DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1993
Accelerazione delle procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle S.p.a. derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici.(GU n.155 del 5-7-1993)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30
dicembre 1992, con cui e' stato approvato il programma di riordino
delle partecipazioni dello Stato di cui all'art. 16 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, conferendo mandato al Ministro del tesoro di
adeguarne i contenuti specifici alle osservazioni contenute nei
pareri forniti dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica in data 30 dicembre 1992, con cui sono state
dettate le direttive concernenti le modalita' e le procedure di
cessione delle partecipazioni dello Stato nelle societa' per azioni
derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle
aziende autonome;
Visto il documento del Ministro del tesoro sul riordino delle
partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni,
approvato dal Consiglio dei Ministri
in data 14 aprile 1993;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 1993 in
ordine alla dismissione dell'IMI S.p.a. mediante offerta pubblica;
Considerata l'attivita' concretamente posta in essere a seguito
degli atti richiamati;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
la seguente direttiva:
1. Le procedure relative alla dismissione dell'intera
partecipazione riconducibile, direttamente o indirettamente, al
Ministero del tesoro in ENEL, INA, Banca commerciale italiana,
Credito italiano, IMI, STET, AGIP, devono essere avviate entro trenta
giorni a partire dalla data della presente direttiva, secondo il
calendario previsto nel seguente punto 2, conformemente ai criteri
definiti nel programma di riordino predisposto ai sensi dell'art. 16
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del
tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, provvede, contestualmente alla presente
direttiva, alla costituzione di un Comitato permanente di consulenza
globale e di garanzia, presieduto dal Direttore generale del tesoro e
composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria
esperienza nei mercati nazionali e internazionali.
Il Comitato deve assicurare alle autorita' preposte alla attuazione
del programma di riordino richiamato al punto 1 e, in particolare,
delle citate dismissioni un'assistenza tecnica avente carattere di
unitarieta' per le varie operazioni del programma e per tutto il
periodo necessario alla loro realizzazione, cosi' da favorirne il
buon esito e garantire la coerenza delle decisioni e il loro
coordinamento temporale.
Il Comitato assolve, altresi', a funzioni di garanzia della
trasparenza e della congruita' delle procedure poste in essere dal
Governo.
Il Comitato puo' acquisire da tutte le societa' interessate le
informazioni, di natura contabile ed extra-contabile, necessarie allo
svolgimento dei compiti affidati.
I membri del Comitato sono vincolati a mantenere riservate le
informazioni cosi' ottenute e a non utilizzarle per fini diversi da
quelli propri della loro attivita' istituzionale.
Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato puo' avvalersi del
supporto tecnico della Direzione generale del tesoro, nonche' degli
uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Comitato
puo' avvalersi di ulteriori supporti tecnici acquisiti anche al di
fuori della pubblica amministrazione.
Il Comitato dovra' proporre al Ministro del tesoro un calendario
delle operazioni di privatizzazione, secondo priorita' definite dal
Comitato stesso, riducendo al minimo i tempi di realizzazione e
tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle
societa' interessate, nonche' dell'andamento del mercato. Il Comitato
suggerira' inoltre le iniziative in materia fiscale e legale
necessarie per favorire il successo delle privatizzazioni.
Con l'assistenza del Comitato dovra' procedersi, in tutti i casi in
cui sia possibile, alle operazioni di dismissione delle
partecipazioni mediante collocamenti pubblici che: favoriscano
l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori; evitino
concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli
azionisti; permettano la costituzione di un nucleo di azionisti che
assicuri stabilita' alla compagine azionaria.
3. I soggetti titolari del controllo delle societa' oggetto di
dismissione potranno avvalersi, d'intesa con il Comitato, nella fase
propedeutica alle operazioni di dismissione, dell'assistenza di
consulenti speciali per elaborare eventuali proposte di
ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale,
industriale, finanziario ed organizzativo, nonche' per individuare,
tenuto conto dei propri obiettivi e interessi, le modalita' di
dismissione piu' adeguate fra quelle indicate nella deliberazione del
CIPE del 30 dicembre 1992.
4. Il Ministro del tesoro o le societa' interessate dovranno essere
assistiti dal Comitato permanente di consulenza globale nel
conferimento a primarie istituzioni nazionali e internanzionali
dell'incarico di valutare ciascuna societa' e attivita' da cedere,
secondo le indicazioni contenute nella delibera CIPE del 30 dicembre
1992.
Il Comitato fornira' alle istituzioni incaricate delle valutazioni
tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del compito ad esse
affidato, operando da referente delle stesse a tale riguardo.
La guida dei consorzi di collocamento delle partecipazioni da
dismettere verra' affidata, con la consulenza del Comitato, a
primarie istituzioni bancarie e finanziarie di consolidata esperienza
in materia di offerta al pubblico di titoli italiani, prescelte
secondo la procedura prevista dalla deliberazione del CIPE del 30
dicembre 1992. La guida del consorzio non potra' essere affidata ai
soggetti incaricati della valutazione; essi dovranno peraltro
partecipare al collocamento.
5. Prima dell'accettazione degli incarichi di cui alla presente
direttiva i soggetti di cui ai punti 3 e 4 sono tenuti a segnalare
tutti i casi di conflitto d'interessi rilevanti nell'espletamento
degli incarichi medesimi ed in particolare nelle operazioni di
collocamento.
6. La remunerazione degli incarichi previsti nella presente
direttiva deve essere corrisposta dalle societa' partecipate dal
Tesoro, ovvero prevista nello stato di previsione del Tesoro, ai
sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428,
previa istituzione di apposito capitolo. La remunerazione degli
incarichi sara' stabilita in linea con i valori correnti sui mercati
internazionali per operazioni di simile natura e consistenza.
7. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 1993
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
SPAVENTA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA