N. 356 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1993
N. 356 Ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Del Seppia Walter e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - Incompatibilita' della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni speciali dei liberi professionisti (fattispecie: lavoratore dipendente del comune di Viareggio successivamente iscrittosi alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori) - Non operativita' del divieto nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della norma impugnata siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data stessa - Mancata previsione della non operativita' del divieto in questione anche in casi di ritardo del trasferimento dei contributi (nella specie: dal Ministero del tesoro all'I.N.P.S. dei contributi maturati presso la C.P.D.E.L.) - Irrazionalita' ed incidenza sui principi della tutela del lavoro, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 35/1960 e 243/1976. (Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 35, 36 e 38).(GU n.28 del 7-7-1993 )
IL PRETORE In scioglimento della riserva di cui al verbale che precede O S S E R V A Il ricorrente, dopo aver lavorato alle dipendenze del comune di Viareggio fino al 31 gennaio 1958 con anzianita' contributiva di circa 12 anni, richiede nei confronti dell'Inps l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dopo aver ricevuto notizia circa l'avvenuto trasferimento presso l'Inps, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, dei contributi a suo tempo versati presso la CPDEL; l'Inps ha negato la richiesta autorizzazione invocando l'art. 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, ove e' prevista l'incompatibilita' della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti (il ricorrente infatti risulta iscritto alla Cassa previdenziale degli avvocati e procuratori legali); il ricorrente ha quindi sollevato una duplice questione di legittimita' costituzionale del cit. art. 3 della legge n. 47/1983 in relazione sia al primo che al secondo comma di detta disposizione; la prima questione prospettata, oltre che essere rilevante, non appare manifestamente infondata. Sull'incompatibilita' prevista dal 1 comma, art. 3, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, si possono seriamente sollevare dubbi di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 35, 36 e 38 della Costituzione, sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sulla tutela della retribuzione e sulla sua conseguente valorizzazione e tutela a fini previdenziali. La Corte costituzionale, gia' con sentenza n. 35 del 1960, segnalava la particolare evoluzione legislativa della contribuzione volontaria e, in particolare, il favore dell'ordinamento giuridico verso la libera previdenza del cittadino che, di per se', non puo' tollerare ingiustificate restrizioni o limitazioni. La Corte, nel dichiarare incostituzionale l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui vietava la contribuzione volontaria per i periodi di contemporanea iscrizione ad altre forme di previdenza, ha messo in evidenza l'infondatezza di un preteso principio giuridico di divieto circa la coesistenza per lo stesso rapporto di lavoro di due contribuzioni previdenziali. Infatti, da tale principio si puo' solo desumere "che non possono coesistere per lo stesso rapporto di lavoro due assicurazioni obbligatorie, e non gia' che sia vietata la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra assicurazione obbligatoria" (cosi' Corte costituzionale cit.). E' evidente infatti che una cosa e' avere una doppia contribuzione obbligatoria per lo stesso periodo, mentre altra cosa e' lasciare alla libera previdenza del cittadino la possibilita' - peraltro a suo integrale onere economico - di integrare i contributi versati per una precedente sua attivita' lavorativa anche se poi seguita da altro tipo di contribuzione presso diverse casse, come nel caso di specie (il ricorrente, infatti, dopo aver cessato nel 1958 la sua attivita' alle dipendenze del comune di Viareggio, si iscrisse presso la cassa previdenziale degli avvocati e procuratori). Cio' e' tanto vero che i medesimi principi sono stati successivamente sostenuti da Corte costituzionale 20 dicembre 1976, n. 243, con la quale, ancora una volta, sono stati espunti dall'ordinamento i reiterati tentativi del legislatore di porre ingiustificate incompatibilita' alla prosecuzione volontaria. Con detta piu' recente pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (che disciplina per l'appunto l'istituto della contribuzione volontaria) nella parte in cui poneva il divieto per detta contribuzione nei confronti di coloro che risultassero contemporaneamente iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Anche in tal caso la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole ed ingiustificato il divieto posto alla contribuzione volontaria, posto il carattere