N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1993
N. 359 Ordinanza emessa il 25 gennaio 1993 dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, nel procedimento penale a carico di Grasso Nicola Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato - Accertamento da parte del g.i.p. della diversita' del fatto per come contestato nel decreto che dispone il giudizio - Conseguente impossibilita' di decidere allo stato degli atti - Restituzione degli atti al p.m. - Successiva emissione di altro decreto di citazione con la nuova contestazione - Preclusione per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Lamentata disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti innanzi al tribunale con incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio di legalita' della pena. (C.P.P. 1988, artt. 562, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.28 del 7-7-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 13003/93 r.g. a carico di Grasso Nicola, nato il 9 gennaio 1964 a Campi Salentina ed ivi residente, imputato: A) del delitto di cui agli artt. 110 e 648 c.p. commesso in Squinzano il 21 luglio 1992; B) del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 del c.p., commesso in Casalabate nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 1992. Visti gli atti del processo, O S S E R V A Il 24 novembre 1992 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce emetteva nei confronti di Grasso Nicola decreto di citazione a giudizio per il delitto di cui agli artt. 110, 81 e 648 del c.p. Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato depositava nell'ufficio del pubblico ministero richiesta di giudizio abbreviato. Il p. m., ricevuta detta richiesta, trasmetteva gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisava l'imputato ed il suo difensore della data fissata per l'udienza. All'udienza dell'8 gennaio 1993 per il giudizio abbreviato, svoltasi in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari, successivamente alla formulazione ed illustrazione delle conclusioni delle parti, ritenendo che il fatto fosse diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio, configurando il delitto di furto pluriaggravato e non di ricettazione con riferimento alla disponibilita' dell'autovettura Lancia delta turbo HF targata KA W 1964, non potendo decidere "allo stato degli atti", li restituiva al pubblico ministero, il quale, per il disposto dell'art. 562 del c.p.p., contestualmente emetteva altro decreto di citazione a giudizio fissando l'udienza del 25 gennaio 1993 davanti a questo pre- tore. Con il nuovo decreto il p.m. modificava l'imputazione nel senso indicato nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. All'udienza dibattimentale, subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, il difensore dell'imputato, oltre a censurare di abnormita' l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva restituito gli atti al pubblico ministero, nonche' il conseguente decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 562 del c.p.p., eccepiva che, se per ipotesi fosse consentito al p.m. di formulare con il decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 562 del c.p.p. l'imputazione per un "fatto diverso" da quello contestato con l'originario decreto di citazione innanzi al pretore, per espresso divieto normativo (art. 562, secondo comma, del c.p.p.) si priverebbe l'imputato della possibilita' di richiedere il rito speciale del giudizio abbreviato (con la conseguente riduzione di un terzo della pena irroganda) in relazione ad un fatto-reato mai contestatogli in precedenza. La questione veniva proposta dalla difesa sotto il profilo della abnormita' del decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore emesso nel caso di specie dal p.m. o della nullita' di tale atto ex art. 178, lett. c) del c.p.p. per inosservanza del termine di comparizione fissato dall'art. 555, terzo comma del c.p.p. Orbene, secondo l'impostazione accolta dal codice, nel procedimento pretorile (art. 560 del c.p.p.) lo svolgimento del giudizio abbreviato, sia precedente sia successivo all'emissione del decreto di citazione al giudizio pretorile, e' disciplinato attraverso poche disposizioni (artt. 561 e 562 del c.p.p.), le quali, occorrendo, richiamano situazioni normative ordinarie per completare la descrizione della particolare procedura. Dall'art. 562 del c.p.p., si ricava che il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette decreto di citazione a giudizio davanti al pretore del dibattimento (privo delle indicazioni di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 555 del c.p.p.) fissando