MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 giugno 1993, n. 11 

  Imposta   comunale   sugli  immobili  (ICI)  -  Istruzioni  per  il
versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1993.
(GU n.152 del 1-7-1993)
 
 Vigente al: 1-7-1993  
 

                                   Alle Intendenze di finanza
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                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI) - ROMA
  A) SOGGETTO PASSIVO.
  Obbligato   ad   effettuare   il   versamento  dell'imposta  e'  il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti
nel  territorio  dello  Stato  i quali non siano, ovviamente, esclusi
dall'ambito di applicazione dell'imposta ovvero, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta
medesima.
  Soltanto   qualora  sull'immobile  soggetto  a  tassazione  risulti
costituito  un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per
effetto  di  atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al
versamento  e'  unicamente  il  titolare  di  detto  diritto reale di
godimento,   restando   quindi   il   cosiddetto   nudo  proprietario
completamente  estraneo  al  prelievo  fiscale.  Si sottolinea che il
diritto   di   uso   od   abitazione,   che   determina   l'insorgere
dell'obbligazione  tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e'
quindi  ben  diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base
di  un  contratto  di  locazione  od  affitto  ovvero di comodato; il
locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli
effetti dell'ICI.
  In  caso  di contitolarita' dei predetti diritti sul medesimo immo-
bile  (ad  esempio:  comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena per
una  quota  e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e'
obbligato  ad  effettuare  distintamente  il  versamento dell'imposta
limitatamente   alla  parte  corrispondente  alla  propria  quota  di
titolarita'.
 B) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.
  L'imposta  dovuta  per  l'anno  1993  e'  determinata applicando al
valore  del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo
(cosiddetta  base  imponibile)  l'aliquota  vigente per tale anno nel
comune  nell'ambito  del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a
tassazione (nel caso, invero di rara frequenza, in cui l'immobile sia
ubicato  sul  territorio di piu' comuni, si assume come se esso fosse
sito  interamente  nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza
della sua superficie).
  L'elenco  delle  aliquote  di  tutti i comuni, le quali non possono
essere  inferiori  al  4 per mille ne' superiori al 7 per mille, puo'
essere  consultato  dai  contribuenti  presso  i  comuni,  gli uffici
postali,  gli  sportelli  dei concessionari della riscossione e delle
banche convenzionate con i concessionari medesimi.
  Il valore e' costituito:
   a)  Per  i  fabbricati  (intendendosi  per  tali le singole unita'
immobiliari  iscritte  o  che  devono  essere  iscritte  nel  catasto
edilizio  urbano  e, quindi, anche la "cantina" o il "garage" cui sia
stata  attribuita  o,  in  caso  di non ancora avvenuta iscrizione in
catasto,   sia  attribuibile  un'autonoma  rendita  catastale)  dalla
rendita catastale moltiplicata:
    -  per  100,  se  si tratta di fabbricati classificati nei gruppi
catastali  A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi,  laboratori,  stabilimenti  balneari, ecc.), con esclusione
delle categorie A/10 e C/1;
    -  per  50,  se  si  tratta di fabbricati classificati nel gruppo
catastale  D  (opifici,  alberghi,  teatri,  banche,  ecc.)  e  nella
categoria A/10 (uffici e studi privati);
    - per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1 (negozi e botteghe).
  Se  il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo
tempo  attribuita  non  e'  piu'  adeguata in quanto sono intervenute
variazioni  strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad  accorpamenti  di  piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far   riferimento   alla  categoria  ed  alla  rendita  attribuite  a
fabbricati  similari.  In  proposito  si  ricorda  che  agli  effetti
dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera'
successivamente  alla  riliquidazione  dell'imposta  sulla base della
rendita   effettiva  attribuita  dall'ufficio  tecnico  erariale  con
conseguente  recupero  della maggiore imposta dovuta o rimborso delle
somme   versate   in  eccedenza,  unitamente  agli  interessi,  senza
irrogazione  di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20
per  cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'UTE superi di
oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.