di pieno favore che l'ordinamento deve ricorrere a siffatto istituto. Cio' nonostante, il piu' recente legislatore, con la denunciata norma di cui all'art. 3, primo comma della legge n. 47/1983, ha surrettiziamente reintrodotto nell'ordinamento giuridico la medesima norma gia' espunta con la citata pronuncia della Corte costituzionale. Infatti, il primo comma del citato art. 3 ha in pratica riproposto lo stesso divieto prima censurato, estendendolo addirittura anche ai liberi professionisti. E' ben vero che ora il rinnovato divieto e' stato posto sulla base di una legge di riordino del sistema previdenziale della contribuzione volontaria, mentre il precedente divieto, in quanto contenuto in una legge delegata, doveva rispettare i criteri guida della legge di delegazione, sul punto alquanto ambigua ed imprecisa, ma e' anche vero che di per se' la contribuzione volontaria non puo' subire le predette limitazioni, a pena di incidere sui ricordati precetti costituzionali. Parte ricorrente dubita anche della legittimita' costituzionale del secondo comma, art. 3 cit. Anche tale questione puo' dirsi non manifestamente infondata. Con detta norma si pone una deroga al divieto per gli iscritti ad altre casse a condizione che, nel frattempo, cioe' sino alla data di entrata in vigore della nuova legge, vi sia stata la relativa autorizzazione alla contribuzione volontaria. Detta norma, pur astrattamente ragionevole sul piano del passaggio da una disciplina ad un'altra, si porrebbe pero' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e quindi con il principio di eguaglianza tra i cittadini, se interpretata meccanicamente nel senso di escludere comunque il cittadino dalla contribuzione volontaria anche nel caso in cui, come nella fattispecie, la pur possibile autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge non poteva esser data per il mancato trasferimento dal Ministero del tesoro all'Inps dei precedenti contributi maturati presso la Cpdel. Il ricorrente, come detto in precedenza, ha avuto comunicazione formale di detto avvenuto trasferimento con ben trenta anni di ritardo rispetto al 1958, e cioe' in data 11 agosto 1989. E' chiaro quindi che se alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (1983) non vi e' stata un'autorizzazione alla contribuzione volontaria da parte dell'Inps (tale cioe' da far rientrare il ricorrente nella deroga di cui al citato art. 3, secondo comma) cio' e' dipeso solo da un ritardo burocratico in relazione ad un'operazione dovuta ex legge n. 322/1958, anche a tener conto dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La stessa legge sulla contribuzione volontaria prevede espressamente che il tempo occorrente per il trasferimento dei contributi ex legge n. 322/1958 non deve poter essere ostativo per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 prevede infatti, che ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari alla prosecuzione volontaria non si deve tener conto dei periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'a.g.o. da un altro fondo di previdenza, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi". Il che significa che il legislatore da una parte ha inteso "neutralizzare" gli effetti negativi dei ritardi burocratici ai fini dell'accesso alla contribuzione volontaria (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 cit.), mentre dall'altra parte, nel porre il divieto per i liberi professionisti, non ha piu' espressamente "neutralizzato" detti effetti, avendo semplicemente dato il via libera alla contribuzione volontaria per coloro che, alla data del 1983, erano gia' stati autorizzati dall'Inps alla predetta contribuzione. Una simile discrasia pare quindi incorrere nella denunciata censura di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, per aver il legislatore irragionevolmente attribuito due valenze completamente diverse e contrapposte allo stesso fenomeno relativo al ritardo nei tempi di trasferimento dei contributi: una valenza positiva e di vantaggio per il contribuente ai fini dell'accesso in via generale alla contribuzione volontaria (cfr. art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432), ed una valenza invece di segno esattamente opposto e di sfavore con l'avvento del divieto posto alla contribuzione volontaria dei liberi professionisti (art. 3, secondo comma, della legge n. 47/1983).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso iscritto al n. 2768/92 r.g. pendente innanzi a quest'ufficio tra Del Seppia Walter e Inps; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, per contrasto con gli articoli 35, 36 e 38 della Costituzione, nonche' dell'art. 3, secondo comma, della legge sopra citata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina: 1) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2) la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Lucca, addi' 10 maggio 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0704