N. 356 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 1993

                                N. 356
        Ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Pretore di Lucca
 nel procedimento civile vertente tra Del Seppia Walter e I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Prosecuzione volontaria
    dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
    i superstiti - Incompatibilita' della prosecuzione volontaria  con
    l'iscrizione  nelle  gestioni  speciali  dei lavoratori autonomi e
    nelle gestioni speciali dei  liberi  professionisti  (fattispecie:
    lavoratore  dipendente  del  comune  di  Viareggio successivamente
    iscrittosi alla Cassa di previdenza degli avvocati e  procuratori)
    -  Non operativita' del divieto nei confronti degli assicurati che
    alla data di pubblicazione della norma impugnata siano autorizzati
    alla prosecuzione volontaria con decorrenza  anteriore  alla  data
    stessa  - Mancata previsione della non operativita' del divieto in
    questione  anche  in  casi  di  ritardo  del   trasferimento   dei
    contributi  (nella  specie:  dal Ministero del tesoro all'I.N.P.S.
    dei contributi maturati presso la C.P.D.E.L.) - Irrazionalita'  ed
    incidenza sui principi della tutela del lavoro, della retribuzione
    (anche  differita)  proporzionata ed adeguata e dell'assicurazione
    di mezzi adeguati alle esigenze di vita in  caso  di  vecchiaia  -
    Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 35/1960 e
    243/1976.
 (Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 35, 36 e 38).
(GU n.28 del 7-7-1993 )
                              IL PRETORE
    In scioglimento della riserva di cui al verbale che precede
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente,  dopo  aver lavorato alle dipendenze del comune di
 Viareggio fino al 31 gennaio  1958  con  anzianita'  contributiva  di
 circa 12 anni, richiede nei confronti dell'Inps l'autorizzazione alla
 prosecuzione  volontaria  dopo aver ricevuto notizia circa l'avvenuto
 trasferimento presso l'Inps, in applicazione  della  legge  2  aprile
 1958, n. 322, dei contributi a suo tempo versati presso la CPDEL;
      l'Inps  ha negato la richiesta autorizzazione invocando l'art. 3
 della  legge   18   febbraio   1983,   n.   47,   ove   e'   prevista
 l'incompatibilita'  della  prosecuzione  volontaria  con l'iscrizione
 nelle gestioni speciali dei  lavoratori  autonomi  o  nelle  gestioni
 previdenziali   dei  liberi  professionisti  (il  ricorrente  infatti
 risulta  iscritto  alla  Cassa   previdenziale   degli   avvocati   e
 procuratori legali);
      il  ricorrente  ha  quindi  sollevato  una  duplice questione di
 legittimita' costituzionale del cit. art. 3 della legge n. 47/1983 in
 relazione sia al primo che al secondo comma di detta disposizione;
      la prima questione prospettata, oltre che essere rilevante,  non
 appare manifestamente infondata.
    Sull'incompatibilita'  prevista  dal 1› comma, art. 3, della legge
 18 febbraio 1983, n. 47, si possono  seriamente  sollevare  dubbi  di
 legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 35, 36 e 38 della
 Costituzione,  sulla  tutela  del  lavoro  in  tutte  le sue forme ed
 applicazioni, sulla tutela della retribuzione e sulla sua conseguente
 valorizzazione e tutela a fini previdenziali.
    La Corte  costituzionale,  gia'  con  sentenza  n.  35  del  1960,
 segnalava  la  particolare evoluzione legislativa della contribuzione
 volontaria e, in particolare, il  favore  dell'ordinamento  giuridico
 verso  la  libera  previdenza del cittadino che, di per se', non puo'
 tollerare ingiustificate restrizioni o limitazioni.
    La Corte, nel dichiarare incostituzionale l'art.  16  del  decreto
 del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nella parte
 in  cui  vietava  la  contribuzione  volontaria  per  i  periodi   di
 contemporanea  iscrizione  ad  altre forme di previdenza, ha messo in
 evidenza l'infondatezza di un preteso principio giuridico di  divieto
 circa  la  coesistenza  per  lo  stesso  rapporto  di  lavoro  di due
 contribuzioni previdenziali.