  Le  rendite  da  assumere per l'anno 1993 sono quelle determinate a
seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle  finanze  del 20 gennaio 1990. Sono, cioe', quelle prese a base
per l'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare (ISI) e che
sono  utilizzate  per  la  prima  volta quest'anno anche agli effetti
delle  imposte  sui  redditi (IRPEF, IRPEG ed ILOR) relativi all'anno
1992.
  Si  avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno oper-
ate  sulla  rendita  catastale  e  non sul reddito, per cui non hanno
alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito
effettivo.  Cosi',  ad  esempio,  se  la  rendita  catastale  di  una
abitazione  e' di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota
ICI  per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 200.000.000 sia
che  si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti
di  unita'  immobiliare  tenuta  a disposizione, sia che si tratti di
abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda
che  i  fabbricati  sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione  ed  indipendentemente  dal fatto che siano utilizzati o
meno).
  Particolari  criteri per la determinazione del valore sono previsti
per  i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese.
   b) Per le aree fabbricabili, dal valore venale in comune commercio
determinato  con riferimento alla data del primo gennaio dell'anno di
imposizione,  per cui non assumono rilievo le oscillazioni di mercato
in  piu'  od  in  meno  che  si verificano in corso d'anno ne' assume
rilievo  la  circostanza  che  l'area  fabbricabile sia acquistata in
corso  d'anno  ad  un prezzo diverso dal valore attribuibile all'area
stessa alla data del primo gennaio.
   c)  Per  i terreni agricoli, dal reddito dominicale, risultante in
catasto   e  vigente  al  primo  gennaio  dell'anno  di  imposizione,
moltiplicato  per  75.  Il  reddito dominicale da assumere per l'anno
1993  e'  quello  derivante  dall'applicazione delle tariffe d'estimo
approvate  con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto
effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.
  L'imposta deve essere determinata su base annua ovverosia assumendo
il  valore  intero  dell'immobile  soggetto  a  tassazione  (l'intera
rendita   catastale   o   reddito   dominicale  capitalizzati  con  i
summenzionati    moltiplicatori;    il    valore   venale   dell'area
fabbricabile).  L'ammontare cosi' determinato va ragguagliato - oltre
che  alla  quota  di  titolarita',  come  gia' anticipato sub A) - al
periodo di possesso, di cui si trattera' qui di seguito.
   C) PERIODO DI IMPOSTA.
  L'ICI  (che  e'  un'imposta annuale) e' dovuta proporzionalmente ai
mesi  dell'anno solare durante i quali si e' protratta la titolarita'
dei  diritti  reali  indicati alla precedente lettera A); il mese nel
quale  la  titolarita' si e' protratta solo in parte e' computato per
intero  in  capo  al soggetto che ha posseduto per piu' di 14 giorni,
mentre non e' computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno
di 15 giorni.
  Pertanto  l'imposta  da  versare  per  il corrente anno 1993 dovra'
essere  quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della
situazione  di  possesso  nel corso dello stesso anno 1993 e cio' non
solo con riferimento alla titolarita' del diritto reale sull'immobile
ma  altresi' avendo riguardo alle eventuali modificazioni intervenute
in  corso  d'anno  che  si  ripercuotano sull'ammontare del debito di
imposta.
  Sotto il primo aspetto, si pensi:
   1) Ad un fabbricato acquistato il 10 marzo 1993 ed il cui possesso
si  protragga  per  la  restante  parte  dell'anno  1993.  L'imposta,
calcolata  su  base  annua  (vd.  lettera  B),  deve  essere  versata
dall'acquirente  nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso
a titolo di proprieta';
   2)  Ad un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1993 il
quale  sia  venduto  il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su
base   annua,   deve   essere  versata  dal  venditore  nella  misura
ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprieta'.
