Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1993.(GU n.152 del 1-7-1993)
Vigente al: 1-7-1993
Alle Intendenze di finanza
Ai Comuni - Loro sedi
e, p. c.
All'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) - ROMA
A) SOGGETTO PASSIVO.
Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta e' il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti
nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi
dall'ambito di applicazione dell'imposta ovvero, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta
medesima.
Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti
costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per
effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al
versamento e' unicamente il titolare di detto diritto reale di
godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario
completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il
diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere
dell'obbligazione tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e'
quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base
di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il
locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli
effetti dell'ICI.
In caso di contitolarita' dei predetti diritti sul medesimo immo-
bile (ad esempio: comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena per
una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e'
obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta
limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di
titolarita'.
B) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.
L'imposta dovuta per l'anno 1993 e' determinata applicando al
valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo
(cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel
comune nell'ambito del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a
tassazione (nel caso, invero di rara frequenza, in cui l'immobile sia
ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se esso fosse
sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza
della sua superficie).
L'elenco delle aliquote di tutti i comuni, le quali non possono
essere inferiori al 4 per mille ne' superiori al 7 per mille, puo'
essere consultato dai contribuenti presso i comuni, gli uffici
postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle
banche convenzionate con i concessionari medesimi.
Il valore e' costituito:
a) Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unita'
immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto
edilizio urbano e, quindi, anche la "cantina" o il "garage" cui sia
stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in
catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) dalla
rendita catastale moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi
catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione
delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo
catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella
categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1 (negozi e botteghe).
Se il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo
tempo attribuita non e' piu' adeguata in quanto sono intervenute
variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a
fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti
dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera'
successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della
rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con
conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle
somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza
irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20
per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'UTE superi di
oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.
Le rendite da assumere per l'anno 1993 sono quelle determinate a
seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle finanze del 20 gennaio 1990. Sono, cioe', quelle prese a base
per l'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare (ISI) e che
sono utilizzate per la prima volta quest'anno anche agli effetti
delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG ed ILOR) relativi all'anno
1992.
Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno oper-
ate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno
alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito
effettivo. Cosi', ad esempio, se la rendita catastale di una
abitazione e' di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota
ICI per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 200.000.000 sia
che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti
di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di
abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda
che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o
meno).
Particolari criteri per la determinazione del valore sono previsti
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese.
b) Per le aree fabbricabili, dal valore venale in comune commercio
determinato con riferimento alla data del primo gennaio dell'anno di
imposizione, per cui non assumono rilievo le oscillazioni di mercato
in piu' od in meno che si verificano in corso d'anno ne' assume
rilievo la circostanza che l'area fabbricabile sia acquistata in
corso d'anno ad un prezzo diverso dal valore attribuibile all'area
stessa alla data del primo gennaio.
c) Per i terreni agricoli, dal reddito dominicale, risultante in
catasto e vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione,
moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno
1993 e' quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo
approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto
effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.
L'imposta deve essere determinata su base annua ovverosia assumendo
il valore intero dell'immobile soggetto a tassazione (l'intera
rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i
summenzionati moltiplicatori; il valore venale dell'area
fabbricabile). L'ammontare cosi' determinato va ragguagliato - oltre
che alla quota di titolarita', come gia' anticipato sub A) - al
periodo di possesso, di cui si trattera' qui di seguito.
C) PERIODO DI IMPOSTA.
L'ICI (che e' un'imposta annuale) e' dovuta proporzionalmente ai
mesi dell'anno solare durante i quali si e' protratta la titolarita'
dei diritti reali indicati alla precedente lettera A); il mese nel
quale la titolarita' si e' protratta solo in parte e' computato per
intero in capo al soggetto che ha posseduto per piu' di 14 giorni,
mentre non e' computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno
di 15 giorni.
Pertanto l'imposta da versare per il corrente anno 1993 dovra'
essere quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della
situazione di possesso nel corso dello stesso anno 1993 e cio' non
solo con riferimento alla titolarita' del diritto reale sull'immobile
ma altresi' avendo riguardo alle eventuali modificazioni intervenute
in corso d'anno che si ripercuotano sull'ammontare del debito di
imposta.
Sotto il primo aspetto, si pensi:
1) Ad un fabbricato acquistato il 10 marzo 1993 ed il cui possesso
si protragga per la restante parte dell'anno 1993. L'imposta,
calcolata su base annua (vd. lettera B), deve essere versata
dall'acquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso
a titolo di proprieta';
2) Ad un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1993 il
quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su
base annua, deve essere versata dal venditore nella misura
ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprieta'.