l'udienza per una data non successiva a venti giorni. La trasformazione del rito da abbreviato in ordinario avviene, dunque, secondo un unico meccanismo senza distinguere se la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata prima e dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Anche se presentata dopo, il pubblico ministero deve rinnovare il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, non solo per soddisfare l'esigenza formale di individuazione del particolare modo di procedere ma anche perche' i tempi di svolgimento del giudizio abbreviato potrebbero non conciliarsi con la data dell'udienza dibattimentale fissata con l'originario decreto di citazione e con i termini per il compimento di determinati atti preliminari al dibattimento. Quindi, non possono definirsi abnormi ne' l'ordinanza in data 8 gennaio 1993 del giudice per le indagini preliminari di restituzione al p.m. degli atti relativi al procedimento a carico di Grasso Nicola, ne' la contestuale emissione del nuovo decreto di citazione a giudizio perche' non in contrasto con le previsioni di singole disposizioni di legge, ne' con l'intero sistema organico del codice di procedura penale. Per le argomentazioni svolte, anche la eccepita nullita' del decreto di citazione a giudizio per l'inosservanza del termine minimo per comparire previsto dall'art. 555, terzo comma del c.p.p. deve ritenersi insussistente avendolo il p.m. emesso nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall'art. 562 del c.p.p. per semplificare al massimo la trasformazione del rito da abbreviato in ordinario, nell'intento di eliminare i tempi morti del passaggio degli atti dal giudice per le indagini preliminari all'ufficio del pubblico ministero. Resta da valutare se nel parametro normativamente previsto dall'art. 562 del c.p.p. la non definibilita' o meno del processo "allo stato degli atti" possa correlarsi alla diversita' del fatto contestato rispetto a quello ritenuto dal giudice ovvero esclusivamente alla necessita' di assumere o meno altri elementi probatori concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilita' del reato all'imputato. Tra i limiti previsti per questa particolare procedura l'art. 441 del c.p.p. introduce la non modificabilita' dell'imputazione ai sensi dell'art. 423. Ove si ritenesse che l'incontro della volonta' delle parti, indispensabile per la praticabilita' del giudizio abbreviato, vincolasse il giudice alla prospettazione dei fatti data dal pubblico ministero, siffatta situazione verrebbe in conflitto con l'art. 101, secondo comma della Costituzione perche' il giudice, anziche' essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe sostanzialmente tenuto alla volonta' delle parti. La stessa Corte costituzionale (sent. 2 aprile 1970, n. 50) ha affermato che "La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole assoggettarlo non solo al vincolo di una norma che specificamente contempli la fattispecie da decidere, ma altresi' alle valutazioni che la legge da' dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume". La norma cosi' interpretata derogherebbe irragionevolmente al principio di carattere generale di cui all'art. 521 del c.p.p. che impone al giudice di controllare la correttezza della contestazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero qualora ritenga il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio. Quindi, il limite introdotto dall'art. 441 della non modificabilita' dell'imputazione non si pone con riferimento al potere-dovere del giudice di verificare la correttezza della contestazione, ma alla correlazione necessaria fra la sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato e l'accusa cosi' come formulata con l'atto introdottivo del giudizio. Nella scelta dell'imputato in favore del giudizio abbreviato e' determinante la "fissazione formale" del fatto al quale dichiara di volersi attenere, di tal che non puo' essere giudicato, all'udienza, per un fatto diverso che, se fosse stato a sua conoscenza, avrebbe, per avventura, potuto indurlo a non avanzare affatto richiesta di giudizio abbreviato. Requisito di operativita' del rito, oltre l'incontro della volonta' delle parti, e' necessariamente che la ricostruzione giudiziale del fatto non sia diversa da come descritta dall'accusa. Questa attivita' di controllo deve essere esercitata dal giudice nel momento in cui si pronuncia sulla possibilita' di emettere una sentenza "allo stato degli atti". L'inciso "allo stato degli atti" viene comunemente inteso come situazione probatoria tale da giustificare una valutazione di idoneita' del giudice ai fini della decisione. Ma si ritiene che sia piu' corretto affermare che la definibilita' o meno del giudizio "allo stato degli atti" sia correlata alla "sufficienza probatoria" degli elementi fino a quel momento acquisiti rispetto alla ricostruzione storica del fatto "cosi' come contestato" ed alla attribuibilita' all'imputato del reato "cosi' come configurato" nell'atto introduttivo del giudizio. Se la situazione degli atti e' incompatibile con il fatto cosi' come contestato, il giudice non puo' ammettere il giudizio abbreviato. Per i reati di competenza del tribunale la valutazione di ammissibilita' del giudizio abbreviato, prescritta dall'art. 440, primo comma, del c.p.p., e' preliminare, con la conseguenza che, l'eventuale rigetto motivato dall'accertamento "che il fatto e' diverso" da come contestato, non preclude (art. 440, terzo comma, del c.p.p.) la reiterazione della richiesta nel momento in cui, nel prosieguo dell'udienza preliminare, il pubblico ministero provvede alla modificazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 423 del c.p.p. Le esigenze di "ulteriore" massima semplificazione del procedimento davanti al pretore si sono tradotte nella scelta di escludere la valutazione preliminare del giudice sull'ammissibilita' del rito. L'art. 561, terzo comma, dispone, infatti, che il giudice, ove ritenga di potere decidere allo stato degli atti, provvede a pronunciare direttamente la relativa sentenza. Se, invece, ritiene di non potere decidere, l'art. 562 stabilisce che gli atti vengano restituiti al pubblico ministero, il quale deve emettere contestualmente decreto di citazione a giudizio davanti al pretore del dibattimento, senza possibilita' per l'imputato di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato neppure nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato determinato dalla discrepanza tra gli atti e la ricostruzione storica del fatto e con il nuovo decreto di citazione il pubblico ministero si sia conformato alla pronuncia del giudice riformulando l'imputazione. E' quel che e' accaduto nel caso di specie. Dunque, la iniziale scelta del pubblico ministero di configurare la notizia criminis entro una determinata imputazione, rivelatasi er- rata al vaglio del giudice delle indagini preliminari, per i reati di competenza del pretore condizionerebbe l'interesse dell'ordinamento alla semplificazione del rito e quello dell'imputato alla riduzione della pena. Nell'attuale assetto normativo che disciplina il giudizio abbreviato, in relazione all'ipotesi contemplata risulta esclusa dall'art. 562, secondo comma, del c.p.p. la possibilita' di procedere con tale rito quando il p.m., emettendo il nuovo decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, riformuli l'imputazione non essendo prevista, come per i reati di competenza del tribunale, la possibilita' (art. 440, terzo comma, del c.p.p.) per l'imputato di riproporre la richiesta con riferimento alla modificata contestazione. La disparita' prevista tra identiche situazioni processuali e' incompatibile con un ordinamento costituzionale fondato su principi di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e di legalita' della pena (art. 25 della Costituzione) restando evidente che dall'introduzione o meno del giudizio abbreviato dipende la possibilita' per il giudice di concedere la riduzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. Detti principi e quello di tutela del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) dell'imputato contro un provvedimento di natura processuale che disconosce un suo diritto, imporrebbe l'armonizzazione del sistema con l'estensione al rito pretorile della possibilita', prevista dall'art. 440, terzo comma, del c.p.p., per l'imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato in presenza delle condizioni sopra enunciate. La prospettata questione e' certamente rilevante nel giudizio in corso in quanto se venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo del codice di procedura penale citato verrebbe offerta all'imputato la possibilita' di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato con accesso ad un rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, debba trasmettere gli atti al p.m. ai sensi dell'art. 521, secondo comma, del c.p.p. perche' emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett. e) del c.p.p., il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalita' cosi' promosso d'ufficio; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti private ed ai loro difensori, al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Campi Salentina, addi' 25 gennaio 1993 Il pretore: BOSELLI 93C0707