Regolamento CEE 3002/92. Modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti agricoli negli scambi intracomunitari finalizzati.(GU n.153 del 2-7-1993)
Vigente al: 2-7-1993
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli All'Ispettorato centrale repressioni frodi Al Ministero delle finanze Dipartimento delle dogane Direzione centrale dei servizi doganali Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Div. XIII Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili - Servizio interventi di assistenza sociale - Div. interventi assistenziali straordinari e di C.A. All'Ente nazionale risi Agli assessorati all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confagricoltura Al COPAGRI Alla Confederazione italiana agricoltori Alle organizzazioni e associazioni di categoria Agli enti assuntori dell'AIMA L'abolizione dei controlli doganali tra i paesi comunitari avvenuta, dal 1 gennaio 1993, nel quadro della realizzazione del mercato unico europeo ha comportato, comunque, la necessita' del mantenimento di un sistema di controlli intracomunitari per i prodotti agricoli provenienti principalmente dall'intervento, ai quali e' riservata una destinazione e/o una utilizzazione vincolata. Il regolamento CEE 3002/92 della Commissione del 16 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta CEE del 17 ottobre 1992, n. 301) ha disposto modalita' comuni circa le attribuzioni e le procedure atte a formalizzare un tale sistema di controllo, mentre il regolamento CEE 3566/92 della Commissione dell'8 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta CEE dell'11 dicembre 1992, n. 362) ha sostituito integralmente la precedente normativa dettata dal regolamento CEE 2823/87 in materia di emissione ed appuramento del documento di controllo mod. T5, che scorta la merce oggetto di scambi comunitari finalizzati. Le disposizioni dei citati regolamenti sono, peraltro, applicabili qualora vengano richiamate dalle singole normative concernenti particolari prodotti agricoli anche nei casi in cui detti prodotti, beneficiando di un aiuto comunitario, siano sottoposti a vincoli di destinazioni e/o utilizzazioni particolari. Per quanto riguarda lo Stato italiano, le citate disposizioni comunitarie entreranno in vigore dal 1 luglio p.v., data dalla quale, in presenza di scambi comunitari di prodotti con destinazione e/o utilizzazione prefissata, l'emanazione e l'appuramento del mod. T5 non competera' piu' agli uffici doganali presso i quali cessa il transito doganale, mentre restano inalterate le competenze delle dogane in caso di scambi con i paesi terzi. In applicazione di quanto previsto dal citato regolamento 3002/92, a partire dal 1 luglio p.v. verranno pertanto adottate le seguenti innovazioni procedurali, in relazione alle mutate competenze organiche. In caso di scambi intracomunitari di prodotti spediti "tal quale" dallo Stato membro venditore, l'AIMA - ai sensi dell'art. 3, punto 1, del citato regolamento e della designazione comunicata alla CEE da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - provvedera' all'emissione ed all'appuramento dei relativi modelli di controllo T5, anche attraverso propri assuntori, specificatamente incaricati dall'AIMA per ciascun settore merceologico, ai fini dell'eventuale rilascio del citato modello T5. In caso di spedizione intracomunitaria di prodotti che hanno subi'to una trasformazione presso lo Stato membro speditore, l'AIMA - quale organo di controllo competente dello Stato membro italiano, designato alla CEE dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - provvedera' all'emissione ed appuramento dei relativi modelli T5, anche attraverso enti di controllo a livello territoriale, delegati dalla stessa Azienda di Stato. Le norme di cui alla presente circolare riguardano tutti i prodotti appartenenti ai vari settori merceologici che ricadono nel campo di applicazione delle discipline previste dalle specifiche regolamentazioni comunitarie, fatta eccezione per quanto disposto dalla circolare 6 aprile 1993 n. 8, emanata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1992) riguardo al settore lattiero-caseario, dalla circolare 27 maggio 1993 n. 184 emanata dal Ministero dell'industria e commercio riguardo all'affidamento agli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) della gestione degli esemplari T5 in materia di restituzione alla produzione degli amidi, nonche' delle competenze riservate dallo Stato membro italiano all'Ente nazionale risi, nell'omonimo settore. Nella prima fase di attuazione dei gia' citati regolamenti 3002/92 e 3566/92, i modelli T5 saranno emessi ed appurati direttamente dall'AIMA (Via Palestro, 81, c.p. 00185 Roma - ufficio T5 - telefono e fax 06/4457665), alla quale, pertanto, andranno inoltrate le rela- tive richieste. Con successiva normativa verranno diramati gli elenchi e gli indirizzi degli Enti assuntori incaricati nonche' degli enti di controllo delegati dall'AIMA all'applicazione di quanto disposto in materia dalla regolamentazione comunitaria. Il direttore generale: GALLI