MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 22 giugno 1993, n. 9023 

  Garanzie rilasciate in favore dell'Iraq anteriormente all'embargo.
(GU n.156 del 6-7-1993)
 
 Vigente al: 6-7-1993  
 

  Il consiglio delle Comunita' europee, con regolamento n. 3541 del 7
dicembre  1992,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L. 361 del 10 dicembre 1992 e nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  - 2a serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 1993,
ha vietato di soddisfare o di adottare qualsiasi disposizione volta a
soddisfare qualunque richiesta di  tipo  risarcitorio  presentata  da
soggetti  iracheni o ad essi riconducibile che derivi da un contratto
la cui esecuzione sia stata  colpita  direttamente  o  indirettamente
dalla  misure  di  embargo  decise  dal  Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite.
  Al fine di assicurare una uniforme  applicazione  del  regolamento,
questo  Ministero,  d'intesa con le altre Amministrazioni interessate
(Ministero degli affari  esteri  e  Ministero  del  tesoro),  ritiene
opportuno  rendere noto sull'argomento il punto di vista degli organi
amministrativi che seguono la materia di cui trattasi.
  In tema di garanzie  prestate  a  fronte  di  impegni  assunti  nei
confronti  di  soggetti  iracheni, il divieto sancito dal regolamento
riguarda oltre che il pagamento in favore di detti soggetti, anche il
pagamento da parte degli ordinanti delle garanzie  stesse  in  favore
degli  istituti  finanziari  che  intendessero  rivalersi su di essi,
qualora detti istituti fossero stati costretti a  soddisfare,  contro
la loro volonta', eventuali richieste irachene.
  Queste  ultime peraltro non potranno aver luogo tenuto conto che la
risoluzine 687 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni  Unite  vieta
la  loro  presentazione  da  parte dell'Iraq e che la Comunita' e gli
Stati membri si sono impegnati, come risulta dal terzo "considerando"
del regolamento n. 3541, a subordinare la propria  approvazione  alla
rimozione  dell'embargo all'osservanza da parte dell'Iraq del divieto
di cui trattasi.
  Il regolamento n. 3541 ha  peraltro  privato  per  sempre  di  ogni
effetto le garanzie e le controgaranzie finanziarie in esso consider-
ate  ed  ha  conseguentemente  liberato  in  via  definitiva  da ogni
obbligazione nei confronti degli istituti  che  hanno  rilasciato  le
garanzie  le  imprese  ordinanti,  i  cui rapporti con detti istituti
devono intendersi risolti, a far  data  del  10  dicembre  1992,  per
impossibilita'   sopravvenuta,   di   diritto   e   di  fatto,  della
prestazione.
                                         Il direttore generale: MAZZA