  Sotto il secondo aspetto, si pensi:
   3)   Ad   un  fabbricato  adibito  ad  abitazione  principale  del
contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1993 (precisamente
fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo
dell'anno medesimo. La detrazione, che e' pari a lire 180.000 annue e
di  cui  sara' trattato in prosieguo, dovra' essere ragguagliata ai 5
mesi  durante  i  quali  si  e'  verificata  la destinazione a dimora
abituale;
   4) Ad un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1993 ed
ultimato  alla  fine  di settembre dello stesso anno. L'imposta annua
calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata
alla  edificazione  dovra'  essere  ragguagliata  ai  9  mesi  in cui
l'immobile  ha  avuto  siffatta qualificazione mentre l'imposta annua
calcolata  sul  valore  dell'edificio  dovra' essere ragguagliata a 3
mesi.
  Da   quanto   sopra   detto   emerge,   altresi',  che  l'ammontare
dell'imposta  da versare per l'anno 1993 non necessariamente coincide
con  quello  che  risulta dalla proiezione per l'intero anno 1993 dei
dati  indicati  nella  dichiarazione  dei  terreni  e  dei fabbricati
relativa  all'anno  1992. Tale dichiarazione, infatti, dovendo essere
presentata   ai  fini  dell'ICI  prima  che  sia  decorso  l'anno  di
imposizione, non puo' che "fotografare" la situazione preesistente al
primo  gennaio  1993  quale  si  presenta  a siffatta data, mentre il
versamento dell'imposta, essendo eseguito quando e' gia' trascorso il
periodo  di  riferimento,  deve  tener  conto  di  come  si e' andata
evolvendo la situazione "fotografica" dichiarata. Parimenti, come nel
caso  sub 1), puo' sussistere l'obbligo di eseguire il versamento pur
non  dovendo  l'unita'  immobiliare  essere  indicata dall'acquirente
nella predetta dichiarazione in quanto non posseduta al primo gennaio
1993.
  Si  anticipa,  pur  esulando la materia dalla presente trattazione,
che  per  i  possessi iniziati successivamente al 31 dicembre 1992 la
dichiarazione  dovra' essere presentata nell'anno successivo a quello
nel  corso  del  quale il possesso ha avuto inizio, cosi' come per le
variazioni  intervenute rispetto a quanto gia' dichiarato la denuncia
di  variazione dovra' essere presentata nell'anno successivo a quello
nel corso del quale la variazione si e' verificata.
 D) VERSAMENTO IN DUE RATE.
  L'ICI,  annuale,  va versata in due rate delle quali la prima e' in
acconto  e  la seconda e' a saldo. Rimanendo nell'ambito dell'imposta
dovuta  per l'anno 1993: la prima rata, da versare nel periodo dall'1
al  19  luglio 1993, e' pari al 90 per cento dell'imposta relativa al
primo semestre del 1993; la seconda, da versare dall'1 al 15 dicembre
1993, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1993.
  Per  la  prima  rata,  quindi,  il  contribuente deve verificare la
propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno
1993,  ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed
ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento
a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.
  Per  la  seconda  rata,  il contribuente deve verificare la propria
situazione imponibile in relazione all'intero anno 1993, ragguagliare
l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso
nel  corso  dell'intero  anno  1993  e  versarla, previa deduzione di
quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto.
  Si  ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di
possesso  e  la  qualificazione  dell'immobile  non  cambi  nel corso
dell'anno:  ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria
A/2  e  con  una  rendita  pari  a  2.000.000,  di  proprieta'  di un
determinato  contribuente  per  l'intero  primo  semestre  del  1993,
ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota
del 6 per mille.
  La prima rata da versare sara' pari a lire 540.000 (2.000.000 x 100
=  200.000.000;  200.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base
annua  di  lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di 100.000 lire al
mese;  100.000  x  6  mesi  di  possesso  = 600.000; 600.000 al 90% =
540.000).  Protraendosi  la  situazione  di possesso, con le medesime
caratteristiche  impositive,  anche  nel  corso  del restante periodo
dell'anno,  la  seconda  rata  da  versare  a saldo sara' pari a lire
660.000  (imposta  su  base  annua di lire 1.200.000: 12 = imposta di
100.000  lire  al  mese;  100.000  x  12  mesi di possesso 1.200.000;
1.200.000 - 540.000 gia' versate = 660.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 1) della precedente lettera C),
ipotizzando  che  si  tratti  di  un ufficio censito in catasto nella
categoria  A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune
nel  quale  l'aliquota  vigente  e' del 5 per mille, la prima rata da
versare  sara'  pari  a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di
valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di
lire  1.500.000;  1.500.000:  12  =  imposta di 125.000 lire al mese;
125.000  x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000;
500.000  al  90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari  a  lire  800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000: 12 =
imposta  di  125.000  lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel
corso  dell'anno 1993 = 1.250.000; 1.250.000 - 450.000 gia' versate =
800.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 2) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e
con  una  rendita  pari  a  10.000.000,  ubicato  in  un  comune  con
l'aliquota  del  4  per  mille, la prima rata da versare sara' pari a
lire  612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x
aliquota  4  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 1.360.000;
1.360.000:  12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di
possesso  nel  corso  del  primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% =
611.998).  La  seconda  rata  da  versare  a  saldo sara' pari a lire
295.000  (imposta  su  base  annua di lire 1.360.000: 12 = imposta di
113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso
  dell'anno  1993  =  906.664;  906.664  -  612.000  gia'  versate  =
  294.664).
Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C),
ipotizzando  che  la  rendita sia pari a 1.800.000 e che l'abitazione
sia  ubicata  in  un  comune con l'aliquota del 6 per mille, la prima
rata  da  versare  sara'  pari  a  lire  418.000  (1.800.000  x 100 =
180.000.000  di  valore; 180.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta
su  base  annua  di lire 1.080.000; 1.080.000: 12 = imposta di 90.000
lire  al  mese;  90.000  x  6  mesi  di  possesso nel corso del primo
semestre  =  540.000;  540.000 - 75.000 che rappresentano la parte di
detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500).
La seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire 587.000 (imposta
su base annua di lire 1.080.000: 12 = imposta di 90.000 lire al mese;
90.000  x  12  mesi  di  possesso  = 1.080.000; 1.080.000 - 75.000 di
detrazione  spettante = 1.005.000; 1.005.000 - 418.000 gia' versate =
587.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 4) della precedente lettera C),
ipotizzando  che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio
di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la
prima  rata  da  versare  sara'  pari a lire 2.250.000 (un miliardo x
aliquota  5  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 5.000.000;
5.000.000:  12  =  imposta  di  416.666  al mese; 416.666 x 6 mesi di
possesso  dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000
al  90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando
che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione
delle  rendite  catastali  delle  singole  unita'  immobiliari che lo
compongono,  sia  pari  a  20  miliardi, sara' pari a lire 26.500.000
(416.666  x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile =
3.750.000 lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi x aliquota 5
per  mille  = 100 milioni di imposta su base annua per il fabbricato,
ovverosia   8.333.333  al  mese;  8.333.333  x  3  mesi  di  possesso
dell'immobile  come  edificio  =  25.000.000.  Per  cui  3.750.000  +
25.000.000  =  28.750.000;  28.750.000  -  2.250.000  gia'  versate =
26.500.000).
  Si  ricorda  che  le  persone  fisiche non residenti nel territorio
dello  Stato  possono  avvalersi  della  facolta'  di  effettuare  il
versamento  dell'intera  imposta  dovuta  nel termine previsto per il
versamento  a  saldo  (per  l'anno  1993,  nel  periodo  dall'1 al 15
dicembre 1993) con applicazione di interessi.
  Per  i  soggetti  colpiti  dagli  eventi criminosi di Roma - Via R.
Fauro  -  e  di  Firenze  - Via dei Georgofili e Via Lambertesca - il
decreto-legge  12  giugno  1993,  n. 186, in corso di conversione, ha
disposto  il  differimento  al  20 dicembre 1993 dei termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria, per cui rimane
differito,  nei  confronti  di tali soggetti, anche il termine per il
versamento dell'ICI 1993.