Sotto il secondo aspetto, si pensi:
3) Ad un fabbricato adibito ad abitazione principale del
contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1993 (precisamente
fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo
dell'anno medesimo. La detrazione, che e' pari a lire 180.000 annue e
di cui sara' trattato in prosieguo, dovra' essere ragguagliata ai 5
mesi durante i quali si e' verificata la destinazione a dimora
abituale;
4) Ad un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1993 ed
ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua
calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata
alla edificazione dovra' essere ragguagliata ai 9 mesi in cui
l'immobile ha avuto siffatta qualificazione mentre l'imposta annua
calcolata sul valore dell'edificio dovra' essere ragguagliata a 3
mesi.
Da quanto sopra detto emerge, altresi', che l'ammontare
dell'imposta da versare per l'anno 1993 non necessariamente coincide
con quello che risulta dalla proiezione per l'intero anno 1993 dei
dati indicati nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati
relativa all'anno 1992. Tale dichiarazione, infatti, dovendo essere
presentata ai fini dell'ICI prima che sia decorso l'anno di
imposizione, non puo' che "fotografare" la situazione preesistente al
primo gennaio 1993 quale si presenta a siffatta data, mentre il
versamento dell'imposta, essendo eseguito quando e' gia' trascorso il
periodo di riferimento, deve tener conto di come si e' andata
evolvendo la situazione "fotografica" dichiarata. Parimenti, come nel
caso sub 1), puo' sussistere l'obbligo di eseguire il versamento pur
non dovendo l'unita' immobiliare essere indicata dall'acquirente
nella predetta dichiarazione in quanto non posseduta al primo gennaio
1993.
Si anticipa, pur esulando la materia dalla presente trattazione,
che per i possessi iniziati successivamente al 31 dicembre 1992 la
dichiarazione dovra' essere presentata nell'anno successivo a quello
nel corso del quale il possesso ha avuto inizio, cosi' come per le
variazioni intervenute rispetto a quanto gia' dichiarato la denuncia
di variazione dovra' essere presentata nell'anno successivo a quello
nel corso del quale la variazione si e' verificata.
D) VERSAMENTO IN DUE RATE.
L'ICI, annuale, va versata in due rate delle quali la prima e' in
acconto e la seconda e' a saldo. Rimanendo nell'ambito dell'imposta
dovuta per l'anno 1993: la prima rata, da versare nel periodo dall'1
al 19 luglio 1993, e' pari al 90 per cento dell'imposta relativa al
primo semestre del 1993; la seconda, da versare dall'1 al 15 dicembre
1993, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1993.
Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la
propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno
1993, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed
ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento
a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria
situazione imponibile in relazione all'intero anno 1993, ragguagliare
l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso
nel corso dell'intero anno 1993 e versarla, previa deduzione di
quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto.
Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di
possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso
dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria
A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprieta' di un
determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1993,
ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota
del 6 per mille.
La prima rata da versare sara' pari a lire 540.000 (2.000.000 x 100
= 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base
annua di lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di 100.000 lire al
mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% =
540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime
caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo
dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire
660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000: 12 = imposta di
100.000 lire al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso 1.200.000;
1.200.000 - 540.000 gia' versate = 660.000).
Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella
categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune
nel quale l'aliquota vigente e' del 5 per mille, la prima rata da
versare sara' pari a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di
valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di
lire 1.500.000; 1.500.000: 12 = imposta di 125.000 lire al mese;
125.000 x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000;
500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari a lire 800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000: 12 =
imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel
corso dell'anno 1993 = 1.250.000; 1.250.000 - 450.000 gia' versate =
800.000).
Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e
con una rendita pari a 10.000.000, ubicato in un comune con
l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sara' pari a
lire 612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x
aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000;
1.360.000: 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di
possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% =
611.998). La seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire
295.000 (imposta su base annua di lire 1.360.000: 12 = imposta di
113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso
dell'anno 1993 = 906.664; 906.664 - 612.000 gia' versate =
294.664).
Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C),
ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000 e che l'abitazione
sia ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille, la prima
rata da versare sara' pari a lire 418.000 (1.800.000 x 100 =
180.000.000 di valore; 180.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta
su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000: 12 = imposta di 90.000
lire al mese; 90.000 x 6 mesi di possesso nel corso del primo
semestre = 540.000; 540.000 - 75.000 che rappresentano la parte di
detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500).
La seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire 587.000 (imposta
su base annua di lire 1.080.000: 12 = imposta di 90.000 lire al mese;
90.000 x 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 - 75.000 di
detrazione spettante = 1.005.000; 1.005.000 - 418.000 gia' versate =
587.000).
Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera C),
ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio
di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la
prima rata da versare sara' pari a lire 2.250.000 (un miliardo x
aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 5.000.000;
5.000.000: 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di
possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000
al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando
che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione
delle rendite catastali delle singole unita' immobiliari che lo
compongono, sia pari a 20 miliardi, sara' pari a lire 26.500.000
(416.666 x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile =
3.750.000 lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi x aliquota 5
per mille = 100 milioni di imposta su base annua per il fabbricato,
ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso
dell'immobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 +
25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 - 2.250.000 gia' versate =
26.500.000).
Si ricorda che le persone fisiche non residenti nel territorio
dello Stato possono avvalersi della facolta' di effettuare il
versamento dell'intera imposta dovuta nel termine previsto per il
versamento a saldo (per l'anno 1993, nel periodo dall'1 al 15
dicembre 1993) con applicazione di interessi.
Per i soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - Via R.
Fauro - e di Firenze - Via dei Georgofili e Via Lambertesca - il
decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, in corso di conversione, ha
disposto il differimento al 20 dicembre 1993 dei termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria, per cui rimane
differito, nei confronti di tali soggetti, anche il termine per il
versamento dell'ICI 1993.
E) ABITAZIONE PRINCIPALE.
Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
(anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprieta'
ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una
detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a lire
180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta
destinazione.
Condizione essenziale affinche' possa spettare tale detrazione e',
quindi, che ci sia identita' tra soggetto obbligato al pagamento
dell'ICI per l'unita' immobiliare e soggetto dimorante abitualmente
nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete
per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il proprietario
a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, ne' per
l'unita' immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un
proprio familiare.
La detrazione - oltre che rapportata, come sopra detto, al tempo di
destinazione, computandosi anche a tal fine come mese intero la
frazione di mese eccedente i 14 giorni - deve essere suddivisa, in
caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.
La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI,
relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi
dimora, senza possibilita' di portare l'eventuale parte di detrazione
eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento
della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo
anch'esso dimorante.
A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti
esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per
l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire
1.800.000.
Esempio n. 1.
Abitazione di proprieta' di un solo soggetto che vi dimora
abitualmente per l'intero anno 1993.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' pari a
lire 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate
lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno
essere versate lire 891.000 (1.620.000 - 729.000).
Esempio n. 2.
Abitazione di proprieta' di due coniugi (il marito e' proprietario
per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero
anno 1993.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito sara' pari a lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000 - 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte
della moglie sara' pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000;
360.000 - 90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito
versera' lire 607.000 (1.350.000: 2 = 675.000; 675.000 al 90% =
607.500) mentre la moglie, distintamente, versera' lire 121.000
(270.000: 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda
rata, a saldo, il marito versera' lire 743.000 (1.350.000 - 607.000)
mentre la moglie versera' lire 149.000 (270.000 - 121.000).
Esempio n. 3.
Abitazione di proprieta' di 3 fratelli (il fratello A e'
proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C,
per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per
l'intero anno 1993.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: lire
900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete
la detrazione in quanto non dimorante); lire 738.000, da parte di B
(46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000); lire zero,
da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per
la prima rata d'acconto: A versera' lire 405.000 (450.000 al 90%); B
versera' lire 332.000 (738.000: 2 = 369.000; 369.000 al 90% =
332.000); C non versera' nulla. Per la seconda rata, a saldo: A
versera' lire 495.000 (900.000 - 405.000); B versera' lire 406.000
(738.000 - 332.000); C non versera' nulla.
Esempio n. 4.
Abitazione acquistata il 10 marzo 1993 da due coniugi (dal marito,
per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti
dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1993.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito sara' pari a lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000 x 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a
10/12 di 90.0000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della
moglie sara' pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000
x 10/12 = 300.000; 300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata
d'acconto il marito versera' lire 405.000 (1.440.000: 12 = 120.000 al
mese; 120.000 x 4 mesi di possesso nel 1 semestre = 480.000; 480.000
- 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito
per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000)
mentre la moglie versera' lire 81.000 (360.000: 12 = 30.000 al mese;
30.000 x 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% =
81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito versera' lire
720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie versera' lire 144.000
(225.000 - 81.000).
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata.
Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova
applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle co-
operative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione
principale del socio assegnatario.
F) MODALITA' DI VERSAMENTO.
Il versamento dell'ICI deve essere effettuato utilizzando
l'apposito modulo, di cui e' riprodotta qui di seguito soltanto la
parte dedicata al "certificato di accreditamento". I moduli sono in
distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei
concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i
concessionari medesimi.
Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu'
immobili ubicati nello stesso comune il contribuente e' tenuto ad
effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo
modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in
cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente
dovra' fare separati versamenti per ogni comune; e cio' vale anche
nell'ipotesi in cui sia identico il concessionario della riscossione.
