N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1993
N. 357 Ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal tribunale di Pinerolo, sul ricorso proposto da Borgarello Marcello nella procedura fallimentare a carico della S.a.s. Nube d'Argento di Raffa Caterina e C. Fallimento - Curatore fallimentare - Ipotesi di mancanza o insufficienza di attivo - Compenso - Omessa previsione che sia posto a carico dell'erario - Disparita' di trattamento rispetto agli avvocati e procuratori che difendono i non abbienti nonche' tra curatori a seconda della presenza o meno di attivo - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91). (Cost., artt. 3 e 97, primo comma).(GU n.28 del 7-7-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura fallimentare n. 1/89 r.g. fall. a carico della S.a.s. Nube d'Argento di Raffa Caterina e C. con sede in Sestriere e della socia illimitatamente responsabile Raffa Caterina, nata a Rho il 26 novembre 1958; Visto il ricorso in data 15 marzo 1993 con cui il curatore fallimentare rag. Marcello Borgarello ha chiesto disporsi il rimborso delle spese di procedura da lui anticipate e la liquidazione del compenso spettantegli a norma dell'art. 39 r.d. 16 marzo 1942, n. 267; Atteso che nella predetta procedura fallimentare vi e' totale mancanza di attivo, per cui non e' possibile effettuare il pagamento di quanto spettante al curatore mediante prelievo dall'attivo realizzato a norma dell'art. 111, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267; Atteso che, in precedenti analoghi casi, questo tribunale aveva ritenuto applicabile il disposto dell'art. 91, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e stabilito cosi' che la somma occorrente per il rimborso delle spese ed il pagamento del compenso al curatore venisse anticipata dall'erario, ma che tale interpretazione e' stata contestata dal servizio ispettivo del Ministero di grazia e giustizia siccome contraria a quella adottata dal medesimo Ministero con nota della direz. gen. affari civili, ufficio IV n. 4/1674/61 del 3 luglio 1972, secondo cui il divieto di anticipazione da parte dell'erario del compenso per il curatore fallimentare trarrebbe origine dal r.d. 6 dicembre 1865, n. 2627 e troverebbe conferma negli artt. 16, quarto comma, e 40 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, siccome prevedenti l'anticipazione da parte dell'erario delle spese occorrenti per la procedura fallimentare, nonche' - nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio - degli onorari del procuratore, dell'avvocato e del patrocinatore, senza che sia fatta menzione del curatore fallimentare; Atteso che la citata interpretazione ministeriale, pur non avendo di per se' carattere vincolante, riveste particolare importanza nel caso in esame, giacche' apre la strada alla richiesta di rimborso di cio' che l'erario abbia a pagare in esecuzione di provvedimenti giudiziari disponenti l'anticipazione da parte dell'erario in favore del curatore ovvero impedisce tale pagamento, il tutto con negativa incidenza sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria in materia di servizi la cui organizzazione e funzionamento sono attribuiti dall'art. 110 della Costituzione alla competenza del relativo Ministero, con obbligo costituzionalmente stabilito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione di assicurare il "buon andamento"; Atteso inoltre che appare non manifestamente infondato il contrasto col principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione degli artt. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 40 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, se interpretati nel senso che nelle procedure fallimentari l'anticipazione delle spese da parte dell'erario debba avvenire secondo le modalita' stabilite per il gratuito patrocinio, e quindi con esclusione del compenso spettante al curatore fallimentare, non ravvisandosi sussistere concrete ragioni che possano giustificare un diverso trattamento di questo ultimo rispetto ai procuratori ed avvocati, per i quali e' prevista l'anticipazione degli onorari da parte dell'erario nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio; Atteso che l'obbligatorita' di assolvere l'incarico per gli avvocati ed i procuratori nominati d'ufficio a chi e' stato ammesso al gratuito patrocinio ex art. 30 dicembre 1923, n. 3282, e la facoltativa accettazione della nomina da parte del curatore fallimentare non paiono sufficienti a giustificare una diversa conclusione circa l'uguaglianza delle posizioni di costoro sotto il profilo retributivo, giacche' si tratta di uffici che non sono per loro natura gratuiti e che il principio del buon andamento dell'amministrazione stabilito dall'art. 97, primo comma della Costituzione impone vengano conferiti alle persone ritenute maggiormente idonee al loro assolvimento, senza che la previsione di non poter avere alcun compenso per la mancanza di attivo induca alla non accettazione della nomina a curatore fallimentare e, in casi limite, sia addirittura impossibile reperire una persona che accetti tale nomina, ovvero si debba ricorrere ad espedienti nella scelta dei curatori con pratico condizionamento della loro nomina al fatto che l'accettino anche nelle procedure prive di attivo per una sorta di anomala compensazione del danno in dette procedure subendo con l'utile nelle altre ottenibile, oltre ad esservi comunque un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i curatori a seconda della presenza o meno di attivo; Atteso che la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, riveste palese rilevanza nel caso in esame (stante la totale mancanza di attivo) e che non puo' venire superata nel senso di interpretare la norma come prevedente l'anticipazione da parte dell'erario del compenso al curatore fallimentare nel caso di mancanza od insufficienza di attivo, in quanto tale interpretazione - oltre ad essere respinta dal Ministero di grazia e giustizia - e' contestata in giurisprudenza e non trova conforto neppure nella sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 22 novembre 1985 che ha respinto l'eccezione di legittimita' costituzionale della predetta norma, sollevata pero' con riferimento ad altre disposizioni della Costituzione (artt. 23 e 36), per cui si reputa giustificato riproporre la questione stessa all'esame della Corte costituzionale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, con riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione; Sospende il procedimento di liquidazione del compenso al curatore e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al curatore rag. Marcello Borgarello ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere. Pinerolo, addi' 27 aprile 1993 Il presidente: EULA 93C0705