N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 1993
N. 354 Ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Squillario Luigi e I.N.P.S. Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunita' montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato - Sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende la qualificazione di un rapporto quale lavoro subordinato o autonomo - Disparita' di trattamento del lavoratore a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale - Incidenza sul principio della tutela del lavoro nonche' sulla garanzia previdenziale. (Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma; legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 35, 38, 101 e 109).(GU n.28 del 7-7-1993 )
IL PRETORE Considerato che al presente giudizio risulta applicabile l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, cosi' come sostituito dall'art. 6- bis della legge 18 marzo 1993, n. 67 (di conversione del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9) che espressamente esclude per i contratti d'opera o per prestazioni professionali, anche gia' stipulati alla data di entrata in vigore della norma stessa da enti locali (nel caso di spe- cie trattasi di una farmacia comunale), la configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che nel caso di specie furono stipulati con i singoli lavoratori contratti definiti d'opera e che tale applicazione renderebbe ultronea ogni istruttoria; Considerato che il secondo comma dello stesso articolo appare di dubbia legittimita' atteso che sembra introdursi, di fronte al dato formale di un contratto definito d'opera o di prestazione professionale, una presunzione juris et de jure di non subordinazione, parrebbe addirittura escludendosi ipotesi di vizio di volonta' e di simulazione che nei rapporti di lavoro facilmente di fatto si riscontrano, anche in relazione alla veste di contraente debole che il lavoratore solitamente riveste e cio' in relazione ai seguenti dettati costituzionali: A) artt. 101 e 104 della Costituzione perche' viene sottratto al giudice il compito istituzionale di interpretare autonomamente ed indipendentemente da ogni altro potere non tanto disposizioni di legge (le leggi interpretative di altre leggi sono ammissibili e generalmente riconosciute legittime dalla Consulta), ma, nel caso di specie, fatti quali sono gli elementi su cui sino ad ora anche per gli enti locali il giudice si e' basato per qualificare un rapporto quale lavoro subordinato o autonomo, con giudizio di merito insindacabile - se correttamente motivato - in sede di legittimita'; B) artt. 35 e 3 della Costituzione, atteso che, a seconda dell'essere il datore di lavoro persona o societa' di diritto privato, ente statale o ente locale, il lavoratore o comunque il cittadino che svolga identica attivita' lavorativa, per modalita' e tipo di prestazione, sara' qualificato lavoratore subordinato nei primi due casi, lavoratore autonomo nel terzo, con indubbia disparita' di trattamento; C) artt. 38 e 3 della Costituzione atteso che nelle ipotesi di cui al capo B, lo steso lavoratore o cittadino si trovera' nei primi due casi ad essere assicurato a mezzo del datore di lavoro per gli eventi negativi o fisiologici della sua vita lavorativa, nel terzo caso vi dovra' provvedere in via personale, con i conseguenti oneri. Considerato altresi' che, anche a voler ritenere legittimo il secondo comma dell'art. 6- bis comunque dubbi di costituzionalita' investono il solo terzo comma dello stesso art. 6- bis in relazione ai seguenti dettati: D) artt. 35 e 3 della Costituzione, atteso che, con il carattere retroattivo dato dalla norma all'interpretazione di cui al primo comma, si verrebbero ad avere presso gli enti locali lavoratori gia' riconosciuti, dallo stesso ente o per decisione giudiziale passata in giudicato, quali lavoratori subordinati, lavoratori che non avendo stipulato un contratto formale di opera o di prestazione professionale potrebbero rivolgersi ancora al giudice per ottenere una qualificazione del loro rapporto di lavoro subordinato, lavoratori che avendo stipulato un contratto formale sarebbero qualificati come lavoratori autonomi, vedendosi peraltro preclusa la possibilita' di adire il giudice (o comunque con la certezza di una pronuncia negativa nei loro confronti). E cio' in presenza di uguali modalita' di prestazioni ed indipendentemente dal fatto che alla data di stipulazione del contratto la norma non esistesse giuridicamente ancora e conseguentemente il lavoratore avesse potuto accettare di sottoscrivere il contratto pur di trovare adeguata occupazione, riservando eventualmente al futuro la richiesta di un corretto inquadramento. Non e' che non veda quali disparita' di trattamento possa creare una norma che appare fortemente innovativa e non certo interpretativa come si autodefinisce. E) artt. 38 e 3 della Costituzione perche' nelle stesse tre ipotesi di cui al punto D per i primi due tipi di lavoratori vi sarebbe obbligo contributivo in capo al datore di lavoro, per i terzi no.
P. Q. M. Stante la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittima costituzionale dell'art. 6- bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, secondo comma, sostitutivo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, primo e secondo comma, in relazione agli artt. 101 e 104 della Costituzione, 35 e 3 della Costituzione, 38 e 3 della Costituzione, dell'art. 6- bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, terzo comma, sostitutivo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, secondo comma, in relazione agli artt. 35 e 3 della Costituzione, e 38 e 3 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, letta alle parti in udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il pretore: (firma illeggibile) 93C0702