 E) ABITAZIONE PRINCIPALE.
  Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
(anche  se  unico  dimorante)  che la possieda a titolo di proprieta'
ovvero  di  diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una
detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  medesima pari a lire
180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta
destinazione.
  Condizione  essenziale affinche' possa spettare tale detrazione e',
quindi,  che  ci  sia  identita'  tra soggetto obbligato al pagamento
dell'ICI  per  l'unita' immobiliare e soggetto dimorante abitualmente
nell'unita'  immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete
per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il proprietario
a  sua  volta  dimori  in  una  diversa  casa come locatario, ne' per
l'unita'  immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un
proprio familiare.
  La detrazione - oltre che rapportata, come sopra detto, al tempo di
destinazione,  computandosi  anche  a  tal  fine  come mese intero la
frazione  di  mese  eccedente i 14 giorni - deve essere suddivisa, in
caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.
  La  detrazione,  inoltre,  compete  fino  a  concorrenza  dell'ICI,
relativa  all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi
dimora, senza possibilita' di portare l'eventuale parte di detrazione
eccedente  l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento
della  parte  di  detrazione  spettante  ad  altro  soggetto  passivo
anch'esso dimorante.
  A  migliore  illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti
esempi,   ipotizzando   che   l'imposta  su  base  annua  dovuta  per
l'abitazione  principale,  al lordo della detrazione, sia pari a lire
1.800.000.
Esempio n. 1.
  Abitazione  di  proprieta'  di  un  solo  soggetto  che  vi  dimora
abitualmente per l'intero anno 1993.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno sara' pari a
lire  1.620.000.  Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate
lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno
essere versate lire 891.000 (1.620.000 - 729.000).
Esempio n. 2.
  Abitazione  di proprieta' di due coniugi (il marito e' proprietario
per  l'80%;  la  moglie,  per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero
anno 1993.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  -  90.000  =  1.350.000) mentre quella da versare da parte
della  moglie  sara' pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000;
360.000  -  90.000  = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito
versera'  lire  607.000  (1.350.000:  2  =  675.000; 675.000 al 90% =
607.500)  mentre  la  moglie,  distintamente,  versera'  lire 121.000
(270.000:  2  =  135.000;  135.000  al 90% = 121.500); per la seconda
rata,  a saldo, il marito versera' lire 743.000 (1.350.000 - 607.000)
mentre la moglie versera' lire 149.000 (270.000 - 121.000).
Esempio n. 3.
  Abitazione   di   proprieta'  di  3  fratelli  (il  fratello  A  e'
proprietario  per  il  50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C,
per  il  4%)  dei  quali  soltanto  i  fratelli B e C vi dimorano per
l'intero anno 1993.
  In  tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: lire
900.000,  da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete
la  detrazione  in quanto non dimorante); lire 738.000, da parte di B
(46%  di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000); lire zero,
da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per
la  prima rata d'acconto: A versera' lire 405.000 (450.000 al 90%); B
versera'  lire  332.000  (738.000:  2  =  369.000;  369.000  al 90% =
332.000);  C  non  versera'  nulla.  Per  la seconda rata, a saldo: A
versera'  lire  495.000  (900.000 - 405.000); B versera' lire 406.000
(738.000 - 332.000); C non versera' nulla.
Esempio n. 4.
  Abitazione  acquistata il 10 marzo 1993 da due coniugi (dal marito,
per   l'80%;  dalla  moglie,  per  il  20%)  entrambi  ivi  dimoranti
dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1993.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  x  10/12  = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a
10/12 di 90.0000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della
moglie sara' pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000
x  10/12  =  300.000;  300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata
d'acconto il marito versera' lire 405.000 (1.440.000: 12 = 120.000 al
mese;  120.000 x 4 mesi di possesso nel 1 semestre = 480.000; 480.000
-  30.000  che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito
per  i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000)
mentre  la moglie versera' lire 81.000 (360.000: 12 = 30.000 al mese;
30.000  x  4  =  120.000;  120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% =
81.000).  Per  la  seconda  rata,  a  saldo,  il marito versera' lire
720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie versera' lire 144.000
(225.000 - 81.000).