    Infatti, da tale principio si puo' solo desumere "che non  possono
 coesistere  per  lo  stesso  rapporto  di  lavoro  due  assicurazioni
 obbligatorie, e non gia' che sia vietata la  prosecuzione  volontaria
 dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra assicurazione
 obbligatoria" (cosi' Corte costituzionale cit.).
    E' evidente infatti che una cosa e' avere una doppia contribuzione
 obbligatoria  per  lo  stesso  periodo, mentre altra cosa e' lasciare
 alla libera previdenza del cittadino la possibilita' - peraltro a suo
 integrale onere economico - di integrare i contributi versati per una
 precedente sua attivita' lavorativa anche se  poi  seguita  da  altro
 tipo  di  contribuzione presso diverse casse, come nel caso di specie
 (il ricorrente, infatti, dopo aver cessato nel 1958 la sua  attivita'
 alle  dipendenze del comune di Viareggio, si iscrisse presso la cassa
 previdenziale degli avvocati e procuratori).
    Cio'  e'  tanto  vero  che  i   medesimi   principi   sono   stati
 successivamente  sostenuti  da Corte costituzionale 20 dicembre 1976,
 n.  243,  con  la  quale,  ancora  una  volta,  sono  stati   espunti
 dall'ordinamento  i  reiterati  tentativi  del  legislatore  di porre
 ingiustificate incompatibilita' alla prosecuzione volontaria.
    Con detta piu' recente pronuncia, infatti, la Corte costituzionale
 ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  primo
 comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
 n. 1432 (che disciplina per l'appunto l'istituto della  contribuzione
 volontaria)   nella   parte  in  cui  poneva  il  divieto  per  detta
 contribuzione   nei   confronti   di    coloro    che    risultassero
 contemporaneamente  iscritti  alle gestioni speciali per i lavoratori
 autonomi.
    Anche  in  tal  caso   la   Corte   costituzionale   ha   ritenuto
 irragionevole  ed  ingiustificato il divieto posto alla contribuzione
 volontaria, posto il carattere di pieno favore che l'ordinamento deve
 ricorrere a siffatto istituto.
    Cio'  nonostante,  il  piu' recente legislatore, con la denunciata
 norma di cui all'art. 3, primo  comma  della  legge  n.  47/1983,  ha
 surrettiziamente  reintrodotto nell'ordinamento giuridico la medesima
 norma  gia'   espunta   con   la   citata   pronuncia   della   Corte
 costituzionale.  Infatti,  il  primo  comma  del  citato art. 3 ha in
 pratica riproposto lo stesso divieto  prima  censurato,  estendendolo
 addirittura anche ai liberi professionisti.
    E' ben vero che ora il rinnovato divieto e' stato posto sulla base
 di   una   legge   di   riordino   del  sistema  previdenziale  della
 contribuzione volontaria, mentre il  precedente  divieto,  in  quanto
 contenuto  in  una  legge delegata, doveva rispettare i criteri guida
 della legge di delegazione, sul punto alquanto ambigua ed  imprecisa,
 ma  e' anche vero che di per se' la contribuzione volontaria non puo'
 subire le predette limitazioni, a  pena  di  incidere  sui  ricordati
 precetti costituzionali.
    Parte  ricorrente  dubita  anche della legittimita' costituzionale
 del secondo comma, art. 3 cit.
    Anche tale questione puo' dirsi non manifestamente infondata.  Con
 detta  norma  si pone una deroga al divieto per gli iscritti ad altre
 casse a condizione che,  nel  frattempo,  cioe'  sino  alla  data  di
 entrata  in  vigore  della  nuova  legge,  vi  sia  stata la relativa
 autorizzazione alla contribuzione volontaria.
