N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1993

                                N. 357
 Ordinanza  emessa  il  27  aprile 1993 dal tribunale di Pinerolo, sul
 ricorso proposto da Borgarello Marcello nella procedura  fallimentare
 a carico della S.a.s. Nube d'Argento di Raffa Caterina e C.
 Fallimento - Curatore fallimentare - Ipotesi di mancanza o
    insufficienza  di  attivo  -  Compenso - Omessa previsione che sia
    posto a carico dell'erario - Disparita'  di  trattamento  rispetto
    agli  avvocati  e procuratori che difendono i non abbienti nonche'
    tra curatori a seconda della presenza o meno di attivo  -  Lesione
    del principio di buon andamento dell'amministrazione.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).
 (Cost., artt. 3 e 97, primo comma).
(GU n.28 del 7-7-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella procedura fallimentare
 n. 1/89 r.g. fall. a carico della  S.a.s.  Nube  d'Argento  di  Raffa
 Caterina  e  C.  con  sede in Sestriere e della socia illimitatamente
 responsabile Raffa Caterina, nata a Rho il 26 novembre 1958;
    Visto  il  ricorso  in  data  15  marzo  1993  con cui il curatore
 fallimentare rag. Marcello Borgarello ha chiesto disporsi il rimborso
 delle spese di procedura da lui  anticipate  e  la  liquidazione  del
 compenso  spettantegli  a  norma  dell'art. 39 r.d. 16 marzo 1942, n.
 267;
    Atteso che nella predetta  procedura  fallimentare  vi  e'  totale
 mancanza  di attivo, per cui non e' possibile effettuare il pagamento
 di  quanto  spettante  al  curatore  mediante  prelievo   dall'attivo
 realizzato a norma dell'art. 111, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
    Atteso  che,  in  precedenti analoghi casi, questo tribunale aveva
 ritenuto applicabile il disposto dell'art. 91, primo comma,  r.d.  16
 marzo  1942, n. 267, e stabilito cosi' che la somma occorrente per il
 rimborso delle spese ed il pagamento del compenso al curatore venisse
 anticipata  dall'erario,  ma  che  tale  interpretazione   e'   stata
 contestata dal servizio ispettivo del Ministero di grazia e giustizia
 siccome  contraria  a quella adottata dal medesimo Ministero con nota
 della direz. gen. affari civili, ufficio IV n. 4/1674/61 del 3 luglio
 1972, secondo cui il divieto di anticipazione  da  parte  dell'erario
 del  compenso per il curatore fallimentare trarrebbe origine dal r.d.
 6 dicembre 1865, n. 2627 e troverebbe conferma negli artt. 16, quarto
 comma, e 40 del r.d. 30 dicembre 1923, n.  3282,  siccome  prevedenti
 l'anticipazione  da  parte  dell'erario delle spese occorrenti per la
 procedura fallimentare, nonche' -  nelle  cause  riguardanti  persone
 ammesse  al  gratuito  patrocinio  -  degli  onorari del procuratore,
 dell'avvocato e del patrocinatore, senza che sia fatta  menzione  del
 curatore fallimentare;
    Atteso  che la citata interpretazione ministeriale, pur non avendo
 di per se' carattere vincolante, riveste particolare  importanza  nel
 caso  in esame, giacche' apre la strada alla richiesta di rimborso di
 cio' che l'erario abbia  a  pagare  in  esecuzione  di  provvedimenti
 giudiziari  disponenti l'anticipazione da parte dell'erario in favore
 del curatore ovvero impedisce tale pagamento, il tutto  con  negativa
 incidenza   sul  funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria  in
 materia  di  servizi  la  cui  organizzazione  e  funzionamento  sono
 attribuiti  dall'art.  110  della  Costituzione  alla  competenza del
 relativo  Ministero,   con   obbligo   costituzionalmente   stabilito
 dall'art.  97, primo comma, della Costituzione di assicurare il "buon
 andamento";
    Atteso  inoltre  che  appare  non  manifestamente   infondato   il
 contrasto  col  principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, primo
 comma, della Costituzione degli artt. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e