  Si   ricorda  che  per  i  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio   dello   Stato   si  considera  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia, a condizione che non risulti
locata.
  Si   evidenzia,   infine,  che  la  detrazione  in  discorso  trova
applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle co-
operative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibita  ad abitazione
principale del socio assegnatario.
 F) MODALITA' DI VERSAMENTO.
  Il   versamento   dell'ICI   deve   essere  effettuato  utilizzando
l'apposito  modulo,  di  cui e' riprodotta qui di seguito soltanto la
parte  dedicata  al "certificato di accreditamento". I moduli sono in
distribuzione  gratuita  presso gli uffici postali, gli sportelli dei
concessionari  della  riscossione  e delle banche convenzionate con i
concessionari medesimi.
  Va  precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu'
immobili  ubicati  nello  stesso  comune il contribuente e' tenuto ad
effettuare  un  unico  versamento,  e  quindi  ad  utilizzare un solo
modulo,  per  l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in
cui  gli  immobili  siano  ubicati  in comuni diversi il contribuente
dovra'  fare  separati  versamenti per ogni comune; e cio' vale anche
nell'ipotesi in cui sia identico il concessionario della riscossione.
Se,  ad  esempio,  il  contribuente  possiede tre immobili soggetti a
tassazione  nel  comune  di  Bologna,  uno  nel comune di Benevento e
quattro  nel  comune  di  Telese  (i  comuni  di  Benevento  e Telese
appartengono  alla  stessa concessione) il contribuente stesso dovra'
fare  tre  distinti versamenti: uno per il comune di Bologna, uno per
il comune di Benevento e uno per il comune di Telese.
  In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti
quanti  sono  i  contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria
quota.  Per  le  parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del
portiere)  il  versamento  puo' essere effettuato dall'amministratore
del condominio a nome del condominio stesso.
  Il  versamento  deve essere eseguito sul conto corrente postale del
concessionario    competente,   ovverosia   di   quello   nella   cui
circoscrizione  e'  compreso il comune ove sono ubicati gli immobili,
oppure   presso   gli   sportelli  del  predetto  concessionario.  Il
contribuente,  per  effettuare  il  versamento,  puo' avvalersi delle
aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando,
in  tal  caso,  che  la  prova  del pagamento e la determinazione del
giorno  in  cui  esso  e'  stato  eseguito  sono  date dal timbro per
quietanza  apposto  dal  concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio
postale.
  Il   contribuente  deve  conservare  la  "ricevuta  di  versamento"
debitamente quietanzata.
  Il  modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente
sia   presso   gli  uffici  postali  che  presso  gli  sportelli  dei
concessionari e delle aziende di credito convenzionate.
  I  numeri  di  conto corrente postale dei 136 concessionari, con la
specificazione  dei  comuni appartenenti a ciascuna concessione, sono
indicati in un foglio attaccato al modulo di versamento.


         ---->  Vedere Immagine a Pag. 29 della G.U.  <----


 Si avverte che non si fa luogo al versamento d'acconto dell'imposta
  se l'importo da versare e' inferiore a lire quattromila.
 G) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODULO.
  Il  modulo  va  compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di
versamento"  che  sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che
nella  presente  circolare  viene riprodotta solo la parte del modulo
dedicata   al  "certificato  di  accreditamento"),  attenendosi  alle
"modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo.
  In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
   1)  il  "comune  di ubicazione degli immobili" non puo' che essere
uno soltanto;
   2)  gli  importi  da  indicare come riferiti a: "terreni agricoli"
"aree   fabbricabili"   "abitazione  principale"  "altri  fabbricati"
rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato.