    Detta norma, pur astrattamente ragionevole sul piano del passaggio
 da una disciplina ad un'altra, si porrebbe  pero'  in  contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione, e quindi con il principio di eguaglianza
 tra   i  cittadini,  se  interpretata  meccanicamente  nel  senso  di
 escludere comunque il cittadino dalla contribuzione volontaria  anche
 nel   caso   in   cui,  come  nella  fattispecie,  la  pur  possibile
 autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge non  poteva
 esser  data  per  il  mancato  trasferimento dal Ministero del tesoro
 all'Inps dei precedenti contributi maturati presso la Cpdel.
    Il ricorrente, come detto in precedenza,  ha  avuto  comunicazione
 formale  di  detto  avvenuto  trasferimento  con  ben  trenta anni di
 ritardo rispetto al 1958, e cioe' in data 11 agosto 1989.
    E' chiaro quindi che se alla data di entrata in vigore della nuova
 disciplina  (1983)   non   vi   e'   stata   un'autorizzazione   alla
 contribuzione  volontaria  da  parte  dell'Inps  (tale  cioe'  da far
 rientrare il ricorrente nella deroga di cui al citato art. 3, secondo
 comma) cio' e' dipeso solo da un ritardo burocratico in relazione  ad
 un'operazione  dovuta  ex  legge  n.  322/1958,  anche  a tener conto
 dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
    La   stessa   legge   sulla   contribuzione   volontaria   prevede
 espressamente  che  il  tempo  occorrente  per  il  trasferimento dei
 contributi ex legge n. 322/1958 non deve poter  essere  ostativo  per
 l'autorizzazione  alla  prosecuzione volontaria. L'art. 3 del decreto
 del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 prevede infatti, che
 ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari  alla  prosecuzione
 volontaria  non  si deve tener conto dei periodi intercorrenti tra la
 data cui si riferisce l'ultimo dei contributi  trasferiti  all'a.g.o.
 da un altro fondo di previdenza, in applicazione della legge 2 aprile
 1958,  n.  322,  e la data di notifica all'interessato dell'effettivo
 trasferimento dei contributi stessi".
    Il che significa  che  il  legislatore  da  una  parte  ha  inteso
 "neutralizzare"  gli effetti negativi dei ritardi burocratici ai fini
 dell'accesso alla contribuzione volontaria (art. 3  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 cit.), mentre
 dall'altra  parte,  nel porre il divieto per i liberi professionisti,
 non ha  piu'  espressamente  "neutralizzato"  detti  effetti,  avendo
 semplicemente  dato  il  via libera alla contribuzione volontaria per
 coloro  che,  alla  data  del  1983,  erano  gia'  stati  autorizzati
 dall'Inps alla predetta contribuzione.
    Una  simile  discrasia  pare  quindi  incorrere  nella  denunciata
 censura di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 3  della
 Costituzione,  per  aver  il legislatore irragionevolmente attribuito
 due valenze completamente diverse e contrapposte allo stesso fenomeno
 relativo al ritardo nei tempi di trasferimento  dei  contributi:  una
 valenza   positiva  e  di  vantaggio  per  il  contribuente  ai  fini
 dell'accesso in via generale alla contribuzione volontaria (cfr. art.
 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre  1971,  n.
 1432),  ed  una  valenza  invece  di  segno  esattamente opposto e di
 sfavore con l'avvento del divieto posto alla contribuzione volontaria
 dei liberi professionisti (art.   3, secondo comma,  della  legge  n.
 47/1983).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il giudizio in corso iscritto al n. 2768/92 r.g. pendente
 innanzi a quest'ufficio tra Del Seppia Walter e Inps;
    Dichiara  rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge  18
 febbraio  1983,  n.  47,  per  contrasto con gli articoli 35, 36 e 38
 della Costituzione, nonche' dell'art. 3, secondo comma,  della  legge
 sopra citata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Ordina:  1)  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
 2) la notifica, a cura della cancelleria,  della  presente  ordinanza
 alle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;  3) la
 comunicazione del presente provvedimento al Presidente  della  Camera
 dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
      Lucca, addi' 10 maggio 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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