 40 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282,  se  interpretati  nel  senso  che
 nelle  procedure  fallimentari  l'anticipazione  delle spese da parte
 dell'erario debba avvenire secondo  le  modalita'  stabilite  per  il
 gratuito  patrocinio,  e quindi con esclusione del compenso spettante
 al  curatore  fallimentare,  non  ravvisandosi  sussistere   concrete
 ragioni  che  possano  giustificare  un diverso trattamento di questo
 ultimo rispetto ai procuratori ed avvocati, per i quali  e'  prevista
 l'anticipazione  degli  onorari  da  parte  dell'erario  nelle  cause
 riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio;
    Atteso  che  l'obbligatorita'  di  assolvere  l'incarico  per  gli
 avvocati  ed  i procuratori nominati d'ufficio a chi e' stato ammesso
 al gratuito patrocinio ex art.  30  dicembre  1923,  n.  3282,  e  la
 facoltativa   accettazione   della   nomina  da  parte  del  curatore
 fallimentare  non  paiono  sufficienti  a  giustificare  una  diversa
 conclusione circa l'uguaglianza delle posizioni di costoro  sotto  il
 profilo  retributivo,  giacche'  si tratta di uffici che non sono per
 loro  natura  gratuiti  e  che  il  principio  del   buon   andamento
 dell'amministrazione   stabilito  dall'art.  97,  primo  comma  della
 Costituzione  impone  vengano   conferiti   alle   persone   ritenute
 maggiormente  idonee al loro assolvimento, senza che la previsione di
 non poter avere alcun compenso per la mancanza di attivo induca  alla
 non  accettazione  della  nomina  a  curatore fallimentare e, in casi
 limite, sia addirittura impossibile reperire una persona che  accetti
 tale nomina, ovvero si debba ricorrere ad espedienti nella scelta dei
 curatori  con  pratico condizionamento della loro nomina al fatto che
 l'accettino anche nelle procedure prive di attivo per  una  sorta  di
 anomala  compensazione  del  danno  in  dette  procedure  subendo con
 l'utile  nelle  altre   ottenibile,   oltre   ad   esservi   comunque
 un'ingiustificata  disparita' di trattamento tra i curatori a seconda
 della presenza o meno di attivo;
    Atteso  che  la  questione   della   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, riveste palese rilevanza nel
 caso  in  esame  (stante la totale mancanza di attivo) e che non puo'
 venire superata nel senso di interpretare la  norma  come  prevedente
 l'anticipazione   da  parte  dell'erario  del  compenso  al  curatore
 fallimentare nel caso di mancanza  od  insufficienza  di  attivo,  in
 quanto  tale interpretazione - oltre ad essere respinta dal Ministero
 di grazia e giustizia - e' contestata in giurisprudenza e  non  trova
 conforto neppure nella sentenza della Corte costituzionale n. 302 del
 22   novembre  1985  che  ha  respinto  l'eccezione  di  legittimita'
 costituzionale della predetta norma, sollevata pero' con  riferimento
 ad  altre disposizioni della Costituzione (artt. 23 e 36), per cui si
 reputa giustificato riproporre la questione  stessa  all'esame  della
 Corte costituzionale;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  d'ufficio  rilevante  e  non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91 r.d.  16  marzo
 1942,  n.  267,  nella  parte  in cui non prevede che il compenso del
 curatore fallimentare sia posto  a  carico  dell'erario  in  caso  di
 mancanza o di insufficienza di attivo, con riferimento agli artt. 3 e
 97,  primo  comma,  della Costituzione, dispone trasmettersi gli atti
 alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione;
    Sospende il procedimento di liquidazione del compenso al  curatore
 e  dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
 cancelleria, al curatore rag. Marcello Borgarello  ed  al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due
 Camere.
      Pinerolo, addi' 27 aprile 1993
                          Il presidente: EULA

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