Se, ad esempio, il contribuente possiede tre immobili soggetti a
tassazione nel comune di Bologna, uno nel comune di Benevento e
quattro nel comune di Telese (i comuni di Benevento e Telese
appartengono alla stessa concessione) il contribuente stesso dovra'
fare tre distinti versamenti: uno per il comune di Bologna, uno per
il comune di Benevento e uno per il comune di Telese.
In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti
quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria
quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del
portiere) il versamento puo' essere effettuato dall'amministratore
del condominio a nome del condominio stesso.
Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del
concessionario competente, ovverosia di quello nella cui
circoscrizione e' compreso il comune ove sono ubicati gli immobili,
oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il
contribuente, per effettuare il versamento, puo' avvalersi delle
aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando,
in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del
giorno in cui esso e' stato eseguito sono date dal timbro per
quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio
postale.
Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento"
debitamente quietanzata.
Il modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente
sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei
concessionari e delle aziende di credito convenzionate.
I numeri di conto corrente postale dei 136 concessionari, con la
specificazione dei comuni appartenenti a ciascuna concessione, sono
indicati in un foglio attaccato al modulo di versamento.
----> Vedere Immagine a Pag. 29 della G.U. <----
Si avverte che non si fa luogo al versamento d'acconto dell'imposta
se l'importo da versare e' inferiore a lire quattromila.
G) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODULO.
Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di
versamento" che sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che
nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo
dedicata al "certificato di accreditamento"), attenendosi alle
"modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo.
In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
1) il "comune di ubicazione degli immobili" non puo' che essere
uno soltanto;
2) gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli"
"aree fabbricabili" "abitazione principale" "altri fabbricati"
rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato.
Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie
di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha
complessivamente versato; sono possibili piccoli scostamenti (mille o
duemila lire) dovuti al fatto che i singoli importi sono indicati
senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato e'
arrotondato alle mille lire;
3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui
il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro
categorie di immobili sovraenunciate. Cosi', ad esempio, se sono
versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione
principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente
essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione
principale"; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle
altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;
4) il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unita'
immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa
l'abitazione principale, che - come chiarito nella precedente lettera
B) - sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto
concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage
cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione
in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.
5) Avvertenza.
Si richiama la particolare attenzione sulla esatta indicazione
degli importi riferiti all'imposta versata per l'abitazione
principale ed all'ammontare della detrazione che il contribuente ha
calcolato per tale abitazione principale. I dati sono importanti ai
fini di una corretta ripartizione del gettito ICI relativo all'anno
1993 fra lo Stato e i comuni.
L'importo versato per l'abitazione principale, da indicare nelle
apposite caselline, non puo' che essere, ovviamente, quello
effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della
detrazione cosi' come e' stata calcolata dal contribuente.
Riprendendo gli esempi fatti nella precedente lettera E) e limitando,
per ora, il discorso al versamento in acconto da fare nei prossimi
giorni di luglio, nelle caselline relative all'"abitazione
principale" saranno indicati i seguenti importi:
a) 729.000, nell'esempio n. 1;
b) 607.500, da parte del marito, nell'esempio n. 2; 121.500, da
parte della moglie, nello stesso esempio n. 2;
c) 332.000, da parte del soggetto B, nell'esempio n. 3;
d) 405.000, da parte del marito, nell'esempio n. 4;
81.000, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 4.
L'importo da indicare come "detrazione per l'abitazione principale"
nelle apposite caselline e' quello che il contribuente si e'
calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione
principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non e'
versato alcun importo per l'abitazione principale, come nel caso in
cui l'ammontare della detrazione e' uguale od eccede l'imposta lorda
gravante sull'abitazione medesima. Riprendendo gli esempi fatti nella
precedente lettera E) e limitando, per ora, il discorso al versamento
in acconto da fare nei prossimi giorni di luglio, nelle caselline
relative alla "detrazione per l'abitazione principale" saranno
indicati i seguenti importi:
a) 81.000 (pari al 90% di 90.000) nell'esempio n. 1;
b) 40.500 (pari al 90% di 45.000), da parte del marito,
nell'esempio n. 2; 40.500, da parte della moglie, nello stesso
esempio n. 2;
c) 40.500, da parte del soggetto B, nell'esempio n. 3;
d) 27.000 (pari al 90% di 30.000), da parte del marito,
nell'esempio n. 4; 27.000, da parte della moglie, nello stesso
esempio n. 4.
Come si puo' desumere anche dagli esempi fatti l'ammontare della
detrazione, in sede di versamento d'acconto, non puo' eccedere le
lire 81.000 (a meno che si tratti di versamento fatto da cooperative
edilizie a proprieta' indivisa per le piu' abitazioni principali dei
soci assegnatari).
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La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
Il Ministro: GALLO