N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 1993

                                N. 354
  Ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal pretore di Biella
 nel procedimento civile vertente tra Squillario Luigi e I.N.P.S.
 Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per
    prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunita'
    montane  e  loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data
    di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilita'
    di un rapporto di lavoro subordinato - Sottrazione al giudice  del
    potere  di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni
    altro potere, i fatti da  cui  dipende  la  qualificazione  di  un
    rapporto  quale  lavoro  subordinato  o  autonomo  - Disparita' di
    trattamento del lavoratore a seconda che il datore di  lavoro  sia
    un  privato  o  lo  Stato  ovvero  un  ente locale - Incidenza sul
    principio  della  tutela  del  lavoro   nonche'   sulla   garanzia
    previdenziale.
 (Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma; legge
    23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 35, 38, 101 e 109).
(GU n.28 del 7-7-1993 )
                              IL PRETORE
   Considerato  che al presente giudizio risulta applicabile l'art. 13
 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, cosi' come sostituito dall'art.
 6- bis della legge 18 marzo 1993, n. 67 (di conversione del d.l.  18
 gennaio 1993, n. 9) che espressamente esclude per i contratti d'opera
 o  per  prestazioni  professionali, anche gia' stipulati alla data di
 entrata in vigore della norma stessa da enti locali (nel caso di spe-
 cie trattasi di una farmacia comunale),  la  configurabilita'  di  un
 rapporto  di lavoro subordinato, atteso che nel caso di specie furono
 stipulati con i singoli lavoratori contratti definiti d'opera  e  che
 tale applicazione renderebbe ultronea ogni istruttoria;
    Considerato  che  il secondo comma dello stesso articolo appare di
 dubbia legittimita' atteso che sembra introdursi, di fronte  al  dato
 formale   di   un   contratto   definito  d'opera  o  di  prestazione
 professionale,  una   presunzione   juris   et   de   jure   di   non
 subordinazione, parrebbe addirittura escludendosi ipotesi di vizio di
 volonta'  e  di  simulazione che nei rapporti di lavoro facilmente di
 fatto si riscontrano, anche in relazione  alla  veste  di  contraente
 debole  che  il lavoratore solitamente riveste e cio' in relazione ai
 seguenti dettati costituzionali:
       A) artt. 101 e 104 della Costituzione perche'  viene  sottratto
 al  giudice il compito istituzionale di interpretare autonomamente ed
 indipendentemente da ogni altro  potere  non  tanto  disposizioni  di
 legge  (le  leggi  interpretative  di  altre leggi sono ammissibili e
 generalmente riconosciute legittime dalla Consulta), ma, nel caso  di
 specie,  fatti  quali  sono gli elementi su cui sino ad ora anche per
 gli enti locali il giudice si e' basato per qualificare  un  rapporto
 quale   lavoro   subordinato  o  autonomo,  con  giudizio  di  merito
 insindacabile - se correttamente motivato - in sede di legittimita';
       B) artt. 35 e 3  della  Costituzione,  atteso  che,  a  seconda
 dell'essere  il  datore  di  lavoro  persona  o  societa'  di diritto
 privato, ente statale o ente locale,  il  lavoratore  o  comunque  il
 cittadino  che  svolga identica attivita' lavorativa, per modalita' e
 tipo di prestazione, sara'  qualificato  lavoratore  subordinato  nei
 primi   due   casi,  lavoratore  autonomo  nel  terzo,  con  indubbia
 disparita' di trattamento;
      C)  artt.  38 e 3 della Costituzione atteso che nelle ipotesi di
 cui al capo B, lo steso lavoratore o cittadino si trovera' nei  primi
 due  casi  ad  essere assicurato a mezzo del datore di lavoro per gli
 eventi negativi o fisiologici della sua vita  lavorativa,  nel  terzo
 caso vi dovra' provvedere in via personale, con i conseguenti oneri.
    Considerato  altresi'  che,  anche  a  voler ritenere legittimo il
 secondo comma dell'art. 6- bis comunque  dubbi  di  costituzionalita'
 investono  il  solo terzo comma dello stesso art. 6- bis in relazione
 ai seguenti dettati:
      D) artt. 35 e 3 della Costituzione, atteso che, con il carattere
 retroattivo dato dalla norma  all'interpretazione  di  cui  al  primo
 comma,  si verrebbero ad avere presso gli enti locali lavoratori gia'
 riconosciuti, dallo stesso ente o per decisione giudiziale passata in
 giudicato, quali lavoratori subordinati, lavoratori  che  non  avendo
 stipulato   un   contratto   formale   di   opera  o  di  prestazione
 professionale potrebbero rivolgersi ancora al  giudice  per  ottenere
 una   qualificazione   del   loro  rapporto  di  lavoro  subordinato,
 lavoratori  che  avendo  stipulato  un  contratto  formale  sarebbero
 qualificati  come lavoratori autonomi, vedendosi peraltro preclusa la
 possibilita' di adire il giudice (o comunque con la certezza  di  una
 pronuncia  negativa nei loro confronti). E cio' in presenza di uguali
 modalita' di prestazioni ed indipendentemente dal fatto che alla data
 di stipulazione del contratto la norma non  esistesse  giuridicamente
 ancora  e  conseguentemente  il lavoratore avesse potuto accettare di
 sottoscrivere il  contratto  pur  di  trovare  adeguata  occupazione,
 riservando  eventualmente  al  futuro  la  richiesta  di  un corretto
 inquadramento.
    Non e' che non veda quali disparita' di trattamento  possa  creare
 una norma che appare fortemente innovativa e non certo interpretativa
 come si autodefinisce.
      E)  artt.  38  e  3  della Costituzione perche' nelle stesse tre
 ipotesi di cui al punto D per i  primi  due  tipi  di  lavoratori  vi
 sarebbe obbligo contributivo in capo al datore di lavoro, per i terzi
 no.
                               P. Q. M.
    Stante  la  rilevanza  nel  presente  giudizio  e la non manifesta
 infondatezza;
    Solleva questione di legittima  costituzionale  dell'art.  6-  bis
 della  legge  18  marzo  1993,  n.  67,  secondo  comma,  sostitutivo
 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  primo  e  secondo
 comma,  in  relazione agli artt. 101 e 104 della Costituzione, 35 e 3
 della Costituzione, 38 e 3 della Costituzione, dell'art. 6- bis della
 legge 18 marzo 1993, n. 67, terzo  comma,  sostitutivo  dell'art.  13
 della  legge  23  dicembre  1992, n. 498, secondo comma, in relazione
 agli artt. 35 e 3 della Costituzione, e 38 e 3 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento  alla
 Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
 cancelleria, letta alle parti in udienza, al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
 del Senato della Repubblica.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0702