MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1993 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di  mutuo  a  tasso variabile, effettuate ai sensi dell'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il  programma  di  interventi  di
ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico,
per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1993.
(GU n.153 del 2-7-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988)   il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia,  di
ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000  miliardi,  dispone  che  al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite  del  95%  della
spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la B.E.I., con la
Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di  credito
all'uopo  abilitati  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con
decreto del Ministro del tesoro di concerto  con  il  Ministro  della
sanita';
  Visto  l'art.  3  del  decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal
decreto 24 giugno 1993, il quale ha stabilito che, per le  operazioni
di  mutuo  regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di
interesse annuo posticipato applicabile  e'  costituita  dalla  media
aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione
titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia,
e  dalla  media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del
RIBOR, rilevati dal  comitato  di  gestione  mercato  telematico  dei
depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visto  il  citato art. 3 del summenzionato decreto ministeriale con
il  quale  viene  stabilito  che  al  tasso  come  sopra   calcolato,
arrotondato,  se  necessario,  per  eccesso o per difetto, allo 0,05%
piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  Comitato  di
gestione   mercato   telematico   dei   depositi  interbancari  hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai
decreti del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993:
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 12,50%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
10,869%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolate a tasso
variabile e' pari al 12,05%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di interesse annuo posticipato per il periodo 1
luglio-31 dicembre 1993 e' pari al 12,85%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI