Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Bologna.(GU n.154 del 3-7-1993)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 1029 in data 15 maggio 1993 del presidente della corte di appello di Bologna, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non e' stato in grado di funzionare nel giorno 2 aprile 1993 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Bologna nel giorno 2 aprile 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 23 giugno 1993 Il Ministro: CONSO