Pertanto  la  somma degli importi riferiti a queste quattro categorie
di  immobili  deve  corrispondere  all'importo che il contribuente ha
complessivamente versato; sono possibili piccoli scostamenti (mille o
duemila  lire)  dovuti  al  fatto che i singoli importi sono indicati
senza  arrotondamenti  mentre  l'importo  complessivamente versato e'
arrotondato alle mille lire;
   3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui
il  versamento  eseguito  si  riferisca ad una soltanto delle quattro
categorie  di  immobili  sovraenunciate.  Cosi',  ad esempio, se sono
versate  430.000  lire  e siffatto importo riguarda solo l'abitazione
principale,  lo  stesso  importo,  non  arrotondato,  deve ugualmente
essere  indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione
principale";  ovviamente,  in  tal  caso,  le caselline relative alle
altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;
   4)   il   "numero  dei  fabbricati"  deve  riferirsi  alle  unita'
immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa
l'abitazione principale, che - come chiarito nella precedente lettera
B)  -  sono  iscritte  o  devono essere iscritte nel catasto edilizio
urbano  con  attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto
concorre  alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage
cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione
in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.
   5) Avvertenza.
  Si  richiama  la  particolare  attenzione  sulla esatta indicazione
degli   importi   riferiti   all'imposta   versata  per  l'abitazione
principale  ed  all'ammontare della detrazione che il contribuente ha
calcolato  per  tale abitazione principale. I dati sono importanti ai
fini  di  una corretta ripartizione del gettito ICI relativo all'anno
1993 fra lo Stato e i comuni.
  L'importo  versato  per  l'abitazione principale, da indicare nelle
apposite   caselline,   non   puo'  che  essere,  ovviamente,  quello
effettivamente  versato per tale abitazione e, quindi, al netto della
detrazione   cosi'   come   e'   stata  calcolata  dal  contribuente.
Riprendendo gli esempi fatti nella precedente lettera E) e limitando,
per  ora,  il  discorso al versamento in acconto da fare nei prossimi
giorni   di   luglio,   nelle   caselline   relative  all'"abitazione
principale" saranno indicati i seguenti importi:
    a) 729.000, nell'esempio n. 1;
    b)  607.500,  da parte del marito, nell'esempio n. 2; 121.500, da
parte della moglie, nello stesso esempio n. 2;
    c) 332.000, da parte del soggetto B, nell'esempio n. 3;
    d) 405.000, da parte del marito, nell'esempio n. 4;
81.000, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 4.
  L'importo da indicare come "detrazione per l'abitazione principale"
nelle  apposite  caselline  e'  quello  che  il  contribuente  si  e'
calcolato  per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione
principale.  L'ammontare  della  detrazione non va indicato se non e'
versato  alcun  importo per l'abitazione principale, come nel caso in
cui  l'ammontare della detrazione e' uguale od eccede l'imposta lorda
gravante sull'abitazione medesima. Riprendendo gli esempi fatti nella
precedente lettera E) e limitando, per ora, il discorso al versamento
in  acconto  da  fare  nei prossimi giorni di luglio, nelle caselline
relative   alla  "detrazione  per  l'abitazione  principale"  saranno
indicati i seguenti importi:
    a) 81.000 (pari al 90% di 90.000) nell'esempio n. 1;
    b)  40.500  (pari  al  90%  di  45.000),  da  parte  del  marito,
nell'esempio  n.  2;  40.500,  da  parte  della  moglie, nello stesso
esempio n. 2;
    c) 40.500, da parte del soggetto B, nell'esempio n. 3;
    d)  27.000  (pari  al  90%  di  30.000),  da  parte  del  marito,
nell'esempio  n.  4;  27.000,  da  parte  della  moglie, nello stesso
esempio n. 4.
  Come  si  puo'  desumere anche dagli esempi fatti l'ammontare della
detrazione,  in  sede  di  versamento d'acconto, non puo' eccedere le
lire  81.000 (a meno che si tratti di versamento fatto da cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa per le piu' abitazioni principali dei
soci assegnatari).

                                * * *

  La  pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                                   Il Ministro: GALLO