterne della
Comunita' nel settore dei trasporti e nel proporre l'elaborazione  di
un  progetto  di Carta panaeuropea dei trasporti da sottoporre ad una
seconda  Conferenza  panaeuropea  da  tenere  nella  primavera  1994,
conferma   l'assoluta   centralita'  da  riconoscere  alle  tematiche
trasportistiche;
  Rilevata la necessita' di superare  la  logica  settoriale  propria
degli  schemi  direttivi relativi alle singole modalita' di trasporto
in una visione piu' complessiva che prevede la realizzazione  di  una
rete integrata ed intermodale di trasporto;
  Considerate le esigenze di sviluppo equilibrato del territorio;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
delibera del 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Viene   riconosciuta   l'importanza   strategica   delle   reti
transeuropee  ai  fini  di  assicurare  la  compiuta integrazione del
sistema economico nazionale  nel  mercato  unico,  anche  nell'ottica
delle  relazioni esterne della Comunita'. Verra' pertanto svolta ogni
possibile azione intesa a destinare  parte  rilevante  delle  risorse
comunitarie alla realizzazione delle reti suddette.
  2. In tale prospettiva la realizzazione di una rete transeuropea di
trasporti  assume  importanza primaria anche in vista di una maggiore
integrazione economica,  con  il  resto  dell'Europa,  delle  regioni
periferiche  e  meridionali  in  ritardo  di  sviluppo.  In  sede  di
formulazione della proposta di rinnovo del regolamento CEE n. 3359/90
citato  in  premessa,  l'azione  italiana  sara' volta ad assicurare,
sotto il profilo finanziario, adeguate  forme  di  sostegno  mediante
l'attivazione   di  tutti  i  possibili  strumenti  di  finanziamento
comunitario: stanziamenti di appositi fondi di bilancio, utilizzo dei
fondi strutturali e bonifici di  interesse  che  consentano  la  piu'
ampia  partecipazione  del  capitale  privato  al  finanziamento  dei
progetti di trasporto.
  3. Sotto l'aspetto programmatorio l'azione italiana per lo sviluppo
della  rete  transeuropea  di  trasporti  si  ispirera'  ai  seguenti
indirizzi:
   coordinare  le politiche di trasporto, da attivare nelle opportune
sedi  comunitarie,  con  le   linee   generali   dell'assetto   della
pianificazione  territoriale  e  con  gli indirizzi di programmazione
nazionale desumibili dal Piano generale dei trasporti e dai  previsti
aggiornamenti triennali;
   assicurare  la rispondenza delle reti infrastrutturali individuate
negli schemi direttivi  comunitari  con  i  piani  e  programmi  gia'
approvati o che verranno in prosieguo approvati dal CIPET;
   promuovere  le opportune azioni finalizzate all'adozione di un pi-
ano generale (Master Plan) europeo, che preveda la  realizzazione  di
reti  comunitarie  integrate  ed  intermodali  che superino la logica
settoriale  degli  schemi  direttivi  delle  singole   modalita'   di
trasporto.
  4.  In  coerenza  con gli indirizzi delineati al punto precedente e
nella citata prospettiva di attuare  un  piano  generale  comunitario
(Master  Plan),  le  linee  di  azione  da  seguire nell'ambito della
revisione del richiamato regolamento CEE n. 3359/90 saranno volte  ad
estendere  il  sostegno  comunitario  a tutte le reti modali definite
negli  schemi  direttivi  approvati  dal  Consiglio  delle  Comunita'
europee.  In  particolare  si  mirera' ad assicurare il coordinamento
delle fonti finanziarie e la disponibilita' di adeguate  risorse  per
progetti di intervento prioritari sulle seguenti reti, quali definite
nei relativi schemi direttivi:
   rete ferroviaria: progetti alta velocita' e combinato merci;
   rete stradale e autostradale;
   rete idroviaria.
  In  tale ambito verra' attribuito carattere prioritario ai seguenti
progetti intermodali:
   collegamenti  plurimodali   nel   Mezzogiorno,   con   particolare
riferimento al corridoio tirrenico ed alle reti insulari;
   sistema Adriatico: collegamenti verso la Grecia;
   sistemi di valico sulle direttrici nor-sud-Brennero;
   sistemi  di valico sulle direttrici est-ovest e connessioni con il
T.G.V.
  5. Ai fini del reperimento della quota nazionale  di  finanziamento
necessaria  per attivare i finanziamenti comunitari che si renderanno
disponibili in favore degli interventi di cui alla presente delibera,
dovranno essere utilizzate le risorse gia' stanziate a  valere  sulle
leggi settoriali di spesa, senza determinare ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
                               Impegna
i  Ministri  competenti  a riferire tempestivamente a questo Comitato
sugli sviluppi del progetto "grandi reti transeuropee" e, nelle  more
dell'adozione  dell'auspicato piano generale (Master Plan) europeo, a
riferire in ordine ad eventuali proposte  di  modifica  degli  schemi
direttivi  gia' approvati dal Consiglio delle Comunita' europee per i
singoli modi di trasporto ed in ordine  alle  proposte  di  ulteriori
schemi  direttivi  in  modo  che possano essere definiti per l'azione
italiana da  adottare  al  riguardo  in  sede  comunitaria  indirizzi
coerenti con le indicazioni della presente delibera.
   Roma, 7 giugno 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA