AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 26 giugno 1993, n. 18 

  Regolamento  CEE  3002/92.  Modalita'  comuni  per   il   controllo
dell'utilizzazione  e/o della destinazione di prodotti agricoli negli
scambi intracomunitari finalizzati.
(GU n.153 del 2-7-1993)
 
 Vigente al: 2-7-1993  
 

                                    Al  Ministero  dell'agricoltura e
                                  delle foreste
                                    Direzione generale  della  tutela
                                  economica dei prodotti agricoli
                                    All'Ispettorato          centrale
                                  repressioni frodi
                                    Al Ministero delle finanze
                                    Dipartimento delle dogane
                                    Direzione  centrale  dei  servizi
                                  doganali
                                    Al  Ministero dell'industria, del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  D.G.P.I. - Div. XIII
                                    Ministero dell'interno
                                    Direzione  generale  dei  servizi
                                  civili
                                    -    Servizio    interventi    di
                                  assistenza     sociale    -    Div.
                                  interventi            assistenziali
                                  straordinari e di C.A.
                                    All'Ente nazionale risi
                                    Agli  assessorati all'agricoltura
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  speciale e delle province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                    Alla Confagricoltura
                                    Al COPAGRI
                                    Alla   Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                    Alle       organizzazioni       e
                                  associazioni di categoria
                                    Agli enti assuntori dell'AIMA
  L'abolizione  dei  controlli  doganali  tra  i   paesi   comunitari
avvenuta,  dal  1   gennaio  1993, nel quadro della realizzazione del
mercato unico europeo ha  comportato,  comunque,  la  necessita'  del
mantenimento  di  un  sistema  di  controlli  intracomunitari  per  i
prodotti  agricoli  provenienti  principalmente  dall'intervento,  ai
quali e' riservata una destinazione e/o una utilizzazione vincolata.
  Il  regolamento  CEE  3002/92 della Commissione del 16 ottobre 1992
(pubblicato nella Gazzetta CEE  del  17  ottobre  1992,  n.  301)  ha
disposto modalita' comuni circa le attribuzioni e le procedure atte a
formalizzare  un tale sistema di controllo, mentre il regolamento CEE
3566/92 della Commissione  dell'8  dicembre  1992  (pubblicato  nella
Gazzetta   CEE   dell'11   dicembre   1992,  n.  362)  ha  sostituito
integralmente la precedente normativa  dettata  dal  regolamento  CEE
2823/87  in  materia  di  emissione  ed  appuramento del documento di
controllo mod. T5, che scorta la merce oggetto di  scambi  comunitari
finalizzati.
  Le  disposizioni dei citati regolamenti sono, peraltro, applicabili
qualora  vengano  richiamate  dalle  singole  normative   concernenti
particolari  prodotti  agricoli anche nei casi in cui detti prodotti,
beneficiando di un aiuto comunitario, siano sottoposti a  vincoli  di
destinazioni e/o utilizzazioni particolari.
  Per  quanto  riguarda  lo  Stato  italiano,  le citate disposizioni
comunitarie entreranno in vigore  dal  1   luglio  p.v.,  data  dalla
quale,  in presenza di scambi comunitari di prodotti con destinazione
e/o utilizzazione prefissata, l'emanazione e l'appuramento  del  mod.
T5  non  competera' piu' agli uffici doganali presso i quali cessa il
transito doganale, mentre  restano  inalterate  le  competenze  delle
dogane in caso di scambi con i paesi terzi.
  In  applicazione di quanto previsto dal citato regolamento 3002/92,
a partire dal 1  luglio p.v. verranno pertanto adottate  le  seguenti
innovazioni   procedurali,   in   relazione  alle  mutate  competenze
organiche.
  In caso di scambi intracomunitari di prodotti spediti  "tal  quale"
dallo Stato membro venditore, l'AIMA - ai sensi dell'art. 3, punto 1,
del  citato  regolamento  e della designazione comunicata alla CEE da
parte del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  -  provvedera'
all'emissione  ed  all'appuramento  dei relativi modelli di controllo
T5, anche attraverso propri  assuntori,  specificatamente  incaricati
dall'AIMA  per  ciascun  settore merceologico, ai fini dell'eventuale
rilascio del citato modello T5.
  In caso  di  spedizione  intracomunitaria  di  prodotti  che  hanno
subi'to una trasformazione presso lo Stato membro speditore, l'AIMA -
quale  organo  di  controllo  competente dello Stato membro italiano,
designato alla CEE dal Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  -
provvedera'  all'emissione  ed  appuramento  dei relativi modelli T5,
anche attraverso enti di controllo a livello  territoriale,  delegati
dalla stessa Azienda di Stato.
  Le norme di cui alla presente circolare riguardano tutti i prodotti
appartenenti  ai  vari settori merceologici che ricadono nel campo di
applicazione   delle    discipline    previste    dalle    specifiche
regolamentazioni  comunitarie,  fatta  eccezione  per quanto disposto
dalla  circolare  6  aprile  1993  n.  8,   emanata   dal   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21
aprile 1992) riguardo al settore lattiero-caseario,  dalla  circolare
27  maggio  1993  n.  184  emanata  dal  Ministero  dell'industria  e
commercio riguardo all'affidamento agli Uffici provinciali industria,
commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) della gestione  degli  esemplari
T5  in  materia  di restituzione alla produzione degli amidi, nonche'
delle competenze  riservate  dallo  Stato  membro  italiano  all'Ente
nazionale risi, nell'omonimo settore.
  Nella  prima fase di attuazione dei gia' citati regolamenti 3002/92
e 3566/92, i modelli  T5  saranno  emessi  ed  appurati  direttamente
dall'AIMA  (Via Palestro, 81, c.p. 00185 Roma - ufficio T5 - telefono
e fax 06/4457665), alla quale, pertanto, andranno inoltrate le  rela-
tive richieste.
  Con  successiva  normativa  verranno  diramati  gli  elenchi  e gli
indirizzi degli Enti  assuntori  incaricati  nonche'  degli  enti  di
controllo  delegati  dall'AIMA all'applicazione di quanto disposto in
materia dalla regolamentazione comunitaria.
                                         Il direttore generale: GALLI